DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1973, n. 548
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 113. - La denominazione dell'insegnamento di "Anatomia e rianimazione in ortopedia e traumatologia" previsto al 2° anno di corso della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, muta la denominazione in quella di "Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 giugno 1973
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 102. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 113. - La denominazione dell'insegnamento di "Anatomia e rianimazione in ortopedia e traumatologia" previsto al 2° anno di corso della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, muta la denominazione in quella di "Anestesia e rianimazione in ortopedia e traumatologia".
LEONE SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 102. - VALENTINI
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