DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 1973, n. 556

Type DPR
Publication 1973-03-15
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola in "Chirurgia generale" muta la denominazione in quella di "Chirurgia".

Allo stesso elenco e' aggiunta la scuola in "Neurologia".

Gli articoli 190 e 191, relativi alla "Scuola di specializzazione in chirurgia generale", che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in chirurgia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia

Art. 190. - La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia.

Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque.

Le materie di corso sono cosi' suddivise:

1° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica chirurgica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Chirurgia sperimentale;

Anestesia e rianimazione;

Ricerche di laboratorio.

2° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica chirurgica;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Fisiopatologia chirurgica;

Trattamento pre e post-operatorio;

Anatomia e istologia patologica.

3° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Patologia speciale chirurgica;

Semeiotica strumentale ed endoscopia;

Anatomia chirurgica e corso di operazioni;

Radiologia;

Anatomia ed istologia patologica.

4° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Chirurgia ginecologica;

Chirurgia urologica;

Neurochirurgia;

Traumatologia ed ortopedia;

Chirurgia pediatrica.

5° Anno:

Clinica chirurgica generale;

Chirurgia toracica;

Chirurgia cardiovascolare;

Chirurgia riparatrice e plastica;

Chirurgia d'urgenza;

Medicina legale.

Art. 191. - Alla scuola possono essere ammessi sedici iscritti per ogni anno di corso (totale: ottanta iscritti).

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base di titoli ed esami.

Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti.

L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza.

Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti ed aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di 1° e 2° categoria.

Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti.

La frequenza nelle sale operatorie iniziera' fin dal primo anno di corso e, dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori.

Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti.

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno.

L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali.

Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovra' sostenere un esame generale di profitto.

Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurologia.

Scuola di specializzazione in neurologia

Art. 214. - Ammissioni per titoli ed esami. Abbuoni: anni due per gli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia. Anni uno per gli specialisti in discipline affini. In ogni caso gli abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato un esame di ammissione.

Art. 215. - Numero degli iscritti per ogni anno di corso: dieci.

Art. 216. - Internato per II, III, IV corso obbligatorio per l'intero anno scolastico in neurologia, sede della scuola.

Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi 4 all'anno per i medici che prestano regolare servizio in divisioni neurologiche.

Internato in psichiatria per il I corso, obbligatorio per l'intero anno scolastico.

Tale internato potra' essere ridotto a non meno di 6 mesi per i medici che prestano regolare servizio in divisioni neurologiche, e a 4 mesi per quelli che prestano regolare servizio in O.P.

Art. 217. - Esami obbligatori per il passaggio nell'anno successivo.

Materie d'insegnamento:

1° Anno:

Anatomia del sistema nervoso;

Fisiologia del sistema nervoso;

Biochimica del sistema nervoso;

Genetica (elementi);

Psicologia generale;

Psicopatologia generale;

Semeiotica psichiatrica.

2° Anno:

Anatomia e istologia del sistema nervoso;

Semeiotica neurologica;

Patologia speciale e diagnostica neurologica (I);

Neuroradiologia;

Endocrinologia e neurologia vegetativa.

3° Anno:

Patologia speciale e diagnostica neurologica (II);

Clinica neurologica;

Elettroencefalografia;

Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia;

Neuro-oftalmologia;

Neuro-otologia;

Esami di laboratorio.

4° Anno:

Clinica neurologica e terapia;

Neurochirurgia;

Teoria e clinica della riabilitazione;

Neurologia in rapporto con la patologia internistica;

Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1973 Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 13, - VALENTINI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: L'art. 157, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, e' modificato nel senso che la scuola in "Chirurgia generale" muta la denominazione in quella di "Chirurgia". Allo stesso elenco e' aggiunta la scuola in "Neurologia". Gli articoli 190 e 191, relativi alla "Scuola di specializzazione in chirurgia generale", che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in chirurgia", sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in chirurgia Art. 190. - La scuola di specializzazione in chirurgia conferisce il diploma di specialista in chirurgia. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono cinque. Le materie di corso sono cosi' suddivise: 1° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica chirurgica; Anatomia chirurgica e corso di operazioni; Chirurgia sperimentale; Anestesia e rianimazione; Ricerche di laboratorio. 2° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica chirurgica; Anatomia chirurgica e corso di operazioni; Fisiopatologia chirurgica; Trattamento pre e post-operatorio; Anatomia e istologia patologica. 3° Anno: Clinica chirurgica generale; Patologia speciale chirurgica; Semeiotica strumentale ed endoscopia; Anatomia chirurgica e corso di operazioni; Radiologia; Anatomia ed istologia patologica. 4° Anno: Clinica chirurgica generale; Chirurgia ginecologica; Chirurgia urologica; Neurochirurgia; Traumatologia ed ortopedia; Chirurgia pediatrica. 5° Anno: Clinica chirurgica generale; Chirurgia toracica; Chirurgia cardiovascolare; Chirurgia riparatrice e plastica; Chirurgia d'urgenza; Medicina legale. Art. 191. - Alla scuola possono essere ammessi sedici iscritti per ogni anno di corso (totale: ottanta iscritti). La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverra' sulla base di titoli ed esami. Non sono consentite iscrizioni con abbreviazioni di corso. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni e' obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato e' obbligatorio durante tutti i cinque anni del corso e si svolgera' presso la clinica chirurgica sotto forma di permanenza costante nella detta clinica durante le ore della sua attivita', con presenza giornaliera agli ambulatori ed ai reparti di degenza. Dall'obbligo di tale internato saranno esentati quegli allievi che, in qualita' di assistenti ed aiuti, prestino effettivamente servizio presso reparti di chirurgia generale delle universita' e di ospedali di 1° e 2° categoria. Gli allievi hanno doveri ed attribuzioni analoghi a quelli degli assistenti. La frequenza nelle sale operatorie iniziera' fin dal primo anno di corso e, dopo un periodo di tirocinio, dovra' trasformarsi in compartecipazione attiva agli interventi operatori. Per i corsi che non siano della clinica chirurgica generale, possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continuativa frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora esistano quali reparti indipendenti. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico dell'operosita' scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sara' ammesso a sostenere gli esami annuali. Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovra' sostenere un esame generale di profitto. Dopo l'art. 213 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurologia. Scuola di specializzazione in neurologia Art. 214. - Ammissioni per titoli ed esami. Abbuoni: anni due per gli specialisti in psichiatria, neuropsichiatria infantile e neurochirurgia. Anni uno per gli specialisti in discipline affini. In ogni caso gli abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato un esame di ammissione. Art. 215. - Numero degli iscritti per ogni anno di corso: dieci. Art. 216. - Internato per II, III, IV corso obbligatorio per l'intero anno scolastico in neurologia, sede della scuola. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di mesi 4 all'anno per i medici che prestano regolare servizio in divisioni neurologiche. Internato in psichiatria per il I corso, obbligatorio per l'intero anno scolastico. Tale internato potra' essere ridotto a non meno di 6 mesi per i medici che prestano regolare servizio in divisioni neurologiche, e a 4 mesi per quelli che prestano regolare servizio in O.P. Art. 217. - Esami obbligatori per il passaggio nell'anno successivo. Materie d'insegnamento: 1° Anno: Anatomia del sistema nervoso; Fisiologia del sistema nervoso; Biochimica del sistema nervoso; Genetica (elementi); Psicologia generale; Psicopatologia generale; Semeiotica psichiatrica. 2° Anno: Anatomia e istologia del sistema nervoso; Semeiotica neurologica; Patologia speciale e diagnostica neurologica (I); Neuroradiologia; Endocrinologia e neurologia vegetativa. 3° Anno: Patologia speciale e diagnostica neurologica (II); Clinica neurologica; Elettroencefalografia; Elettromiografia, elettrodiagnostica ed elettroterapia; Neuro-oftalmologia; Neuro-otologia; Esami di laboratorio. 4° Anno: Clinica neurologica e terapia; Neurochirurgia; Teoria e clinica della riabilitazione; Neurologia in rapporto con la patologia internistica; Neurotraumatologia anche sotto l'aspetto della medicina legale.

LEONE SCALFARO

Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 settembre 1973

Atti di Governo, registro n. 260, foglio n. 13, - VALENTINI

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