DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 600
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2015, N. 128)) ((135))
Art. 38
Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche
L'ufficio delle imposte procede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d'imposta indicate nella dichiarazione. La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale su redditi, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. L'incompletezza, la falsita' e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione, salvo quanto stabilito nell'art. 39, possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui all'articolo precedente anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta ((...)). La determinazione sintetica puo' essere altresi' fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacita' contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale con periodicita' biennale, sentiti l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacita' di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2024, N. 108)). ((La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui al quarto e quinto comma e' effettuata a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato e, comunque, di almeno dieci volte l'importo corrispondente all'assegno sociale annuo, il cui valore e' aggiornato per legge, con periodicita' biennale, anche sulla base degli indici di adeguamento ISTAT. Nei casi di cui al primo periodo, il contribuente puo' sempre dimostrare che: a) il finanziamento delle spese e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo di imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile ovvero da parte di soggetti diversi dal contribuente; b) le spese attribuite hanno un diverso ammontare; c) la quota di risparmio utilizzata per consumi ed investimenti si e' formata nel corso degli anni precedenti.)) L'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. (153) Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917; competono, inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall'imposta lorda previste dalla legge. (107)
Art. 38-bis
(Atti di recupero)
1-bis.((Gli atti di recupero aventi ad oggetto le somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, in deroga a quanto previsto al comma 1, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di percezione, fruizione o avvenuta violazione.))
2.Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Comandante generale della Guardia di finanza, e' disciplinata la procedura di sottoscrizione dei processi verbali redatti nel corso e al termine delle attivita' amministrative di controllo fiscale in materia di imposte dirette e indirette, anche disponendo la possibilita' che i verbalizzanti possano firmare digitalmente la copia informatica del documento preventivamente sottoscritto, anche in via analogica, dal contribuente. In caso di firma analogica del documento da parte del contribuente, i verbalizzanti attestano la conformita' della copia informatica al documento analogico ai sensi dell'articolo 22 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (178) (179)
Art. 39
Redditi determinati in base alle scritture contabili
Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell'eventuale prospetto di cui al comma 1 dell'articolo 3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; c) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai numeri 2) e 4) del primo comma dell'articolo 32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del numero 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli articoli 6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell'ufficio; d) se l'incompletezza, la falsita' o l'inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall'ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all'articolo 33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicita' delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonche' dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio nei modi previsti dall'articolo 32. L'esistenza di attivita' non dichiarate o la inesistenza di passivita' dichiarate e' desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purche' queste siano gravi, precise e concordanti. In deroga alle disposizioni del comma precedente l'ufficio delle imposte determina il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui alla lettera d) del precedente comma: a) quando il reddito d'impresa non e' stato indicato nella dichiarazione; b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N.241; c) quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33 risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o piu' delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 ovvero quando le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore; d) quando le omissioni e le false o inesatte indicazioni accertate ai sensi del precedente comma ovvero le irregolarita' formali delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono cosi' gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilita' sistematica. Le scritture ausiliarie di magazzino non si considerano irregolari se gli errori e le omissioni sono contenuti entro i normali limiti di tolleranza delle quantita' annotate nel carico o nello scarico e dei costi specifici imputati nelle schede di lavorazione ai sensi della lettera d) del primo comma dell'art. 14 del presente decreto. d-bis) quando il contribuente non ha dato seguito agli inviti disposti dagli uffici ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numeri 3) e 4), del presente decreto o dell'articolo 51, secondo comma, numeri 3) e 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. ((d-ter) in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilita' degli studi di settore non sussistenti, nonche' di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15 per cento, o comunque ad euro 50.000, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione.)) ((115)) Le disposizioni dei commi precedenti valgono, in quanto applicabili, anche per i redditi delle imprese minori e per quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni, con riferimento alle scritture contabili rispettivamente indicate negli articoli 18 e 19. Il reddito d'impresa dei soggetti indicati nel quarto comma dell'art. 18, che non hanno provveduto agli adempimenti contabili di cui ai precedenti commi dello stesso articolo, e' determinato in ogni caso ai sensi del secondo comma del presente articolo.
