DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 599

Type DPR
Publication 1973-09-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta locale sui redditi e' il possesso di redditi in denaro o in natura, continuativi od occasionali, prodotti nel territorio dello Stato, ancorche' esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono esclusi dall'imposta: a) i redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597; b) i redditi derivanti dalla partecipazione in societa' di ogni tipo e dalla partecipazione in enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche; c) i redditi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. ((4))

Art. 2

Soggetti passivi

Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, le societa' di ogni tipo, comprese le societa' semplici, in nome collettivo e accomandita semplice e gli enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute nonche' le altre organizzazioni prive di personalita' giuridica, non appartenenti ad altri soggetti passivi nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifichi in modo unitario e autonomo. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'art. 5 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 3

Redditi prodotti nel territorio dello Stato

Si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ferme restando le esclusioni di cui al secondo comma dell'art. 1, i redditi indicati nell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e nel secondo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Nei confronti dei soggetti residenti nel territorio dello Stato o aventi nel territorio stesso la Sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attivita' si considerano prodotti nel territorio dello Stato anche i redditi derivanti da attivita' commerciali esercitate all'estero senza una stabile organizzazione con gestione e contabilita' separate e quelli derivanti da attivita' di lavoro autonomo esercitate all'estero quando non siano imputabili ad una base fissa ivi stabilita.

Art. 4

Base imponibile

Nei confronti delle persone fisiche e delle societa' semplici l'imposta si applica sull'ammontare dei singoli redditi determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando questa non e' applicata, con i criteri previsti per la determinazione dei singoli redditi ai fini dell'imposta medesima. Nei confronti delle societa' in nome collettivo e in accomandita semplice l'imposta si applica sull'ammontare del reddito determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ovvero, quando questa non e' applicata, con i criteri previsti per la determinazione del reddito stesso. Nei confronti dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica sull'ammontare del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche ovvero, quando questa non e' applicata, con i criteri previsti per la determinazione del predetto reddito complessivo, escludendo in ogni caso le deduzioni di cui all'art. 17 del detto decreto. Per i soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 2 del decreto indicato nel precedente comma, l'imposta si applica sull'ammontare dei singoli redditi, determinati secondo le disposizioni del titolo IV del detto decreto. Per i redditi fondiari l'imposta e' applicata separatamente ((...)) anche nei confronti dei soggetti indicati nel secondo e nel terzo comma. Nella determinazione dell'imponibile ai sensi dei precedenti commi si tiene conto soltanto dei redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Art. 5

Periodo d'imposta

L'imposta e' dovuta per periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Per la determinazione del periodo d'imposta e per l'imputazione dei redditi al periodo medesimo valgono, se non sia diversamente stabilito dal presente decreto, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Art. 6

Effetti delle iscrizioni catastali

((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, per i redditi dominicali dei terreni e per i redditi agrari valgono le risultanze del catasto al 31 agosto di ciascun periodo d'imposta quando c'e' corrispondenza tra le colture praticate e quelle che risultano in catasto. Se tale rispondenza manca, i possessori a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola sono tenuti, in sede di dichiarazione del reddito, ad attribuire alle superfici interessate dalle variazioni di coltura la tariffa d'estimo attuale relativa alla qualita' di coltura in atto e alla stessa classe gia' attribuita alla coltura variata o, in mancanza di essa, all'ultima classe esistente per la coltura praticata. Se non e' possibile attribuire alle superfici la qualita' propria della coltura praticata si applicano le tariffe attribuite a terreni della stessa qualita' ubicati in altri comuni o sezioni censuarie confinanti o limitrofi in condizioni agrologicamente compatibili, ferma restando per la classe la regola di cui al presente comma)). (2) Le modificazioni risultanti dalle volture catastali non danno luogo ad iscrizioni suppletive ne' a sgravi di imposta se non quando uno dei soggetti cui la voltura si riferisce sia esente dall'imposta stessa o abbia diritto alla deduzione di cui all'art. 7. Lo sgravio di imposta si effettua a nome del precedente intestatario. Nel caso di affittanza agraria, il possessore del reddito dominicale ha diritto allo sgravio dell'imposta relativa al reddito agrario a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di stipulazione del contratto. Qualora in applicazione del quarto comma dell'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si proceda alla determinazione del reddito a norma del titolo V dello stesso decreto, l'ufficio delle imposte procede al conguaglio fra l'imposta relativa al reddito cosi' determinato e quella iscritta a ruolo sulla base delle risultanze catastali. Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dagli articoli 39 e 40 del decreto indicato nel precedente comma non si procede alla iscrizione a ruolo dei redditi catastali delle unita' immobiliari ivi indicate. Ai fini della determinazione dei redditi dominicale ed agrario le disposizioni degli articoli 27 e 31 del predetto decreto e quelle dell'art. 7 del presente decreto si applicano anche in via provvisoria in base a domanda del contribuente contenuta nella dichiarazione dei redditi, o in apposita denuncia da presentare, nel termine previsto per la dichiarazione, all'ufficio delle imposte di domicilio fiscale. In base alla dichiarazione o alla denuncia si procede anche allo sgravio per i redditi che gia' siano stati iscritti a ruolo; gli sgravi non possono retroagire oltre l'anno anteriore a quello in cui e' presentata la dichiarazione annuale o la denuncia.

