DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597

Type DPR
Publication 1973-09-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.

Art. 2

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, ((...)). (6) Si considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per piu' di sei mesi dell'anno, nonche' i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici. I non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Art. 3

Base imponibile

((L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilita' o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14)). Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonche' i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.

Art. 4

((Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi; b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare)).

((Coniugi e figli minori.))

Art. 5

Redditi prodotti in forma associata

I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente. Ai fini delle imposte sul reddito: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali ai sensi dell'art. 51; c) le societa' o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, di tipo diverso, da quelli indicati nel primo comma e prive di personalita' giuridica, sono equiparate alle societa' semplici. ((I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.))

Art. 6

Classificazione dei redditi

Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: Categoria A - Redditi fondiari; Categoria B - Redditi di capitale; Categoria C - Redditi di lavoro; Categoria D - Redditi d'impresa; Categoria E - Redditi diversi. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della societa', sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.

Art. 7

Periodo d'imposta

L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta e' regolata dalle norme relative alle varie categorie di redditi, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 12, 13 e 14 per i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente.

Art. 8

Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo si determina sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, e quelle delle societa' o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5 derivanti dall'esercizio dell'arte o professione, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. ((Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se e' stata tenuta la contabilita' ordinaria, puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto)). ((27))

Art. 9

Determinazione dei redditi e delle perdite

I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi titoli, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. Per la determinazione dei redditi e delle perdite, se la legge non dispone diversamente: a) non si tiene conto dei crediti esigibili non ancora riscossi e dei debiti scaduti non ancora pagati; b) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti, ovvero secondo quello del giorno in cui si considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo; c) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio, alle tariffe professionali e ai listini di borsa, tenendo conto degli sconti d'uso.

Art. 10

Oneri deducibili.

Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo; b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori; c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonche' gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58; d) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonche' quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico; (19) e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonche' degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione; f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; (17) g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultane da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'arti colo 433 del codice civile; i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; (13) l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita e' ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione dei prestiti. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio l'impresa assicurazione deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente e' soggetto tassazione a norma dell'articolo 13. ((1-bis) le indennita' ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata)). Sono inoltre deducibili: 1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio; 2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato. Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori. Gli oneri indicati alle lettere d), f) ed 1) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse dei soggetti indicati nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste.

Art. 11

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