DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 597
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Presupposto dell'imposta
Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.
Art. 2
Soggetti passivi
Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, ((...)). (6) Si considerano residenti, oltre alle persone iscritte nelle anagrafi della popolazione residente, coloro che hanno nel territorio dello Stato la sede principale dei loro affari ed interessi o vi dimorano per piu' di sei mesi dell'anno, nonche' i cittadini residenti all'estero per ragioni di servizio nell'interesse dello Stato o di altri enti pubblici. I non residenti sono soggetti all'imposta limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato.
Art. 3
Base imponibile
((L'imposta si applica sul reddito complessivo netto formato da tutti i redditi del soggetto passivo, compresi i redditi altrui dei quali egli ha la libera disponibilita' o la amministrazione senza obbligo della resa dei conti ed esclusi i redditi sui quali l'imposta stessa si applica separatamente ai sensi degli articoli 12, 13 e 14)). Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nonche' i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero da cittadini italiani emigrati che sono rimasti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente.
Art. 4
((Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione separata prevista dagli articoli 12 e seguenti: a) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi; b) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste dall'articolo 171 del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo; c) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitori sono imputati per meta' del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi e' un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta a un solo genitore i redditi gli sono imputati per l'intero ammontare)).
((Coniugi e figli minori.))
Art. 5
Redditi prodotti in forma associata
I redditi delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita', sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dall'effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Le quote di partecipazione agli utili si presumono uguali se da atto pubblico o da scrittura privata autenticata non risultano determinate diversamente. Ai fini delle imposte sul reddito: a) le societa' di armamento sono equiparate alle societa' in nome collettivo o in accomandita semplice; b) le societa' di fatto sono equiparate alle societa' in nome collettivo o alle societa' semplici a seconda che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attivita' commerciali ai sensi dell'art. 51; c) le societa' o associazioni costituite fra artisti e professionisti per l'esercizio in forma associata dell'arte o della professione, di tipo diverso, da quelli indicati nel primo comma e prive di personalita' giuridica, sono equiparate alle societa' semplici. ((I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore, possono essere imputati a ciascun familiare che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attivita' di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La disposizione si applica a condizione: a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinita' con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti; b) che la dichiarazione annuale dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualita' e quantita' del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo d'imposta; c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione annuale, di avere prestato la sua attivita' di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.))
Art. 6
Classificazione dei redditi
Ai fini della determinazione della base imponibile i singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie: Categoria A - Redditi fondiari; Categoria B - Redditi di capitale; Categoria C - Redditi di lavoro; Categoria D - Redditi d'impresa; Categoria E - Redditi diversi. I redditi delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, da qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto della societa', sono considerati redditi d'impresa e determinati unitariamente secondo le norme relative a tali redditi.
Art. 7
Periodo d'imposta
L'imposta e' dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. L'imputazione dei redditi al periodo d'imposta e' regolata dalle norme relative alle varie categorie di redditi, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 12, 13 e 14 per i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente.
Art. 8
Determinazione del reddito complessivo
Il reddito complessivo si determina sommando i redditi netti di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e dall'esercizio di arti e professioni, ad esclusione di quelle relative a cespiti che fruiscono di esenzioni. Le perdite delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, e quelle delle societa' o associazioni di cui alla lettera c) del terzo comma dell'art. 5 derivanti dall'esercizio dell'arte o professione, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'art. 5. ((Se l'ammontare della perdita derivante dall'esercizio di imprese commerciali supera l'ammontare dei redditi la differenza, se e' stata tenuta la contabilita' ordinaria, puo' essere portata in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi ma non oltre il quinto)). ((27))
Art. 9
Determinazione dei redditi e delle perdite
I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei successivi titoli, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che rientrano nella stessa categoria. Per la determinazione dei redditi e delle perdite, se la legge non dispone diversamente: a) non si tiene conto dei crediti esigibili non ancora riscossi e dei debiti scaduti non ancora pagati; b) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in cui sono stati percepiti o sostenuti, ovvero secondo quello del giorno in cui si considerano conseguiti o sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza secondo il cambio del giorno antecedente piu' prossimo; c) i corrispettivi, proventi, spese e oneri in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da cui sono costituiti. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizione di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i corrispettivi e i proventi si considerano conseguiti e gli oneri e le spese si considerano sostenuti ai fini della determinazione del reddito, e in mancanza nel tempo e nel luogo piu' prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe dell'impresa che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio, alle tariffe professionali e ai listini di borsa, tenendo conto degli sconti d'uso.
Art. 10
Oneri deducibili.
Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo e purche' risultino da idonea documentazione, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: a) l'imposta locale sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, iscritta nei ruoli la cui riscossione ha inizio nel periodo d'imposta. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 5, primo comma, l'imposta si deduce per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dallo stesso articolo; b) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori; c) gli interessi passivi pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nonche' gli interessi passivi ed oneri accessori pagati ai medesimi soggetti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili per i quali la deduzione e' ammessa per un importo complessivamente non superiore a quattro milioni di lire, salvo quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 58; d) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidita' o menomazione, per la parte del loro ammontare complessivo che eccede il dieci o il cinque per cento del reddito complessivo dichiarato secondo che questo sia o non sia superiore a quindici milioni di lire. Le spese chirurgiche e per prestazioni specialistiche nonche' quelle per protesi dentarie e sanitarie in genere sono integralmente deducibili. La deduzione e' ammessa a condizione che il contribuente, nella dichiarazione annuale, indichi il domicilio o la residenza del percipiente nel territorio dello Stato e dichiari che le spese sono rimaste effettivamente a proprio carico; (19) e) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, nonche' degli affiliati, per un importo complessivamente non superiore a lire un milione; f) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali; (17) g) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultane da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria; h) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'arti colo 433 del codice civile; i) i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge; (13) l) i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge per un importo complessivamente non superiore a due milioni di lire. La deduzione dei premi per l'assicurazione sulla vita e' ammessa a condizione che dai documenti allegati alla dichiarazione risulti che il contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data della sua stipulazione e che per il periodo di durata minima esso non consenta la concessione dei prestiti. In caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio l'impresa assicurazione deve operare, sulla somma corrisposta al contribuente, una ritenuta d'acconto del dieci per cento commisurata all'ammontare complessivo dei premi riscossi e l'ammontare dei premi che sono stati dedotti dal reddito complessivo del contribuente e' soggetto tassazione a norma dell'articolo 13. ((1-bis) le indennita' ed i compensi dovuti dal locatore al conduttore a titolo di perdita di avviamento commerciale, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, che siano stati corrisposti a seguito della cessazione di contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione privata)). Sono inoltre deducibili: 1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio; 2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, numero 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. 3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito dichiarato al netto degli altri oneri deducibili, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali, non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione, affluiscono, nella loro totalita', all'entrata dello Stato. Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori. Gli oneri indicati alle lettere d), f) ed 1) sono deducibili, fermo restando il limite complessivo rispettivamente stabilito, anche se sono stati sostenuti nell'interesse dei soggetti indicati nell'articolo 15 che si trovino nelle condizioni ivi previste.
Art. 11
(((Determinazione dell'imposta). L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito complessivo, al netto delle deduzioni previste nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito: fino a 6 milioni di lire 12 per cento; oltre 6 fino a 11 milioni di lire 22 per cento; oltre 11 fino a 28 milioni di lire 27 per cento; oltre 28 fino a 50 milioni di lire 34 per cento; oltre 50 fino a 100 milioni di lire 41 per cento; oltre 100 fino a 150 milioni di lire 48 per cento; oltre 150 fino a 300 milioni di lire 53 per cento; oltre 300 fino a 600 milioni di lire 58 per cento; oltre 600 milioni di lire 62 per cento))
Art. 12
Redditi soggetti a tassazione separata
L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi, quando non sono componenti del reddito d'impresa: a) plusvalenze patrimoniali percepite in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, compreso il valore di avviamento, determinate a norma dell'art. 54; ((b) indennita' percepite per la perdita di avviamento commerciale, in applicazione della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, nonche' compensi comunque fissati dalla legge per cessazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad usi diversi da quello di abitazione)); c) valore nominale delle azioni o quote gratuite ricevute, o aumento del valore nominale delle azioni o quote gia' possedute, se costituenti reddito ai sensi degli articoli 41 e 45; d) emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente compresi i compensi e le indennita' di cui alle lettere a) e d) dell'art. 47; (22) e) trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a) e d) dell'articolo 47, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile; altre indennita' e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennita' di preavviso e le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile; f) indennita' percepite per la cessazione di rapporti di agenzia; g) indennita' percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per i quali il diritto alle indennita' risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Art. 13
Determinazione dell'imposta per i redditi soggetti a tassazione separata
