DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 604

Type DPR
Publication 1973-09-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

Revisione degli estimi dei terreni

Alle revisioni parziali e generali degli estimi dei terreni mediante nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario ed alla determinazione di nuove deduzioni fuori tariffa, previste dagli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con regio-decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, dal regolamento per la esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, e dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto. Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.

Art. 2

Tariffa di reddito dominicale

La tariffa di reddito dominicale e' costituita, per ettaro ed in moneta legale e per ogni qualita' e classe di coltura, dalla parte dominicale del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni nell'esercizio delle attivita' agricole, al netto delle spese di conservazione del capitale fondiario.

Art. 3

Tariffa di reddito agrario

La tariffa di reddito agrario e' costituita, per ettaro e in moneta legale e per ogni qualita' e classe di coltura, dalla parte del reddito medio ordinario ritraibile dai terreni nell'esercizio delle attivita' agricole, imputabile al capitale di esercizio ed al lavoro di organizzazione della produzione.

Art. 4

Elementi economici di riferimento

Agli effetti delle revisioni di cui all'art. 1, le quantita' medie ordinarie dei prodotti e dei mezzi di produzione sono valutate in base alla media dei prezzi correnti nel periodo di tempo che verra' stabilito nel decreto del Ministro per le finanze con cui viene disposta la revisione. Quando il lavoro manuale e' prestato dallo stesso conduttore, la relativa remunerazione e' calcolata sulla base delle tariffe salariali vigenti.

Art. 5

Revisione della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni

Le revisioni della qualificazione, della classificazione e del classamento dei terreni, previste dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a cura dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri previsti dal testo unico delle leggi del nuovo catasto terreni approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, dal regolamento per la esecuzione del testo unico approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, e dalla legge 1 ottobre 1969, n. 679, sulle semplificazioni delle procedure catastali. Le stesse norme si applicano anche nelle revisioni generali della qualificazione, classificazione e classamento dei terreni da disporre per tutto il territorio della Repubblica con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 6

Revisioni degli estimi delle unita' immobiliari urbane

Alle revisioni, parziali e generali, delle tariffe d'estimo delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e, con stima diretta, della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, provvede l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, secondo i criteri contemplati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto non contrastanti con le disposizioni contenute nel decreto anzidetto. Ciascuna revisione, anche parziale, deve essere disposta con apposito decreto ministeriale.

Art. 7

Estimo catastale delle unita' immobiliari urbane

L'estimo catastale edilizio urbano e' ordinato per tariffe d'estimo nei casi di unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e per rendita catastale, ottenuta con stima diretta, nei casi di unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare. La tariffa di estimo e' costituita per unita' di riferimento ed in moneta legale e per ciascuna categoria e classe, dal reddito lordo medio ordinario da essa ritraibile, diminuito delle spese di riparazione e manutenzione e di ogni altra spesa necessaria a produrlo. Nessuna detrazione avra' luogo per decime, canoni, livelli, interessi passivi, nonche' per oneri tributari.

Art. 8

Elementi economici di riferimento

Agli effetti delle revisioni di cui al precedente art. 6 si fa riferimento, per quanto riguarda gli elementi economici da assumere a base per la determinazione delle nuove tariffe delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della nuova rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, a quelli medi e ordinari dei periodi stabiliti nei decreti del Ministro per le finanze con i quali sono disposte le revisioni stesse.

Art. 9

Revisione della qualificazione, classificazione e classamento delle unita' immobiliari urbane

Le revisioni del classamento delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria e della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione speciale o particolare, previste dall'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate dall'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali secondo i criteri indicati dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, modificata con decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514 e dal regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142. Le stesse norme si applicano nelle revisioni generali della qualificazione, della classificazione, del classamento e della rendita catastale delle unita' immobiliari urbane a destinazione ordinaria, speciale e particolare, da disporre per tutto il territorio nazionale con decreti del Ministro per le finanze.

Art. 10

Variazioni delle unita' di misura della consistenza

In occasione delle revisioni generali degli estimi o di quelle della qualificazione, della classificazione e del classamento previste dai precedenti articoli 6 e 9, e' data facolta' all'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali di provvedere, ove necessario, a mutare gli elementi unitari da assumere a base del computo delle consistenze delle unita' immobiliari urbane stabiliti negli articoli 45 e seguenti del regolamento per la formazione del catasto edilizio urbano approvato con decreto, del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1949, n. 1142, adottando quelli che meglio possano valere ad individuare tali consistenze.

Art. 11

Norma transitoria per i redditi dei terreni

La prima revisione generale degli estimi dei terreni dovra' essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto. Nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi dominicali ed agrari saranno determinati con le norme di cui all'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 12

Norma transitoria per i redditi dei fabbricati

La prima revisione generale degli estimi degli immobili urbani dovra' essere disposta e portata a compimento entro il primo decennio di attuazione del presente decreto.(1)((2)) Nel periodo intercorrente fra la entrata in vigore del presente decreto e la scadenza indicata nel precedente comma, i redditi delle unita' immobiliari urbane saranno determinati con le norme di cui all'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Art. 13

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore il 1 gennaio 1974.

LEONE RUMOR - COLOMBO TAVIANI - LA MALFA - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato atta Corte dei conti, addi' 15 ottobre 1973

Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 35. - VALENTINI

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