DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 601
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modificazioni nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta anche la necessita' di provvedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 17 della predetta legge 9 ottobre 1971, n. 825, alla integrazione di norme del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
TITOLO I AGEVOLAZIONI DI CARATTERE SOGGETTIVO
Art. 1
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L.23 DICEMBRE 1996 N. 662))
Art. 2
Fabbricati della Santa Sede
Il reddito dei fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del trattato lateranense 11 febbraio 1929, reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, e' esente dall'imposta locale sui redditi e dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. L'incremento di valore dei fabbricati di cui al precedente comma non e' soggetto all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.
Art. 3
Retribuzioni dei dipendenti della Chiesa cattolica
Le retribuzioni di qualsiasi natura, le pensioni e le indennita' di fine rapporto, corrisposte dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede ai propri dignitari, impiegati e salariati, ancorche' non stabili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi.
Art. 4
Rappresentanze estere
I redditi degli ambasciatori e degli agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati in Italia, derivanti dall'esercizio della loro funzione, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione stabilita nel comma precedente si applica, a condizione di reciprocita', anche ai consoli, agli agenti consolari e agli impiegati delle rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati esteri, che non siano cittadini italiani ne' italiani non appartenenti alla Repubblica.
Art. 5
Immobili degli enti pubblici territoriali
I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi. Nel secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e' aggiunto il seguente numero: "3) degli immobili appartenenti allo Stato, alle province, ai comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse".
Art. 5-bis
(( Immobili con destinazione ad usi culturali. )) ((Non concorrono alla formazione del reddito delle persone fisiche, del reddito delle persone giuridiche e dei redditi assoggettati alla imposta locale sui redditi, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali degli immobili totalmente adibiti a sedi, aperte al pubblico, di musei, biblioteche, archivi, cineteche, emeroteche statali, di privati, di enti pubblici, di istituzioni e fondazioni, quando al possessore non derivi alcun reddito dalla utilizzazione dell'immobile. Non concorrono altresi' alla formazione dei redditi anzidetti, ai fini delle relative imposte, i redditi catastali dei terreni, parchi e giardini che siano aperti al pubblico o la cui conservazione sia riconosciuta dal Ministero per i beni culturali e ambientali di pubblico interesse. Per fruire del beneficio, gli interessati devono denunciare la mancanza di reddito nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 38, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Il mutamento di destinazione degli immobili indicati nel comma precedente, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, il mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni immobili vincolati determinano la decadenza dalle agevolazioni tributarie. Resta ferma ogni altra sanzione. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali da' immediata comunicazione agli uffici tributari delle violazioni che comportano la decadenza dalle agevolazioni.))
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 ((49))
Art. 7
Manifestazioni propagandistiche dei partiti politici
Il reddito derivante dall'esercizio di attivita' commerciali svolte in occasione di manifestazioni propagandistiche da partiti politici rappresentati nelle assemblee nazionali o regionali e' esente dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. L'esenzione compete a condizione che si tratti di attivita' di carattere temporaneo esercitata direttamente dal partito nello stesso luogo in cui si svolge la manifestazione e che questa sia connessa con i fini istituzionali propri del partito.
TITOLO II AGEVOLAZIONI PER L'AGRICOLTURA
Art. 8
Esenzioni temporanee per miglioramenti fondiari
Il reddito dominicale dei terreni rimboscati sotto la direzione e vigilanza dell'autorita' forestale e delle pertinenze idrauliche demaniali comprese negli appositi elenchi e' esente dall'imposta locale sui redditi per quindici o per quaranta anni secondo che si tratti di boschi cedui o di boschi ad alto fusto. Il reddito dominicale dei boschi cedui di proprieta' privata trasformati in fustaie e mantenuti in tale coltura secondo piani particolari di trasformazione e conservazione e' esente dall'imposta locale sui redditi per venticinque anni da quando e' stata ultimata l'opera di trasformazione. La differenza tra il reddito dominicale dei terreni olivati nei quali sia stato praticato il ringiovanimento degli olivi a norma di legge e quello attribuibile ad essi considerandoli spogli d'olivi e' esente dall'imposta locale sui redditi per dieci anni. Il maggior reddito dominicale dovuto a nuove piantagioni fruttifere e' esente dall'imposta locale sui redditi per i seguenti periodi: a) cinque anni per la vite bassa (a ceppaia, ad alberello, a cordone orizzontale annuo e simili), per il pesco, il fico, il cotogno e il gelso (a siepe, a ceppaia e a prato) e per il sommacco; b) dieci anni per la vite alta (a spalliera, maritata ad albero o appoggiata a grosso palo, a pergolato, a raggi e simili), per il melo, il pero, il ciliegio, l'albicocco, il nocciolo, il melograno, il susino, il nespolo del Giappone, il kaki, il frassino da manna e altri alberi da frutto non altrimenti specificati nel presente comma; c) quindici anni per gli agrumi, il mandorlo, il gelso d'alto fusto e il pistacchio; d) venti anni per il castagno da frutto, il noce, il carrubbo, il pino da pinoli e il sorbo; e) venticinque anni per l'olivo. Quando in una particella catastale sono effettuate nuove piantagioni fruttifere di varie specie, l'esenzione compete per il periodo, tra quelli indicati nel comma precedente, piu' vicino alla media dei periodi di esenzione spettanti per le specie che prevalgono nella determinazione del nuovo reddito. L'esenzione prevista nei commi quarto e quinto non spetta quando le nuove piantagioni costituiscono ordinarie reintegrazioni necessarie per mantenere le colture in stato normale, fatta eccezione per quelle sostitutive delle piantagioni di vite distrutte o danneggiate dalla fillossera e delle piantagioni di agrumi distrutte o danneggiate dal marciume radicale o dal malsecco. Il maggior reddito dominicale dei terreni bonificati ai sensi delle norme sulla bonifica integrale e' esente dall'imposta locale sui redditi per venti anni. Il maggior reddito dominicale dovuto a miglioramenti fondiari diversi da quelli indicati nei precedenti commi e' esente dall'imposta locale sui redditi per cinque anni. Le esenzioni previste dai primi tre commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui sono state ultimate le operazioni di trasformazione agraria e debbono essere chieste, con domanda all'ufficio delle imposte, entro il 31 gennaio di tale anno. Le domande tardive hanno effetto, per il residuo periodo di esenzione, dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate. Le esenzioni previste dagli altri commi decorrono dall'anno successivo a quello in cui si e' verificata la variazione della qualita' di coltura o di classe che comporta l'esenzione. Nel caso che tale variazione non venga denunciata all'ufficio tecnico erariale o all'ufficio delle imposte entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono avvenute, il beneficio dell'esenzione resta limitato al periodo non ancora trascorso al 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di esenzione.