Art. 40
Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche
Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche si procede con unico atto agli effetti di tale imposta e dell'imposta locale sui redditi, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile ma tenendo distinti i redditi fondiari. Per quanto concerne il reddito complessivo imponibile si applicano le disposizioni dell'articolo 39 relative al reddito d'impresa, con riferimento al bilancio o rendiconto e se del caso ai prospetti di cui all'art. 5 e tenendo presenti, ai fini della lettera b) del secondo comma dell'art. 39, anche le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, concernenti la determinazione del reddito complessivo imponibile. Alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle societa' e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, si procede con unico atto ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalle societa' stesse e ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche dovute dai singoli soci o associati. Si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo o quelle dell'art. 38 secondo che si tratti di societa' in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate ovvero di societa' semplici o di societa' o associazioni equiparate.
Art. 40-bis
(( Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale ))
((
1.Ai fini dell'imposta sul reddito delle societa', il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle societa' consolidate e dalla consolidante nonche' le relative rettifiche, spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.
2.Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale e' determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate. La societa' consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari. Il pagamento delle somme scaturenti dall'atto unico estingue l'obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.
3.La consolidante ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle rettifiche di cui al comma 2 le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, la consolidante deve presentare un'apposita istanza, all'ufficio competente a emettere l'atto di cui al comma 2, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso, sia per la consolidata che per la consolidante, per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito alla consolidata ed alla consolidante, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4.Le attivita' di controllo della dichiarazione dei redditi del consolidato e le relative rettifiche diverse da quelle di cui al comma 2, sono attribuite all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente nei confronti della societa' consolidante alla data in cui e' stata presentata la dichiarazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nell'articolo 43, l'accertamento del reddito complessivo globale puo' essere integrato o modificato in aumento, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base agli esiti dei controlli di cui ai precedenti commi.))
((107))
Art. 41
Accertamento d'ufficio
Gli uffici delle imposte procedono all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazioni nulle ai sensi delle disposizioni del titolo I. Nelle ipotesi di cui al precedente comma l'ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e in quanto possibile i singoli redditi delle persone fisiche soggetti all'imposta locale sui redditi, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facolta' di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di cui al terzo comma dell'art. 38 e di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata, e dalle eventuali scritture contabili del contribuente ancorche' regolarmente tenute. I redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali. Se il reddito complessivo e' determinato sinteticamente, non sono deducibili gli oneri di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Si applica il quinto comma dell'articolo 38. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi, il reddito complessivo delle persone fisiche determinato d'ufficio senza attribuzione totale o parziale alle categorie di redditi indicate nell'art. 6 del decreto indicato nel precedente comma e' considerato reddito di capitale, salvo il disposto del terzo comma.
Art. 41-bis
(Accertamento parziale)
1.Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora ((dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 32, primo comma, numeri da 1) a 4),)) nonche' dalle segnalazioni effettuati dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni ed imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Non si applica la disposizione dell'articolo 44.
2.COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 AGOSTO 1993, N.331 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 ottobre 1993, N. 427.
Art. 41-ter
(((Accertamento dei redditi di fabbricati) ))
((
1.Le disposizioni di cui agli articoli 32, primo comma, numero 7), 38, 40 e 41-bis non si applicano con riferimento ai redditi di fabbricati derivanti da locazione dichiarati in misura non inferiore ad un importo corrispondente al maggiore tra il canone di locazione risultante dai contratto ridotto del 15 per cento e il 10 per cento del valore dell'immobile.
2.In caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobili, si presume, salva documentata prova contraria, l'esistenza del rapporto di locazione anche per i quattro periodi d'imposta antecedenti quello nel corso del quale e' accertato il rapporto stesso; ai fini della determinazione del reddito si presume, quale importo del canone, il 10 per cento del valore dell'immobile.