Per i redditi soggetti a tassazione separata , esclusi quelli indicati alla lettera e) dell'articolo 12, l'imposta e' determinata applicando all'ammontare di ciascuno di essi, al netto dell'imposta locale sui redditi in quanto dovuta, l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui e' sorto il diritto alla loro percezione, ovvero, per i redditi indicati ala lettera d) dello art. 12, all'anno in cui sono percepiti. ((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 5 MARZO 1986, N. 57, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 APRILE 1986, N. 57)). Se in uno dei due anni anteriori non vi sia stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente al reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF. Per i redditi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 12 conseguiti dalle societa' indicate nell'art. 5 si procede alla tassazione separata nei confronti di ciascun socio per la quota a lui spettante. (23)
Art. 14
((Indennita' di fine rapporto. Il trattamento di fine rapporto e le altre indennita' equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui alla lettera e) dell'articolo 12, sono imponibili per un importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari a lire 500.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione con esclusione dei periodi di anzianita' convenzionali; per i periodi inferiori all'anno la riduzione e' rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, la somma e' proporzionalmente ridotta. La imposta si applica con l'aliquota, con riferimento all'anno in cui e' sorto il diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il predetto ammontare netto per il numero degli anni e frazione di anno preso a base di commisurazione e moltiplicando il risultato per dodici. Le altre indennita' e somme indicate alla lettera e) dell'articolo 12, anche se commisurate alla durata del rapporto di lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi, sono imponibili per il loro ammontare netto complessivo con l'aliquota determinata agli effetti del comma precedente. Tuttavia le medesime indennita' e somme, se percepite a titolo definitivo per effetto della cessazione del solo rapporto con il soggetto erogatore, sono imponibili per il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con il criterio di cui al precedente comma. Se per il lavoro prestato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 29 maggio 1982, n. 297, il trattamento di fine rapporto risulta calcolato in misura superiore ad una mensilita' della retribuzione annua per ogni anno preso a base di commisurazione, ai fini della determinazione dell'aliquota ai sensi del primo comma non si tiene conto dell'eccedenza. Per i redditi indicati alle lettere f) e g) dell'articolo 12 l'imposta si applica anche sulle eventuali anticipazioni, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva. Sulle anticipazioni relative al trattamento di fine rapporto e alle indennita' equipollenti l'imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, a norma del primo comma; sulle anticipazioni relative alle altre indennita' e somme di cui al secondo comma la imposta si applica, salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva, con l'aliquota minima della tabella delle aliquote IRPEF))
Art. 15
(Detrazioni per carichi di famiglia).
Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia: 1) L. 360.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato; ((32)) 2) le seguenti somme per i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di eta' o permanentemente inabili al lavoro e per quelli di eta' non superiore a ventisei anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito: L. 48.000 per un figlio; L. 96.000 per due figli; L. 144.000 per tre figli; L. 192.000 per quattro figli; L. 240.000 per cinque figli; L. 288.000 per sei figli; L. 336.000 per sette figli; L. 384.000 per otto figli; L. 48.000 per ogni altro figlio; 3) L. 96.000 per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433 del codice civile, tranne quelle indicate al precedente n. 2), che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. La detrazione per i figli previsti al numero 2) del comma precedente spetta in misura doppia: a) se il contribuente e' coniugato con l'altro genitore e ha diritto alla detrazione prevista al numero 1) del comma precedente; b) se l'altro genitore manca e il contribuente e' coniugato e non e' legalmente ed effettivamente separato; c) per i figli rimasti esclusivamente a carico del contribuente nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi; d) per i figli naturali non riconosciuti dall'altro genitore; e) per i figli naturali riconosciuti anche dall'altro genitore ma esclusivamente a carico del contribuente; f) per i figli adottivi e per gli affidati o affiliati del solo contribuente. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, come pure se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o e' legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista al numero 1) del primo comma si applica per il primo figlio e la somma detraibile in relazione al numero dei figli, comprendendo tra questi anche il primo, e' raddoppiata e successivamente ridotta di L. 96.000. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a L. 3.000.000, al lordo degli oneri deducibili, e lo attestino nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato; per i figli minori, compresi quelli adottivi e gli affidati o affiliati, l'attestazione deve essere fatta dal contribuente. Nelle ipotesi di cui alle lettere c) ed e) del secondo comma la detrazione per i figli spetta in misura doppia a condizione che il contribuente attesti che i figli sono esclusivamente a suo carico. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Ai fini del limite di reddito di cui al quarto comma si tiene conto anche dei redditi esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, se di ammontare complessivamente superiore a L. 2.000.000. Non si tiene conto: a) degli interessi ed altri proventi dei titoli emessi dallo Stato; b) delle pensioni sociali; c) delle pensioni di guerra e relative indennita' accessorie; d) delle pensioni, indennita' e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili; e) degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria; f) dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.