Art. 9
Territori montani
L'imposta locale sui redditi e' ridotta alla meta' per i redditi dominicale e agrario: a) dei terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e di quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla presentazione della domanda all'ufficio delle imposte; b) dei terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale. L'esenzione e' disposta d'ufficio e decorre dall'anno successivo alla inclusione dei terreni nel predetto elenco; c) dei terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana. L'esenzione decorre dall'anno successivo alla costituzione del comprensorio e viene disposta di ufficio ove interessi il territorio dell'intero comune censuario; in caso diverso l'esenzione deve essere chiesta dagli interessati o, per essi, globalmente dal comune e decorre dall'anno successivo alla presentazione della relativa domanda all'ufficio delle imposte. ((Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni)). I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle comunita' montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali, di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente. Decadono dai benefici di cui al secondo e terzo comma i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi. Le successioni e le donazioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto di leggi a favore dei terreni montani sono esenti dalla imposta sulle successioni e donazioni.
TITOLO III AGEVOLAZIONI PER LA COOPERAZIONE
Art. 10
Cooperative agricole e della piccola pesca
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi i redditi conseguiti da societa' cooperative agricole e loro consorzi mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonche' mediante la manipolazione, ((conservazione, valorizzazione,)) trasformazione e alienazione ((...)) di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti ((prevalentemente)) dai soci ((...)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003 N. 350)). I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'imposta locale sui redditi. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639 o la pesca in acque interne.((8))
Art. 11
Cooperative di produzione e di lavoro
I redditi conseguiti dalle societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono esenti dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta locale sui redditi se l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte ai soci che prestano la loro opera con carattere di continuita', comprese le somme di cui all'ultimo comma, non e' inferiore al ((cinquanta)) per cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi tranne quelli relativi alle materie prime e sussidiarie. Se l'ammontare delle retribuzioni e' inferiore al ((cinquanta)) per cento ma non al ((venticinque)) per cento dell'ammontare complessivo degli altri costi la imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi sono ridotte alla meta'. Per le societa' cooperative di produzione le disposizioni del comma precedente si applicano a condizione che per i soci ricorrano tutti i requisiti previsti, per i soci delle cooperative di lavoro, dall'art. 23 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. Nella determinazione del reddito delle societa' cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi sono ammesse in deduzione le somme erogate ai soci lavoratori a titolo di integrazione delle retribuzioni fino al limite dei salari correnti aumentati del venti per cento.(8)
Art. 12
(((Somme ammesse in deduzione dal reddito) 1. Per le societa' cooperative e loro consorzi sono ammesse in deduzione dal reddito le somme ripartite tra i soci sotto forma di restituzione di una parte del prezzo dei beni e servizi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati. Le predette somme possono essere imputate ad incremento delle quote sociali))
Art. 13
Finanziamenti dei soci
Sono esenti dall'imposta locale sui redditi gli interessi sulle somme che, oltre alle quote di capitale sociale, i soci persone fisiche versano alle societa' cooperative e loro consorzi o che questi trattengono ai soci stessi, a condizione: a) che i versamenti e le trattenute siano effettuati esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale e non superino, per ciascun socio, la somma di lire tre milioni. Tale limite e' elevato a lire otto milioni per le cooperative di conservazione, lavorazione, trasformazione ed alienazione di prodotti agricoli e per le cooperative di produzione e lavoro;(3)(8)(14)((23)) b) che gli interessi corrisposti sulle predette somme non superino la misura massima degli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi. (8)
Art. 14
Condizioni di applicabilita' delle agevolazioni
Le agevolazioni previste in questo titolo si applicano alle societa' cooperative, e loro consorzi, che siano disciplinate dai principi della mutualita' previsti dalle leggi dello Stato e siano iscritti nei registri prefettizi o nello schedario generale della cooperazione. I requisiti della mutualita' si ritengono sussistenti quando negli statuti sono espressamente e inderogabilmente previste le condizioni indicate nell'art. 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e tali condizioni sono state in fatto osservate nel periodo di imposta e nei cinque precedenti, ovvero nel minor periodo di tempo trascorso dall'approvazione degli statuti stessi. I presupposti di applicabilita' delle agevolazioni sono accertati dall'amministrazione finanziaria sentiti il Ministero del lavoro o gli altri organi di vigilanza.((32))
TITOLO IV AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO
Art. 15
Operazioni di credito a medio e lungo termine
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