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il valore dell'immobile e' determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni))
Art. 42
Avviso di accertamento
Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto ne' ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'accertamento e' nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non e' allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma. Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facolta' di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto e' sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. (139) ((140))
Art. 43
(Termine per l'accertamento)
1.Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione. (140)(151) (152)
2.Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento puo' essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. (140)
2-bis.((Gli avvisi di accertamento aventi ad oggetto il recupero delle somme relative a misure di natura fiscale che costituiscono aiuti di Stato e aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui e' stata presentata la dichiarazione.))
3.Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento puo' essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte. (150) (153) (160) (179) (183)
Art. 44
Partecipazione dei comuni all'accertamento
I comuni partecipano all'accertamento dei redditi delle persone fisiche secondo le disposizioni del presente articolo e di quello successivo. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni le dichiarazioni di cui all'articolo 2 dei contribuenti in essi residenti; gli Uffici dell'Agenzia delle entrate, prima della emissione degli avvisi di accertamento, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma e seguenti, inviano una segnalazione ai comuni di domicilio fiscale dei soggetti passivi ((che abbiano stipulato convenzioni con l'Agenzia delle entrate)). Il comune di domicilio fiscale del contribuente segnala all' Agenzia delle entrate qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. PERIODO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione. Il comune di domicilio fiscale del contribuente, con riferimento agli accertamenti di cui al secondo comma comunica entro ((trenta)) giorni da quello del ricevimento della segnalazione ogni elemento in suo possesso utile alla determinazione del reddito complessivo. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122. Il comune per gli adempimenti previsti dal terzo e quarto comma puo' richiedere dati e notizie alle amministrazioni ed enti pubblici che hanno obbligo di rispondere gratuitamente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, sono stabiliti criteri e modalita' per la pubblicazione, sul sito del comune, dei dati aggregati relativi alle dichiarazioni di cui al comma secondo, con riferimento a determinate categorie di contribuenti ovvero di reddito. Con il medesimo decreto sono altresi' individuati gli ulteriori dati che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei comuni per favorire la partecipazione all'attivita' di accertamento, nonche' le modalita' di trasmissione idonee a garantire la necessaria riservatezza.
Art. 45
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122)).
TITOLO V SANZIONI
Art. 46
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 47
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 48
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 49
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 50
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 51
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 52
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 53
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 54
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 55
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 56
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516 (23a) (24a) (29) (33)((34a))
Art. 57
Sanzioni accessorie
COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516 COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516 COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 LUGLIO 1982, N.429, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 7 AGOSTO 1982, N.516 L'applicazione della sola pena pecuniaria per ammontare superiore a lire dieci milioni importa: 1) la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori e dagli albi o elenchi dei fornitori delle pubbliche amministrazioni per un anno; 2) l'incompatibilita' con l'ufficio di componente delle commissioni tributarie; 3) la decadenza dall'ufficio di componente di organi di amministrazione e di controllo delle persone giuridiche e l'esclusione per un anno dall'ufficio stesso. ((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)). (4)
TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE
Art. 58
Domicilio fiscale
Agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, giusta le disposizioni seguenti. (100) Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte. Quelle non residenti hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si e' prodotto il reddito o, se il reddito e' prodotto in piu' comuni, nel comune in cui si e' prodotto il reddito piu' elevato. I cittadini italiani, che risiedono all'estero in forza di un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nonche' quelli considerati residenti ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, hanno il domicilio fiscale nel comune di ultima residenza nello Stato. (100) I soggetti diversi dalle persone fisiche hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza, la sede amministrativa; se anche questa manchi, essi hanno il domicilio fiscale nel comune ove e' stabilita una sede secondaria o una stabile organizzazione e in mancanza nel comune in cui esercitano prevalentemente la loro attivita'. ((Negli)) atti, contratti, denunzie e dichiarazioni che vengono presentati agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo ((solo ove espressamente richiesto)). Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono, verificate.