Art. 16
(((Detrazioni per i redditi di lavoro dipendente). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione dall'imposta lorda di L. 492.000, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno. Se il reddito di lavoro dipendente non supera 11 milioni di lire annui, spetta altresi' una detrazione, rapportata al periodo di lavoro o di pensione nell'anno, di L. 156.000. Se l'ammontare del reddito di lavoro dipendente e' superiore a lire 11 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tale reddito scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un reddito di lavoro dipendente pari a lire 11 milioni. Le detrazioni competono in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione del reddito complessivo))
Art. 16-bis
(((Detrazione per i redditi di lavoro autonomo e di impresa). Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo o di impresa di cui all'articolo 72 compete una detrazione di imposta, non cumulabile con le detrazioni di cui all'articolo precedente, di L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa non supera lire 6 milioni. La detrazione non compete per i redditi di lavoro autonomo determinati forfettariamente ai sensi del quarto e quinto comma dell'articolo 50 e per i redditi di impresa determinati forfettariamente ai sensi dell'articolo 72-bis. Se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo o di impresa e' superiore a lire 6 milioni, la detrazione spetta nella misura necessaria ad evitare che l'ammontare residuo di tali redditi scenda al di sotto dell'importo risultante dall'applicazione dell'imposta, diminuita della detrazione, a un ammontare complessivo di redditi di lavoro autonomo o di impresa pari a lire 6 milioni. La detrazione di cui al comma precedente compete in aggiunta a quelle previste nell'articolo 15 e fino alla concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro autonomo o di impresa che concorrono alla formazione del reddito complessivo))
Art. 17
Scomputo delle ritenute d'acconto
Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo e su quelli tassati separatamente. Se l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello della imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Art. 18
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero
((Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta ne' l'esenzione, la detrazione e' ammessa fino a concorrenza del 90 per cento di detta quota per i redditi d'impresa e tino a concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi)). Se concorrono redditi prodotti in piu' Stati esteri la detrazione si applica separatamente per ciascuno Stato. La detrazione deve essere richiesta a pena di decadenza nella dichiarazione relativa all'anno in cui le imposte estere sono state pagate in via definitiva. Se l'imposta dovuta in Italia per l'anno nel quale il reddito estero ha concorso a formare la base imponibile e' stata gia' liquidata si procede a nuova liquidazione tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per l'anno cui si riferisce la dichiarazione nella quale e' stata chiesta. Se sia gia' decorso il termine per l'accertamento la detrazione e' limitata alla quota dell'imposta estera proporzionale all'ammontare del reddito prodotto all'estero acquisito a tassazione in Italia. Se l'ammontare detraibile e' superiore a quello dell'imposta liquidata per l'anno per il quale compete la detrazione, il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.
Art. 19
Applicazione dell'imposta ai non residenti
Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti: 1) i redditi fondiari; 2) i redditi di capitale corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti; 3) i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato o prestato all'estero nell'interesse dello Stato e di altri enti pubblici, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 47; 4) i redditi di lavoro autonomo derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato; 5) i redditi di impresa derivanti da attivita' esercitate nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni; 6) i redditi diversi di cui al titolo VI derivanti da attivita' svolte nel territorio dello Stato o relative a beni che si trovano nel territorio stesso; 7) le plusvalenze di cui alla lettera a) dell'art. 12 percepite in dipendenza della liquidazione o cessione di aziende situate nel territorio dello Stato e i compensi di cui alla lettera b) dello stesso articolo percepiti in dipendenza del rilascio di immobili situati nel territorio dello Stato; 8) i redditi delle societa' o associazioni di cui allo art. 5 imputabili a soci non residenti a norma dello stesso articolo. ((9) indipendentemente dalle condizioni di cui ai numeri 3), 4) e 5) del presente comma, i compensi corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti per l'utilizzazione di marchi di Fabbrica e di commercio, di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali e simili, nonche' per l'uso di veicoli, macchine ed altri beni mobili; 10) le plusvalenze realizzate mediante cessioni di quote di societa' a responsabilita' limitata o di azioni non quotate in borsa, ovvero di azioni quotate in borsa attraverso le quali il cedente esercitava o poteva esercitare l'influenza dominante di cui all'art. 2359, primo comma, n. 2), del codice civile)). ((Indipendentemente dalle condizioni di cui al n. 3) del comma precedente, si considerano prodotti nel territorio dello Stato, se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti, le pensioni, gli assegni ad esse assimilati, le rendite vitalizie di cui alla lettera e) dell'art. 47 e gli assegni periodici di cui alla lettera f) dello stesso articolo)).
Art. 20
Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti
Nei confronti dei non residenti l'imposta si applica sul reddito complessivo o separatamente sui singoli redditi a norma degli articoli precedenti, salvo il disposto dei seguenti commi. Dal reddito complessivo sono deducibili soltanto gli oneri di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma e al secondo comma dell'art. 10. ((Le detrazioni dall'imposta per carichi di famiglia non competono)).
TITOLO II REDDITI FONDIARI
Art. 21
Redditi fondiari
Per redditi fondiari si intendono i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati, situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. I redditi fondiari si distinguono in redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati.
