DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 603

Type DPR
Publication 1973-09-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Agenti della riscossione

Agenti della riscossione sono gli esattori comunali o consorziali, i ricevitori provinciali e i delegati governativi, ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, salvo le modifiche e integrazioni contenute nel presente decreto. ((4))

Art. 2

Contabilizzazione delle riscossioni

Le esattorie devono tenere distinte contabilita' per le riscossioni mediante versamento diretto e per quelle mediante ruoli. Devono tener inoltre schede dei contribuenti recanti le generalita', il domicilio fiscale e, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale, sulle quali annotare le singole riscossioni distintamente per versamento diretto e per ruolo. L'esattore deve aprire a proprio nome un distinto conto corrente postale per ciascuno dei due sistemi di riscossione. Il conto corrente relativo al versamento diretto deve essere vincolato a favore dello Stato - Ministero del tesoro, per l'ammontare delle imposte al netto dell'aggio. L'importo versato con l'indicazione della specie dell'imposta e del periodo a cui si riferisce deve essere annotato sulle schede dei contribuenti unitamente al numero ed alla data della quietanza entro quindici giorni dalla scadenza di ciascuna decade del mese. Le distinte di versamento di cui all'art. 6, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le distinte riepilogative di cui all'art. 7, secondo comma, del presente decreto devono essere conservate per cinque anni.(2) ((4))

Art. 3

Aggi di riscossione, indennita' di mora e spese di esecuzione

Per le riscossioni effettuate sia mediante versamenti diretti dei contribuenti sia mediante ruoli l'esattore e' retribuito con un aggio a carico degli enti destinatari del gettito dei tributi. L'aggio e' determinato in valore percentuale di tutte le entrate affidate in riscossione all'esattore e la sua misura, da fissarsi all'atto del conferimento dell'esattoria, non puo' essere inferiore allo 0,60 per cento ne' superiore al 6,72 per cento delle somme riscosse mediante ruoli. Per le somme riscosse mediante versamenti diretti l'aggio e' pari all'80 per cento di quello per la riscossione mediante ruoli. L'aggio delle somme versate ad esattoria incompetente, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, spetta all'esattore territorialmente competente. L'aggio non e' dovuto per le somme relative ai tributi iscritti a ruolo e da questo sgravate, per quelle comunque rimborsate e per quelle riconosciute inesigibili. Sui versamenti fatti dall'esattore delle somme riscosse mediante ruoli compete al ricevitore provinciale un aggio a carico degli enti destinatari da fissarsi all'atto del conferimento della ricevitoria in valore percentuale non superiore all'uno per cento del carico complessivo dei ruoli. L'aggio non e' dovuto nei casi di cui al precedente comma. Gli esattori ed i ricevitori trattengono sulle somme riscosse gli aggi loro spettanti. Il prelievo dell'aggio relativo alle somme versate sul conto corrente vincolato e' autorizzato dall'intendente di finanza. Sul frontespizio del ruolo deve essere indicato il relativo carico complessivo con la specificazione degli importi di spettanza degli enti destinatari ed i relativi aggi a favore dell'esattore e del ricevitore. L'indennita' di mora prevista dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, spetta all'esattore sulle entrate per le quali e' tenuto all'obbligo del non riscosso come riscosso e allo ente destinatario per le altre entrate. Il rimborso all'esattore delle spese di esecuzione e' regolato dall'art. 61 del predetto decreto.((4))

Art. 4

Ruoli a carico di soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa

I ruoli di qualsiasi specie a carico di soggetti falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa emessi successivamente alla sentenza dichiarativa del fallimento o della liquidazione sono affidati all'esattore senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'aggio a favore degli agenti della riscossione e' liquidato nella misura ridotta del cinquanta per cento. Gli agenti della riscossione sono tuttavia tenuti agli adempienti degli obblighi previsti per la tutela e la riscossione del credito.((4))

Art. 5

Consegna dei ruoli

La ricevuta della consegna dei ruoli effettuata agli esattori a norma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono trasmesse in copia dall'intendenza di finanza al ricevitore provinciale. Se l'esattore rifiuta di ricevere i ruoli, l'intendente di finanza gli notifica apposita intimazione a mezzo di ufficiale giudiziario e ne riferisce al prefetto per i provvedimenti del caso.((4))