Art. 59
Domicilio fiscale stabilito dall'amministrazione
L'amministrazione finanziaria puo' stabilire il domicilio fiscale del soggetto, in deroga alle disposizioni dell'articolo precedente, nel comune dove il soggetto stesso svolge in modo continuativo la principale attivita' ovvero, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, nel comune in cui e' stabilita la sede amministrativa. Quando concorrono particolari circostanze, l'amministrazione finanziaria puo' consentire al contribuente, che ne faccia motivata istanza, che il suo domicilio fiscale sia stabilito in un comune diverso da quello previsto dall'articolo precedente. Competente all'esercizio delle facolta' indicate nei precedenti commi e' ((la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate)) a seconda che, il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa ((regione o in altra regione)). Il provvedimento e' in ogni caso definitivo, deve essere motivato e notificato all'interessato ed ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui e' stato notificato. ((Quando il domicilio fiscale e' stato modificato ai sensi del presente articolo, ogni successiva revoca ed eventuale ulteriore variazione del precedente provvedimento, anche richieste con istanza motivata del contribuente, sono stabilite con provvedimento dell'ufficio e hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui il provvedimento stesso viene notificato. Competente all'esercizio della sola revoca e' l'organo che ha emanato l'originario provvedimento. Quando alla revoca consegue una contestuale variazione del domicilio fiscale, competente a emanare il nuovo e unico provvedimento e' la Direzione regionale o la Divisione contribuenti dell'Agenzia delle entrate a seconda che il provvedimento importi lo spostamento del domicilio fiscale nell'ambito della stessa regione o in altra regione.))
Art. 60
Notificazioni
La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente e' eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguiti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche: a) la notificazione e' eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio; b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; b-bis) se il consegnatario non e' il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo da' notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata; c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario; (100) d) in facolta' del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalita' stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate; e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi e' abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell'albo del comune, e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione; (100) e-bis) e' facolta' del contribuente che non ha la residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio ai sensi della lettera d), o che non abbia costituito un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale, con le modalita' di cui alla stessa lettera d), l'indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione degli avvisi o degli atti e' eseguita mediante spedizione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano. (100) L'elezione di domicilio ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste alla lettera d) ed alla lettera e-bis) del comma precedente. Le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica o, per le persone giuridiche e le societa' ed enti privi di personalita' giuridica, dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione da parte dell'ufficio della dichiarazione prevista dagli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero del modello previsto per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale dei soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attivita' IVA. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 MARZO 2012, N. 16, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 APRILE 2012, N. 44. (85) Salvo quanto previsto dai commi precedenti ed in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 142 del codice di procedura civile, la notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo della residenza estera rilevato dai registri dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o a quello della sede legale estera risultante dal registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile. In mancanza dei predetti indirizzi, la spedizione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento e' effettuata all'indirizzo estero indicato dal contribuente nelle domande di attribuzione del numero di codice fiscale o variazione dati e nei modelli di cui al terzo comma, primo periodo. In caso di esito negativo della notificazione si applicano le disposizioni di cui al primo comma, lettera e). La notificazione ai contribuenti non residenti e' validamente effettuata ai sensi del quarto comma qualora i medesimi non abbiano comunicato all'Agenzia delle entrate l'indirizzo della loro residenza o sede estera o del domicilio eletto per la notificazione degli atti, e le successive variazioni, con le modalita' previste con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. La comunicazione e le successive variazioni hanno effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della ricezione. Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto e' ricevuto. (100) ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 FEBBRAIO 2024, N. 13)). ((178))
Art. 60-bis
(Assistenza per le richieste di notifica tra le autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea)
1.L'Amministrazione finanziaria puo' chiedere all'autorita' competente di un altro Stato membro di notificare al destinatario, secondo le norme sulla notificazione dei corrispondenti atti vigenti nello Stato membro interpellato, tutti gli atti e le decisioni degli organi amministrativi dello Stato relativi all'applicazione della legislazione interna ((sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977)).