Art. 22
Reddito dominicale dei terreni
Il reddito dominicale e' quello che deriva dal possesso, a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, che non costituiscano pertinenze di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attivita' commerciali.
Art. 23
Imputazione del reddito dominicale
Il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si e' verificato il possesso. Nei Casi di contitolarita' del diritto reale sul terreno e di coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. Si presumono possessori del terreno i soggetti che risultano tali dal catasto dei terreni al 31 agosto. Se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore del terreno, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli e' stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del suo possesso nel periodo d'imposta, anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.
Art. 24
Determinazione del reddito dominicale
Il reddito dominicale e' costituito dalla parte dominicale del reddito medio ordinario, ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio delle attivita' agricole di cui al successivo art. 28, ed e' determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo e delle deduzioni per spese di irrigazione e per spese di manutenzione delle opere di difesa, bonifica e scolo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualita' e classe di terreno. Le tariffe d'estimo e le deduzioni sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni nelle quantita' e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione nonche' nell'organizzazione e strutturazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro per le finanze, su parere conforme della commissione censuaria centrale, e puo' essere effettuata, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, anche per singole zone censuarie e per singole qualita' e classi. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe e delle deduzioni.
Art. 25
Variazioni del reddito dominicale
Danno luogo a variazione del reddito in aumento: a) il miglioramento della qualita' di coltura o della classe del terreno; b) il passaggio a carico dello Stato o di altri enti pubblici di spese gia' gravanti sui possessori per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo. Danno luogo a variazione del reddito in diminuzione: a) la sostituzione della qualita' di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione della capacita' produttiva del terreno per naturale esaurimento o per altra causa di forza maggiore, anche se non vi e' stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni; c) il passaggio a carico dei possessori di spese gia' gravanti sullo Stato o su altri enti pubblici per l'irrigazione e per la manutenzione di opere di difesa, bonifica e scolo. Non si tiene conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da circostanze transitorie. Le variazioni indicate nei precedenti commi danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. Se a tali terreni non si possono attribuire qualita' o classi gia' esistenti nel comune o nella sezione censuaria, si applicano le tariffe piu' prossime per ammontare fra quelle attribuite a terreni della stessa qualita' di coltura ubicati in altri comuni o sezioni censuarie, purche' in condizioni agrologicamente equiparabili. Tuttavia se detti terreni risultano di rilevante estensione o se la loro redditivita' diverge sensibilmente dalle tariffe applicate nel comune o nella sezione censuaria, si istituiscono per essi apposite qualita' e classi, secondo le norme della legge catastale. Quando si verificano variazioni a carattere permanente nello stato delle colture e in determinati comuni o sezioni censuarie puo' essere in ogni tempo disposta con decreto del Ministro per le finanze, su richiesta della commissione censuaria distrettuale o d'ufficio e in ogni caso su conforme parere della commissione censuaria centrale, l'istituzione di nuove qualita' e classi in sostituzione di quelle esistenti.
Art. 26
Denuncia e decorrenza delle variazioni
Le variazioni del reddito contemplate dal primo e dal secondo comma dell'art. 25 devono essere denunciate dal contribuente all'ufficio tecnico erariale. Nella denuncia devono essere indicate la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono; se queste riguardano porzioni di particelle deve essere unita la dimostrazione grafica del frazionamento. Le variazioni del reddito in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel primo comma dell'art. 25 e hanno effetto da tale anno. Le variazioni in diminuzione hanno effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel secondo comma dell'art. 25 se la denuncia e' stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia e' stata presentata dopo, dall'anno in cui e' stata presentata. Le variazioni del reddito contemplate dal quinto comma dell'art. 25 hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 27
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
Se un fondo rustico costituito in tutto o per la maggior parte da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per una intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale concorre a formare il reddito complessivo del possessore, per il periodo d'imposta nel quale si e' chiusa l'annata agraria, soltanto nella misura del trenta per cento. In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il trenta per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale non concorre a formare il reddito complessivo dell'anno in cui si e' verificata la perdita. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si e' verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte. Se l'evento dannoso interessa una pluralita' di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati, sentiti gli ispettorati provinciali dell'agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le denunce e le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito catastale relativo a ciascuna di esse. Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguita' non si considera interrotta da strade, corsi di acqua naturali o artificiali e ferrovie eventualmente interposte.
Art. 28
Reddito agrario
Il reddito agrario e' quello derivante dal capitale di esercizio e dal lavoro di organizzazione della produzione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole sui terreni di cui all'art. 22 posseduti a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale o condotti in affitto. Sono considerate attivita' agricole: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; ((b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno)); c) le attivita' dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorche' non svolte sul terreno, che rientrino nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che abbiano prevalentemente per oggetto prodotti ottenuti dal terreno e dagli animali allevati su di esso. ((Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma precedente, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata)).