Art. 6

Ruoli separati per cambiamento della gestione esattoriale

Nell'ultimo anno del periodo di gestione esattoriale, quando per il successivo periodo vi sia cambiamento di titolare, i tributi sono iscritti in ruoli separati comprendenti rispettivamente le rate che scadono in detto ultimo anno e quelle che scadono successivamente.((4))

Art. 7

Versamento delle entrate riscosse mediante versamenti diretti

Entro il quinto giorno successivo allo scadere di ogni decade del mese l'esattore versa, distintamente per imposta, alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato ed alle casse degli enti destinatari l'ammontare delle somme affluite nella decade stessa per versamenti diretti o per le quali sia pervenuta la comunicazione dell'accreditamento da parte dell'ufficio dei conti correnti postali. Entro cinque giorni successivi alle scadenze previste dal precedente comma l'esattore trasmette alla competente ragioneria provinciale dello Stato una distinta in triplice esemplare, una delle quali viene restituita con visto di ricevuta, riepilogativa, per comune di domicilio fiscale e per imposta, dei versamenti effettuati dall'esattoria medesima. Nella distinta riepilogativa dei versamenti diretti deve essere indicato l'importo complessivo delle somme riscosse, l'importo dell'aggio e la ripartizione, ove dovuta, fra gli enti destinatari degli importi ad essi spettanti e delle quote di aggio a loro carico. Sulla distinta devono essere annotati gli estremi della quietanza di tesoreria e delle quietanze emesse dalle casse degli enti destinatari. Se il versamento e' effettuato a mezzo di conto corrente postale, sulla distinta debbono essere annotati gli estremi del versamento. Gli interessi maturati sul conto corrente vincolato di cui al secondo comma dell'art. 2 devono essere versati alla prima scadenza successiva alla comunicazione dell'avvenuto accreditamento.((4))

Art. 8

Vigilanza e controlli sui versamenti diretti

L'ispettorato compartimentale delle imposte, indipendentemente dalle ispezioni e verifiche sull'andamento della gestione e dei servizi esattoriali previste dall'art. 4 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, esegue controlli presso ciascuna esattoria per accertare la regolarita' dei versamenti agli enti destinatari delle somme riscosse mediante versamenti diretti. Qualora l'ispettore compartimentale non possa provvedere a mezzo di propri impiegati, delega l'esecuzione dei controlli previsti dal primo comma a impiegati addetti agli uffici delle imposte della provincia in cui ha sede l'esattoria.((4))

Art. 9

Conto giudiziale dei versamenti diretti

Nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o alla cessazione delle funzioni, se avvenga prima, l'esattore rende il conto giudiziale della gestione relativa ai versamenti diretti a norma dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato e dell'art. 610 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Agli adempimenti previsti dall'art. 618 di detto regolamento provvede l'intendente di finanza.((4))

Art. 10

Versamento delle entrate riscosse mediante ruoli

L'esattore deve versare al ricevitore provinciale, al netto dell'aggio di riscossione di sua spettanza, salvo il disposto del comma successivo e senza possibilita' di invocare il caso fortuito o la forza maggiore: 1) entro dodici giorni dalla rispettiva scadenza, gli otto decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate riscuotibili mediante ruoli con l'obbligo del non riscosso come riscosso; 2) entro il giorno nove del secondo mese successivo alla scadenza, i restanti decimi dell'importo di ciascuna rata delle entrate stesse; 3) entro il giorno ventidue del mese di scadenza, se non sia diversamente disposto dalla legge o dal contratto, l'importo delle altre entrate effettivamente riscosse. Per le entrate di spettanza del comune o dei comuni consorziati e per quelle degli altri enti che operano esclusivamente nell'ambito della circoscrizione esattoriale i versamenti prescritti dal primo comma devono essere fatti rispettivamente ai tesorieri comunali e agli enti interessati. Le cedole del debito pubblico versate dai contribuenti a pagamento delle imposte devono essere versate al ricevitore provinciale. Le quietanze dei pagamenti fatti dall'esattore a norma degli articoli 70, 71 e 72 del testo unico 15 maggio 1963, n. 858, e i buoni di discarico allegati agli elenchi di sgravio di cui all'art. 16 del presente decreto sono accettati come danaro contante. Se l'ammontare delle quietanze e dei buoni e' superiore all'importo da versare, la differenza e' rimborsata all'esattore dal ricevitore provinciale, dai comuni e dagli altri enti per la parte di rispettiva spettanza.((4))