2.Su domanda dell'autorita' competente di un altro Stato membro, l'Amministrazione finanziaria procede, secondo le norme di legge in vigore per la notifica dei corrispondenti atti nel territorio nazionale, alla notifica al destinatario di tutti gli atti e le decisioni delle autorita' amministrative dello Stato membro richiedente relativi all'applicazione, nel suo territorio, della legislazione ((sulle imposte indicate nell'articolo 2 della direttiva 2011/16/UE del 15 febbraio 2011 del Consiglio, che ha abrogato la direttiva 77/799/CEE del 19 dicembre 1977)). ((L'amministrazione finanziaria puo' notificare un documento, secondo le modalita' di cui all'articolo 60, direttamente ad una persona nel territorio di un altro Stato membro.))
3.La domanda di notifica indica il contenuto dell'atto o della decisione da notificare e contiene il nome, l'indirizzo del destinatario e qualsiasi altro dato utile ai fini dell'identificazione dello stesso.
4.L'Amministrazione finanziaria informa immediatamente l'autorita' richiedente circa il seguito dato alla domanda di notifica, comunicando la data in cui l'atto o la decisione sono stati notificati al destinatario.
Art. 60-ter
(( (Notificazioni e comunicazioni al domicilio digitale). ))
((
2.All'ufficio sono consentite la consultazione telematica e l'estrazione degli indirizzi di cui al comma 1.
4.Ai fini del rispetto dei termini di prescrizione e decadenza, la notificazione si intende comunque perfezionata per il notificante nel momento in cui il suo gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito certificato qualificato gli trasmette la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio, mentre per il destinatario si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato del destinatario trasmette all'ufficio o, nel caso di cui al comma 3, lettera b), nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nel sito internet della societa' InfoCamere Scpa.
5.I soggetti di cui all'articolo 6-quater del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, possono eleggere il domicilio digitale speciale presso il quale ricevere sia la notificazione degli atti, degli avvisi e dei provvedimenti che per legge devono essere notificati, sia gli atti e le comunicazioni dei quali la legge non prescrive la notificazione, comunicando tale domicilio, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con il medesimo provvedimento sono stabilite le modalita' con le quali i soggetti di cui al primo periodo possono confermare o revocare gli indirizzi digitali comunicati secondo le modalita' stabilite dai provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate emanati nelle more della piena operativita' dell'anagrafe nazionale della popolazione residente.
Ai fini della notificazione e dell'invio di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, anche ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Agenzia delle entrate provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali speciali di cui al comma 5 nell'elenco dei domicili di piattaforma diversificati di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale 8 febbraio 2022, n. 58. Il gestore della piattaforma di cui all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, provvede costantemente all'aggiornamento e al trasferimento dei domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione all'Agenzia delle entrate e all'Agenzia delle entrate- Riscossione, nell'elenco dei domicili digitali speciali istituito con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con il Dipartimento per la trasformazione digitale, sono stabiliti termini e modalita' dell'aggiornamento e del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma.))
((178))
Art. 61
Ricorsi
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)). I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture stesse o in contrasto con le loro risultanze. Tuttavia e' ammessa la prova, sulla base di elementi certi e precisi, delle spese e degli oneri di cui all'articolo 75, comma 4, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ferma restando la disposizione del comma 6 dello stesso articolo. Il secondo e il terzo comma dell'art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono sostituiti dai seguenti: "La nullita' degli avvisi per l'omissione o l'insufficienza delle indicazioni prescritte negli articoli 56 e 57, terzo comma, e in, genere per difetto di motivazione deve essere eccepita a pena di decadenza in primo grado. I contribuenti obbligati alla tenuta di scritture contabili non possono provare circostanze omesse nelle scritture Stesse o in contrasto con le loro risultanze".
Art. 62
Rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche
La rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, e' attribuita ai fini tributari alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto.
Art. 63
Rappresentanza e assistenza dei contribuenti
Presso gli uffici finanziari il contribuente puo' farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, salvo quanto stabilito nel quarto comma. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata. L'autenticazione non e' necessaria quando la procura e' conferita al coniuge o a parenti e affini entro il quarto grado o a propri dipendenti da persone giuridiche. Quando la procura e' conferita a persone iscritte in albi professionali o nell'elenco previsto dal terzo comma, a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria ovvero ai soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, lettere e), f) ed i), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e' data facolta' agli stessi rappresentanti di autenticare la sottoscrizione. Quando la procura e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta societa' di servizi. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2024, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200)).