Art. 29
Imputazione del reddito agrario
Il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo del possessore del terreno per il periodo d'imposta in cui si e' verificato il possesso. Se il terreno e' dato in affitto, il reddito agrario concorre a formare, il reddito complessivo dell'affittuario, anziche' quello del possessore, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato stipulato il contratto. In caso di conduzione associata, salvo il disposto dell'art. 5, il possessore del terreno o l'affittuario deve allegare alla dichiarazione annuale un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota di reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l'indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. E' fatto in ogni caso salvo l'accertamento dell'effettiva ripartizione da parte dell'ufficio. Si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'art. 23.
Art. 30
Determinazione del reddito agrario
Il reddito agrario e' costituito dalla parte, del reddito medio ordinario del terreno imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione della produzione ed e' determinato mediante l'applicazione di tariffe di estimo stabilite per ciascuna qualita' e classe secondo le norme della legge catastale. Le tariffe d'estimo sono sottoposte a revisione secondo le disposizioni dell'art. 24. Alle revisioni si procede contemporaneamente a quelle previste nel detto articolo agli effetti del reddito dominicale. Le revisioni del classamento disposte ai sensi degli articoli 25 e 26 valgono anche per i redditi agrari. Per i terreni condotti in affitto o in forma associata le denunce di cui all'art. 26 possono essere presentate anche dall'affittuario o da uno degli associati.
Art. 31
Perdite per mancata coltivazione e per eventi naturali
Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 27 il reddito agrario dei fondi rustici di cui all'ultimo comma dello stesso articolo non concorre a formare il reddito complessivo del possessore o dell'affittuario.
Art. 32
Reddito dei fabbricati
Il reddito dei fabbricati e' quello derivante dal possesso, a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra, suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze. Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, ne' quelli esistenti nei cimiteri e loro dipendenze.
Art. 33
Imputazione del reddito dei fabbricati
Il reddito dei fabbricati concorre a formare il reddito complessivo del possessore del fabbricato per il periodo di imposta in cui si e' verificato il possesso. Nei casi di contitolarita' del diritto reale sul fabbricato e di coesistenza di piu' diritti reali su di esso il reddito concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto. Si presume possessore del fabbricato il soggetto che risulta tale dal catasto edilizio urbano al 31 agosto. Se il soggetto iscritto in catasto ha cessato di essere possessore del fabbricato, nella dichiarazione annuale devono essere indicati il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso gli e' stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso il reddito del fabbricato concorre a formare il reddito complessivo di ciascun possessore proporzionalmente alla durata del possesso nel periodo d'imposta, anche se la variazione catastale non sia stata ancora eseguita.
Art. 34
Determinazione del reddito dei fabbricati
Il reddito dei fabbricati e' costituito dal reddito medio ordinario, al netto delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra eventuale spesa o perdita, ritraibile da ciascuna unita' immobiliare urbana. Il reddito medio ordinario e' determinato, secondo le norme della legge catastale, mediante l'applicazione delle tariffe di estimo stabilite per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta. Le tariffe d'estimo e i redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare sono sottoposti a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per sopravvenute variazioni di carattere permanente nella capacita' di reddito delle unita' immobiliari e comunque ogni dieci anni. La revisione e' disposta con decreto del Ministro per le finanze su parere conforme della commissione censuaria centrale e puo' essere effettuata per singole zone censuarie. Prima di procedervi gli uffici tecnici erariali devono sentire i comuni interessati. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe, ovvero, nel caso di stima diretta, dall'anno in cui e' stato notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto. Il reddito delle unita' immobiliari non ancora iscritte in catasto e' determinato, fino all'iscrizione, comparativamente a quello delle unita' similari gia' iscritte.
Art. 35
Variazioni del reddito dei fabbricati
Le unita' immobiliari urbane sono iscritte in catasto, secondo le norme della legge catastale, in base alla destinazione ordinaria e permanente e alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento. Quando per un triennio il reddito lordo effettivo di una unita' immobiliare, ridotto del venticinque per cento, differisce dalla rendita catastale per almeno un quinto di questa, l'ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune o su domanda del contribuente, procede a verifica ai fini del diverso classamento dell'unita' immobiliare o della nuova determinazione del reddito dei fabbricati a destinazione speciale o particolare. Il reddito lordo effettivo e' costituito dai canoni di locazione risultanti dai relativi contratti; in mancanza di questi, e' determinato comparativamente ai canoni di locazione di unita' immobiliari aventi caratteristiche similari e ubicate nello stesso fabbricato o in fabbricati vicintori. Se la verifica interessa un numero elevato di unita' immobiliari di una zona censuaria, il Ministro per le finanze, su conforme parere della commissione censuaria Centrale, dispone la revisione del classamento e la stima diretta dei redditi dei fabbricati a destinazione speciale o particolare per l'intera zona censuaria.