Art. 7

Deduzione dai redditi agrari, d'impresa e di lavoro autonomo

Nei confronti delle persone fisiche e' dedotta, dal reddito d'impresa, dal reddito agrario e da quello di lavoro autonomo una quota pari al cinquanta per cento dei redditi stessi ragguagliata ad anno. La deduzione, salvo il ragguaglio ad anno, spetta in ogni caso in misura non inferiore a lire ((sei milioni)) ne' superiore a lire ((dodici milioni)). Per i redditi agrari e per i redditi d'impresa la deduzione si applica a condizione che il soggetto presti la propria opera nell'impresa e tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. La deduzione non si applica ai redditi indicati alle lettere a), b), f) e g) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Nei confronti delle societa' semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice la deduzione e' calcolata con riferimento alla quota di reddito spettante a ciascuno dei soci che presti la propria opera nell'impresa purche' tale prestazione costituisca la sua occupazione prevalente. Nei confronti dei titolari di piu' redditi per i quali spettano le deduzioni di cui ai commi precedenti, l'ammontare della deduzione, entro i limiti minimo e massimo di cui al primo comma, e' determinato sul cumulo dei redditi stessi ed e' imputata proporzionalmente a ciascuno di essi. Salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 6, le deduzioni di cui ai commi precedenti devono essere richieste dagli aventi diritto nella dichiarazione annuale, ovvero, se, questi sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione, con apposita denuncia all'ufficio delle imposte di domicilio fiscale nei termini previsti per la dichiarazione dei redditi.

Art. 8

Accertamento, riscossione e attribuzione dell'imposta

L'imposta locale sui redditi e' accertata a cura degli uffici delle imposte secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 600, ed e' riscossa secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il gettito dell'imposta e' attribuito direttamente ai comuni, alle province, alle regioni, alle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed alle aziende autonome di cura, soggiorno o turismo nella cui circoscrizione il reddito e' prodotto. Si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sui servizi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9

Aliquote

L'imposta e' applicata con le seguenti aliquote: a) dal 6 all'8,50 per cento, in favore dei comuni; b) dall'1,50 al 2,50 per cento, in favore delle province; c) dall'1 al 2 per cento, in favore delle regioni; d) dallo 0,40 all'1,20 per cento, in favore delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato; e) dello 0,50 per cento, in favore delle aziende di cura, soggiorno o turismo.

Art. 10

Determinazione delle aliquote

Le aliquote, di cui alle lettere a), b) e c) del precedente articolo, sono stabilite annualmente dagli enti interessati con deliberazione motivata dei rispettivi consigli. Le deliberazioni debbono essere adottate entro il 31 luglio e, nei casi in cui i bilanci degli enti interessati sono sottoposti ad approvazione, debbono essere presentate all'organo di controllo entro il 30 settembre per l'adozione dei provvedimenti di competenza entro il 30 novembre. L'aliquota per le camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, di cui alla lettera d) del precedente articolo, e' stabilita annualmente entro il 30 novembre con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato in sede di approvazione del bilancio. Copia delle deliberazioni divenute definitive e copia dei decreti ministeriali dovranno essere trasmesse dagli enti interessati entro il 31 dicembre alle intendenze di finanza territorialmente competenti. Le aliquote determinate a norma del presente articolo si applicano sui redditi del periodo d'imposta successivo. Negli anni per i quali viene omessa la determinazione delle aliquote ovvero non sono osservati tutti i termini di cui ai precedenti commi, l'imposta si applica con le aliquote stabilite per l'anno precedente. Sui redditi non imputabili ad anno solare l'imposta viene applicata con l'aliquota dell'anno precedente se il periodo d'imposta viene a scadere entro il 30 giugno.

Art. 11

Luogo di produzione dei redditi

Ai fini dell'attribuzione del gettito dell'imposta e della determinazione delle aliquote applicabili: 1) i redditi fondiari si considerano prodotti nel comune in cui e' situato l'immobile; 2) i redditi di capitale e i redditi di lavoro autonomo di cui al terzo comma, lettera b) dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si considerano prodotti nel comune di domicilio fiscale del contribuente ovvero se il contribuente risiede all'estero, nel comune di domicilio fiscale del debitore; 3) gli altri redditi di lavoro autonomo si considerano prodotti nel comune o nei comuni in cui l'attivita' e' esercitata mediante una base fissa e, in mancanza, nel comune di residenza del contribuente; 4) i redditi di impresa si considerano prodotti nel comune o nei comuni in cui e' esercitata l'attivita'. Se l'attivita' e' esercitata nel territorio di piu' comuni il reddito si considera prodotto in ciascuno di essi per quote determinate in rapporto alla ubicazione dei vari fattori che concorrono alla sua produzione; 5) i redditi diversi di cui al titolo VI del decreto indicato nel precedente n. 2), si considerano prodotti nel comune di residenza dei contribuenti; 6) i redditi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 12 del predetto decreto si considerano prodotti, rispettivamente, nel comune o nei comuni in cui e o era situata l'azienda ceduta o liquidata o nel comune in cui e' situato l'immobile rilasciato. Per il reddito complessivo dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, indicati alle lettere a), b) e c) dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, valgono i criteri di cui al n. 4) del precedente comma.

Art. 12

Ripartizione del reddito prodotto in piu' comuni

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