Art. 64
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200))
Art. 65
Eredi del contribuente
Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e' verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalita' e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione puo' essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. ((I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2 dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' scaduto il termine prorogato.)) La notifica degli atti intestati al dante causa puo' essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed e' efficace nei confronti degli eredi che, almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.
Art. 66
Computo dei termini
Per il computo dei termini si applicano le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile.
Art. 67
Divieto della doppia imposizione
La stessa imposta non puo' essere applicata piu' volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi. ((L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito)).
Art. 68
Segreto d'ufficio
E' considerata violazione del segreto di ufficio qualunque informazione o comunicazione riguardante l'accertamento, data senza ordine del giudice, salvo i casi previsti dalla legge, a persone estranee alle rispettive amministrazioni, diverse dal contribuente o da chi lo rappresenta, dal personale dell'amministrazione finanziaria e dalla guardia di finanza nonche' dai componenti delle commissioni di cui all'articolo 45, dai membri dei consigli comunali e dei consigli tributari, dai membri dei comitati che esercitano il controllo di legittimita' sugli atti dei comuni e dal personale dei comuni che partecipano all'accertamento. Non e' considerata violazione del segreto d'ufficio la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi. (7) Qualora l'Amministrazione finanziaria si avvalga, delle facolta' previste nel successivo art. 69, quarto comma, nell'art. 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693 e nell'art. 12, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non sono considerate violazioni del segreto di ufficio la trasmissione al consorzio obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e la comunicazione di dati e notizie necessari per l'esecuzione dei compiti affidati al consorzio. Le persone che comunque attendono agli adempienti relativi a tali compiti sono tenute a mantenere il segreto di ufficio. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2005, N.215)).
Art. 69
(Pubblicazione degli elenchi dei contribuenti).
1.Il Ministro delle finanze dispone annualmente la pubblicazione degli elenchi dei contribuenti il cui reddito imponibile e' stato accertato dagli uffici delle imposte dirette e di quelli sottoposti a controlli globali a sorteggio a norma delle vigenti disposizioni nell'ambito dell'attivita' di programmazione svolta dagli uffici nell'anno precedente.
2.Negli elenchi deve essere specificato se gli accertamenti sono definitivi o in contestazione e devono essere indicati, in caso di rettifica, anche gli imponibili dichiarati dai contribuenti.
3.Negli elenchi sono compresi tutti i contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione dei redditi, nonche' i contribuenti nei cui confronti sia stato accertato un maggior reddito imponibile superiore a 10 milioni di lire e al 20 per cento del reddito dichiarato, o in ogni caso un maggior reddito imponibile superiore a 50 milioni di lire.
5.Con apposito decreto del Ministro delle finanze sono annualmente stabiliti i termini e le modalita' per la formazione degli elenchi di cui al comma 4.
6.((Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo e' ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonche' da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648)).
((6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma puo' essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore))
7.Ai comuni che dispongono di apparecchiature informatiche, i dati potranno essere trasmessi su supporto magnetico ovvero mediante sistemi telematici.
Art. 70
Norme applicabili
Per quanto non e' diversamente disposto dal presente decreto si applicano, in materia di accertamento delle violazioni e di sanzioni, le norme del codice penale e del codice di procedura penale, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 898, e successive integrazioni. ((Il venti per cento dei proventi delle sanzioni pecuniarie e' devoluto ai fondi costituiti presso l'amministrazione o il corpo cui appartengono gli accertatori, con le modalita' previste con decreto del Ministro per le finanze. Si applica il quarto comma dell'art. 6 della legge 15 novembre 1973, n. 734)).