Art. 36
Decorrenza delle variazioni del reddito
Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma del secondo comma dell'articolo precedente hanno effetto: a) dal 1° gennaio dell'anno successivo al triennio, quando la revisione e' stata effettuata su segnalazione dell'ufficio delle imposte o del comune; b) dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda e' stata presentata, >quando la revisione e' stata effettuata su domanda del contribuente. Le variazioni del reddito risultanti dalle revisioni effettuate a norma del terzo comma dell'articolo precedente hanno effetto dall'anno in cui e' notificato il nuovo reddito al possessore iscritto in catasto.
Art. 37
Fabbricati di nuova costruzione
Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione concorre a formare il reddito complessivo a partire dal periodo d'imposta nel quale il fabbricato e' divenuto atto all'uso cui e' destinato o e' stato comunque utilizzato dal possessore.
Art. 38
Unita' immobiliari non locate
Quando una unita' immobiliare urbana, non adibita all'uso del possessore o dei suoi familiari, rimane non locata per l'intero periodo d'imposta, il relativo reddito catastale concorre alla formazione del reddito complessivo soltanto nella misura del venti per cento. ((14)) La disposizione del comma precedente si applica a condizione che lo stato di non locazione sia denunciato all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio e che ne sia confermata la persistenza nella dichiarazione annuale.
Art. 39
Costruzioni rurali
Non costituiscono redditi di fabbricati i redditi attribuibili alle costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o allo affittuario dei terreni cui servono e destinate: a) all'abitazione delle persone addette alla manuale coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali ed alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonche' delle persone di famiglia conviventi a loro carico; b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) dell'art. 28 e di quelli occorrenti per la coltivazione dei terreni; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attivita' di manipolazione e trasformazione di cui al secondo comma dell'art. 28.
Art. 40
Immobili adibiti ad attivita' commerciali
I redditi degli immobili che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di imprese commerciali da parte del loro possessore o da parte del soggetto cui sono imputabili i redditi del possessore o da parte di soggetti i cui redditi sono imputabili al possessore a norma dell'art. 4, e quelli degli immobili posseduti da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, non sono considerati redditi fondiari e concorrono a formare il reddito complessivo come componenti del reddito di impresa.
TITOLO III REDDITI DI CAPITALE
Art. 41
Reddito di capitale
Costituiscono reddito di capitale: a) i redditi derivanti da capitali dati a mutuo o altrimenti impiegati in modo che ne derivi un reddito in misura definita; b) gli interessi e altri redditi derivanti da depositi e conti correnti; c) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa', enti, associazioni e altre organizzazioni, escluse quelle indicate nell'art. 5, nonche' i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualita' di associato, salvo il disposto della lettera c) dell'articolo 49; d) gli interessi, premi e altri redditi derivanti da obbligazioni e titoli similari e da altri titoli diversi dalle azioni; e) gli interessi moratori, anche se compresi in somme spettanti a titolo di risarcimento di danni o di penale per inadempienza contrattuale; f) i compensi per prestazioni di garanzie e di fideiussioni; g) i premi, diversi da quelli su titoli, e le vincite delle lotterie, dei concorsi a premio, dei giuochi e delle scommesse; h) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile; i) gli altri interessi non aventi natura compensativa e ogni altra rendita o provento in misura definita derivante dall'impiego di capitale.
Art. 42
Imputazione del reddito
I redditi di capitale concorrono a formare il reddito complessivo per il periodo d'imposta in cui sono stati percepiti.
Art. 43
Determinazione del reddito
I redditi di capitale sono determinati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione. Per i capitali dati a mutuo si presume il diritto agli interessi, nella misura stabilita dall'art. 1284 del codice civile, salvo prova contraria, anche se dal titolo gli interessi non risultano convenuti o risultano convenuti in misura inferiore. La presunzione non vale per le somme versate dai soci alla societa' in conto capitale proporzionalmente alle quote di partecipazione, sempre che la societa' sia regolarmente costituita in uno dei tipi indicati dall'art. 2200 del codice civile e i versamenti siano fatti in base a formale deliberazione.
Art. 44
Interessi e proventi computati nei redditi d'impresa
Non costituiscono reddito di capitale, in quanto componenti del reddito d'impresa, gli interessi e gli altri proventi di cui all'art. 41, non soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali nel territorio dello Stato o mediante stabili organizzazioni nel territorio stesso, compresi quelli conseguiti da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice.
