DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 598

Type DPR
Publication 1973-09-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' il possesso di redditi, in denaro o in natura, continuativi od occasionali, provenienti da qualsiasi fonte.

Art. 2

Soggetti passivi

Sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone: a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita'; b) gli altri enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciale, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonche' le altre organizzazioni senza personalita' giuridica non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo ed escluse le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le associazioni in partecipazione; c) gli enti pubblici e privati di cui alla precedente lettera b) non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale; d) le societa' e gli enti di ogni tipo con o senza personalita' giuridica, comprese le societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del predetto decreto ed escluse le associazioni in partecipazione, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa ne' l'oggetto principale. Ai fini delle lettere b) e c) si considerano commerciali le attivita' indicate nell'art. 51 del predetto decreto. L'oggetto esclusivo o principale dell'ente e' determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e in mancanza in base all'attivita' effettivamente esercitata.

Art. 3

Base imponibile

L'imposta si applica sul reddito complessivo netto, formato da tutti i redditi del soggetto passivo ad esclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, salvo quanto stabilito nei titoli III e IV.

Art. 4

Periodo d'imposta

L'imposta e' dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma salvo quanto stabilito negli articoli 10, 17 e 24. Il periodo d'imposta e' costituito dall'esercizio o periodo di gestione del soggetto passivo, determinato dalla legge o dall'atto costitutivo. Se la durata dell'esercizio o periodo di gestione non e' determinata dalla legge o dall'atto costitutivo o e' determinata in due o piu' anni il periodo d'imposta e' costituito dall'anno solare.

Art. 5

Determinazione del reddito complessivo

Il reddito complessivo e' costituito dagli utili netti conseguiti nel periodo d'imposta, determinati in base alle risultanze del conto dei profitti e delle perdite o del rendiconto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, relative al reddito d'impresa, salvo quanto e' stabilito nelle altre disposizioni del presente decreto fermi restando i criteri generali di cui agli articoli 74 e 75 del predetto decreto. Le disposizioni degli articoli 40, 44, 53, 54, 55 e 59 del detto decreto, relative alle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice, valgono anche per le societa' di altro tipo soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ((e per gli enti pubblici e privati aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali)). Nella determinazione del reddito si tiene conto anche delle plusvalenze, compreso l'avviamento, realizzate in dipendenza della cessione di aziende o della liquidazione della societa' o ente, di cui all'ultimo comma dell'art. 54 del medesimo decreto. Ai fini del secondo comma dell'art. 52 dello stesso decreto i redditi degli immobili ivi indicati, nei casi in cui il periodo d'imposta e' superiore o inferiore a dodici mesi, sono ragguagliati alla durata di esso.

Art. 6

Deduzioni dal reddito complessivo

Dal reddito complessivo determinato a norma dell'articolo precedente non sono ammesse deduzioni in aggiunta a quelle dei costi e degli oneri che concorrono alla formazione degli utili netti. Sono tuttavia deducibili: 1) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessita' delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza previo accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio; 2) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, che siano di rilevante interesse scientifico culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente a tal fine necessari. Le mostre e le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali che dovra' approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. ((3) Le erogazioni liberali in denaro, nella misura che non ecceda il 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni liberali non utilizzate entro il secondo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione per le finalita' di cui al comma precedente costituiscono reddito imponibile in misura doppia del loro ammontare)). Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinche' le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformita' alla destinazione affluiscono, nella loro totalita', alla entrata dello Stato. Il mutamento di destinazione dei beni indicati al numero 1) senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati, la tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi determinano la indeducibilita' delle spese dal reddito. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione ai competenti uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni; dalla data di ricevimento della comunicazione iniziano a decorrere i termini per il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori. L'imposta locale sui redditi non e' deducibile.

Art. 7

Aliquota dell'imposta

L'imposta e' commisurata al reddito complessivo imponibile con l'aliquota del 25 per cento. ((1)) L'aliquota e' ridotta al 7,50 per cento nei confronti delle societa' ed enti finanziari e al 6,25 per cento nei confronti delle societa' ed enti finanziari a prevalente partecipazione statale. Si considerano a prevalente partecipazione statale le societa' ed enti finanziari il cui capitale, comunque denominato, appartiene per piu' di meta' allo Stato e le societa' finanziarie le cui azioni o quote appartengono per oltre la meta' del capitale agli enti autonomi di gestione delle partecipazioni statali di cui alla legge 22 dicembre 1956, n. 1569.

Art. 8

Scomputo delle ritenute d'acconto

Dall'imposta determinata a norma dei precedenti articoli si scomputano le ritenute d'acconto operate sui redditi che concorrono a formare il reddito complessivo imponibile. Se l'ammontare delle ritenute e' superiore a quello dell'imposta dovuta il contribuente ha diritto al rimborso dell'eccedenza.