Art. 11

Obbligo della cauzione

A garanzia del versamento delle somme riscosse sia per ruolo che per versamento diretto nonche' degli altri obblighi derivanti dal conferimento e dalla gestione dell'esattoria deve essere prestata dall'esattore o da altri per lui una cauzione rapportata ad un quarto dell'importo complessivo delle rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello del conferimento e delle entrate patrimoniali riscosse nello stesso periodo. La misura della cauzione di cui al comma precedente e' determinata dall'intendente di finanza. Se l'esattoria e' stata conferita ad una azienda o istituto di credito la cauzione puo' essere ridotta, con l'autorizzazione del Ministro per le finanze, fino al cinquanta per cento dell'ammontare indicato dal primo comma. Se l'azienda o istituto di credito abbia assunto anche il servizio di ricevitoria provinciale la cauzione puo' essere ridotta fino al settantacinque per cento.((4))

Art. 12

Espropriazione forzata della cauzione

Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dall'art. 10 del presente decreto il ricevitore provinciale e gli enti creditori rivolgono all'esattore l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate dell'indennita' di mora, degli interessi e delle spese e ne danno notizia a tutti gli enti garantiti dalla cauzione. Nel caso di omissione totale o parziale dei versamenti previsti dall'art. 7, l'invito a pagare e' notificato dall'intendente di finanza a mezzo di messi comunali o di messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. In caso di mancato pagamento il prefetto, su richiesta di chi ha promosso la procedura, ordina l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni dell'esattore. L'ordinanza e' comunicata al Ministero delle finanze, all'intendenza di finanza e a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed e' trasmessa al ricevitore provinciale che la notifica all'esattore e al terzo cauzionante a mezzo di ufficiale giudiziario. L'ordinanza prefettizia costituisce titolo esecutivo. In virtu' di essa il ricevitore provinciale, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede alla espropriazione forzata.((4))

Art. 13

Riparto fra gli aventi diritto

Il riparto del danaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione e' eseguito con provvedimento del prefetto e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta opposizione avanti al pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 45, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'art. 512 del codice di procedura civile. Il credito del ricevitore provinciale relativo all'ultima delle rate per le quali e' stata escussa la cauzione prevale, in sede di riparto, sui crediti dei comuni o di altri enti impositori che non concernano imposte locali sui redditi.((4))

Art. 14

Quietanze e annotazioni

Le quietanze rilasciate dall'esattore ai sensi degli articoli 6 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono staccate da distinti bollettari conformi ai modelli stabiliti dal Ministro per le finanze. Gli altri adempimenti prescritti dagli stessi articoli sono eseguiti dall'esattore nel termine di dieci giorni dalla data del pagamento.((4))

Art. 15

Obblighi dell'esattore delegato

L'esattore delegato ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, deve esperire la procedura esecutiva nei confronti del contribuente nei termini fissati dall'art. 17 del presente decreto e, qualora l'esecuzione sia riuscita infruttuosa o insufficiente, deve trasmettere la relativa documentazione all'esattore delegante entro dieci giorni dal compimento dell'esecuzione. In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente e dell'art. 60, terzo comma, del decreto predetto l'esattore delegante puo' chiedere al ricevitore provinciale di promuovere nei confronti dell'esattore delegato la procedura coattiva prevista dagli articoli 12 e successivi del presente decreto per il recupero delle somme da quest'ultimo non riscosse o non versate.((4))

Art. 16

Esecuzione degli sgravi per indebito

Gli sgravi disposti a norma dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono eseguiti dall'esattore in carica, con le modalita' stabilite dal Ministro per le finanze, entro quattro mesi dalla ricezione del relativo elenco, al quale sono allegati i buoni di discarico. Nello stesso termine deve essere versato all'ente impositore l'ammontare degli sgravi che non sia stato possibile eseguire. A richiesta dell'esattore l'intendente di finanza puo' prorogare di quattro mesi il termine stabilito nel comma precedente. Gli estremi di ciascun elenco devono essere annotati, entro dieci giorni dalla ricezione dello stesso, nelle schede dei contribuenti. Gli elenchi di sgravio devono essere restituiti all'ente impositore con le annotazioni del caso, nel termine stabilito dal primo comma.((4))

Art. 17

Diritto al rimborso

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