Art. 45
Riserve non costituite con utili
Non costituiscono reddito le somme percepite dai soci a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote, con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote. Nel caso di imputazione a capitale delle riserve o fondi di cui al comma precedente non costituiscono reddito le azioni o quote gratuite distribuite ai soci ne' l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote gia' possedute.
TITOLO IV REDDITI DI LAVORO
Art. 46
Reddito di lavoro dipendente
Il reddito di lavoro dipendente e' quello derivante dal lavoro prestato con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso quello a domicilio quando sia considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro. Costituiscono reddito di lavoro dipendente anche le pensioni o gli assegni ad esse equiparati e le indennita' e altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12.
Art. 47
Redditi assimilati al reddito di lavoro dipendente
Sono assimilati al reddito di lavoro dipendente: a) i compensi percepiti, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del venti per cento, dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca; b) le indennita' e i compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono essere riversati al datore di lavoro, nonche' di quelli che per legge debbono essere riversati allo Stato; c) le indennita', i gettoni di presenza o altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, ad esclusione di quelli che, per legge, debbono essere versati allo Stato; d) le indennita' di cui all'art. 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, percepite dai membri del Parlamento e le indennita', comunque denominate, percepite per le cariche elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Costituzione; e) le rendite vitalizie costituite ai sensi del primo comma dell'art. 1872 del codice civile e le altre rendite vitalizie a titolo oneroso; f) gli altri assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono attualmente ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle lettere g) ed h) dell'art. 10 ed esclusi quelli indicati alla lettera h) dell'art. 41. ((g) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, quando il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante)). Per i redditi di cui alla lettera a) l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente e' sottoposta alla condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione, che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali principi siano effettivamente osservati. Per i redditi di cui alle lettere c), d), e) ed f) l'assimilazione al reddito di lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste dall'art. 16.
Art. 48
Determinazione del reddito di lavoro dipendente
Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o liberalita'. Non concorrono a formare il reddito i contributi versati dal datore di lavoro e dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine previdenziale o assistenziale in ottemperanza a disposizioni di legge, di contratti collettivi o di accordi aziendali, ancorche' commisurati alle retribuzioni, ne' i compensi riversibili di cui alla lettera b) dell'art. 47. ((Le indennita' di trasferta concorrono a formare il reddito per la parte eccedente il limite di lire 60 mila al giorno, elevato a lire 100 mila per le trasferte all'estero. In caso di rimborso documentato delle spese di alloggio ovvero di alloggio fornito gratuitamente i predetti limiti sono ridotti di un terzo)). Gli assegni di sede e le altre indennita' percepiti per servizi prestati all'estero concorrono nella misura del quaranta per cento del loro ammontare. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni dello Stato la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad essa collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del quaranta per cento. ((21)) Le indennita' indicate alla lettera d) dell'art. 47 costituiscono reddito nella misura del quaranta per cento del loro ammontare al netto dei contributi previdenziali. (13) Le rendite e gli assegni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 47 sono valutati nella misura risultante dai relativi titoli e senza alcuna deduzione. Per le indennita' e le altre somme di cui alla lettera e) dell'art. 12 valgono le disposizioni dell'art. 14. ------------------ AGGIORNAMENTO (13) La L. 24 aprile 1980, n. 146 ha disposto (con l'art. 2) che "Nell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, la misura del quaranta per cento, indicata nel quarto comma, e' elevata al settanta per cento". ---------------- AGGIORNAMENTO (21) Il D.L. 1 dicembre 1983, n. 653, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 1984, n. 6, ha disposto (con l'art. 4) che la presente modifica ha effetto dal 1 gennaio 1984.
Art. 49
Reddito di lavoro autonomo
Il reddito di lavoro autonomo e' quello derivante dall'esercizio di arti e professioni, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera, c) del terzo comma dell'art. 5. Per l'esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, senza vincolo di subordinazione, di attivita' diverse da quelle considerate nei titoli II e V. Sono inoltre redditi di lavoro autonomo: a) i redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa aventi per oggetto la prestazione, senza vincolo di subordinazione, di attivita' diverse da quelle considerate nei titoli II e V, quali i redditi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di societa' ed enti, quelli derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste ed enciclopedie, e simili; b) i redditi derivanti dalla utilizzazione economica di marchi di fabbrica e di commercio e dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, invenzioni industriali e simili, quando non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali o da societa' in nome collettivo e in accomandita semplice; c) i redditi derivanti dalla partecipazione ad associazioni in partecipazione in qualita' di associato quando l'apporto e' costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro. Costituiscono inoltre reddito di lavoro autonomo anche le indennita' di cui alle lettere f) e g) dell'art. 12.
Art. 50
Determinazione del reddito di lavoro autonomo
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