Art. 9

Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero

((Se alla formazione della base imponibile concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei limiti in cui lo Stato estero che ha proceduto alla tassazione accorda il credito d'imposta o l'esenzione per i redditi della stessa natura prodotti in Italia e fino a concorrenza della quota d'imposta italiana corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero e il reddito complessivo. Se lo Stato estero non accorda il credito d'imposta ne' l'esenzione, la detrazione e' ammessa fino a concorrenza del 90 per cento della detta quota per i redditi delle societa' di capitali ed enti equiparati e per i redditi d'impresa degli enti non commerciali e fino alla concorrenza del 50 per cento della quota stessa per gli altri redditi)). ((2)) Si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 10

Liquidazione delle societa' e degli enti

Nel caso di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa della societa' o ente si applicano le disposizioni del primo comma dell'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Negli altri casi di liquidazione il reddito relativo al periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione o il provvedimento di messa in liquidazione e' determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite allegato alla dichiarazione presentata dal liquidatore. Le disposizioni stesse valgono anche per la determinazione del reddito o della perdita in base al bilancio finale di liquidazione. Se la liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data indicata nel comma precedente il reddito per la residua frazione di tale periodo e per ciascun periodo d'imposta successivo, e' determinato in via provvisoria in base alle dichiarazioni presentate dal liquidatore, salvo conguaglio in base al bilancio finale. Tuttavia i redditi determinati in via provvisoria si considerano definitivi qualora la liquidazione si protragga per piu' di cinque periodi di imposta, compreso quello in corso all'inizio della liquidazione, e in caso di omessa presentazione della dichiarazione prescritta nel secondo comma.

TITOLO II SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI EQUIPARATI

Art. 11

Componenti positivi dell'imponibile

Nella determinazione del reddito imponibile delle societa' e degli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 si tiene conto degli utili ovunque prodotti, indipendentemente dalla loro destinazione. I sopraprezzi di emissione e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Art. 12

Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali

Nella determinazione del reddito imponibile delle societa' e degli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 si tiene conto anche delle plusvalenze patrimoniali iscritte in bilancio indipendentemente dalla cessione dei beni e dalla distribuzione ai soci, associati o partecipanti, nonche' delle minusvalenze iscritte in bilancio in conseguenza delle valutazioni di cui agli articoli 62 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 13

Accantonamenti per operazioni e concorsi a premio

Nella determinazione del reddito imponibile delle societa' ed enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 gli accantonamenti a fronte degli oneri derivanti da operazioni e concorsi a premio sono ammessi in detrazione a norma dei successivi commi. ((Per le operazioni a premio l'accantonamento e' deducibile in ciascun periodo d'imposta in misura non superiore al settanta per cento del valore degli impegni assunti nel periodo stesso)). ((2)) Gli accantonamenti devono affluire in appositi fondi distinti per esercizio di formazione. L'utilizzo a copertura degli oneri relativi ai singoli esercizi deve essere effettuato a carico dei corrispondenti fondi sulla base del valore unitario di formazione degli stessi e le eventuali differenze rispetto a tale valore costituiscono sopravvenienze attive o passive. L'ammontare dei fondi non utilizzati al termine del quarto esercizio successivo a quello di formazione concorre a formare il reddito di tale periodo. Gli accantonamenti per i concorsi a premio dedotti in un periodo d'imposta e non utilizzati a copertura degli oneri cui si riferiscono concorrono a formare il reddito imponibile del periodo d'imposta in cui i premi dovevano essere corrisposti.

Art. 14

Altri componenti negativi

Per le societa' e gli enti di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2, che hanno emesso obbligazioni o titoli similari, l'eventuale differenza tra le somme dovute alla scadenza e quelle ricevute in dipendenza della emissione e' deducibile in ciascun periodo d'imposta per una quota determinata in conformita' al piano di ammortamento del prestito.

Art. 15

Trasformazione della societa'

Agli effetti degli articoli 54 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e del terzo comma dell'art. 5 del presente decreto la trasformazione della societa' da uno ad altro dei tipi indicati nell'art. 2200 del codice civile non costituisce realizzo delle plusvalenze e delle minusvalenze patrimoniali, ancorche' risultanti dalla relazione di stima prescritta dall'art. 2498 dello stesso codice, salva la applicazione delle disposizioni dell'art. 12 nell'ipotesi ivi prevista. Nel caso di trasformazione di una societa' soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche in societa' in nome collettivo o in accomandita semplice il reddito del periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto la trasformazione e' determinato secondo le disposizioni di questo titolo in base alle risultanze di apposito conto dei profitti e delle perdite.

Art. 16

Fusione di societa'

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