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 71
Dichiarazioni e scritture contabili
Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto e' stabilito nei successivi articoli, si applicano per i periodi d'imposta che hanno inizio a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comprese le frazioni di esercizi o periodi di gestione di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. Le scritture contabili relative a periodi d'imposta nei quali ai fini delle imposte sui redditi non ne era obbligatoria la tenuta non sono soggette ad ispezioni ai fini dell'accertamento. Le disposizioni degli articoli 46 e 56 si applicano anche per le dichiarazioni prescritte dal quarto comma dell'art. 27 del decreto indicato nel primo comma. ((Le persone fisiche e le societa' o associazioni di cui all'art. 6 devono presentare la dichiarazione, relativamente ai redditi posseduti nell'anno 1974, entro il 30 aprile 1975. Sono prorogati al 15 maggio 1975 i termini per la presentazione della dichiarazione dei soggetti indicati all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi scadenza entro il 14 maggio 1975. I sostituti d'imposta devono presentare la dichiarazione di cui al quarto comma dell'art. 9, relativamente ai pagamenti fatti e agli utili distribuiti nell'anno 1974, entro il 15 aprile 1975)).
Art. 72
Ritenuta sugli interessi delle obbligazioni
Per le obbligazioni e titoli similari sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la ritenuta prevista nel primo comma dell'art. 26 si applica in misura pari al minore tra l'ammontare determinato a norma del detto articolo e l'ammontare complessivo dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta sulle obbligazioni, e delle relative addizionali, che avrebbero dovuto essere applicate secondo le disposizioni in vigore prima della data stessa. La rivalsa sara' esercitata soltanto se, in precedenza, veniva effettivamente esercitata per le suddette imposte. La ritenuta non si applica sugli interessi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari sottoscritti e dei mutui contratti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che fruiscono delle esenzioni previste dall'art. 37 e dal terzo comma dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
Art. 73
Ritenuta sui dividendi
Le disposizioni dell'art. 27, concernenti la ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dalle societa' ivi indicate, si applicano per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In quanto non diversamente stabilito dal presente decreto e da altre norme emanate nell'esercizio della delega legislativa di cui alla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e successive modificazioni, comprese quelle degli articoli 10-bis e 10-ter. In caso di ritardo nelle comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, si applica il terzo comma dell'art. 54 del presente decreto.
Art. 74
Nominativita' obbligatoria dei titoli azionari Le azioni di tutte le societa' aventi sede nel territorio dello Stato devono essere nominative. Le azioni al portatore emesse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere presentate alla conversione in nominative entro il 31 dicembre 1974. Gli utili degli esercizi chiusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto non possono essere pagati ai possessori di azioni al portatore che non risultino presentate per la conversione in nominative e sono soggetti alla ritenuta alla fonte a norma dell'art. 27 del presente decreto. Gli utili degli esercizi chiusi prima sono soggetti alla ritenuta nella misura del trenta per cento a titolo d'imposta. Si applicano in quanto compatibili, salvo il disposto del precedente comma, le disposizioni degli articoli; 6, 7, 8 e 13, primo comma, del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, e quelle del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, e successive modificazioni, intendendo sostituite le date del 30 giugno e del 1 luglio 1942, stabilite in tali disposizioni, con quelle del 31 dicembre 1974 e del 1 gennaio 1975.
Art. 75
Accordi internazionali
Nell'applicazione delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi sono fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
Art. 76
Abrogazione
Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, in quanto non sia diversamente stabilito con norma espressa, le disposizioni del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e successive modificazioni, e le disposizioni di altre leggi non compatibili con quelle del presente decreto. Per i rapporti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, relativi a tributi vigenti anteriormente alla data stessa continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni di cui al predetto testo unico.
Art. 77
Entrata in vigore
Il presente decreto entra il vigore il 1 gennaio 1974.
LEONE RUMOR - TAVIANI - COLOMBO - LA MALFA - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 32. - VALENTINI
Allegato A
ALLEGATO A Parte di provvedimento in formato grafico (106)((125))
Allegato B
ALLEGATO B Parte di provvedimento in formato grafico (106)((125))
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