DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1973, n. 632
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modifiche;
Veduto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro; Decreta:
Art. 1
E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ancona il 12 settembre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Semeiotica medica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.
Art. 2
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.
Art. 3
I contributi annui a carico del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di assistente di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
L'Universita' di Ancona, si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.
LEONE SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 64. - VALENTINI
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di Semeiotica medica-art. 1
Repertorio n. 15 REPUBBLICA ITALIANA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ANCONA Convenzione per l'istituzione di un posto di assistente presso la cattedra di "Semeiotica medica" della facolta' di medicina e chirurgia. L'anno millenovecentosettantadue, il giorno dodici del mese di settembre, nell'edificio comunale di Ancona si sono incontrati i signori; prof. Alfredo Trifogli, nato ad Ancona il 22 settembre 1920, preside dell'Istituto tecnico industriale statale di Ancona, nella qualita' di commissario governativo dell'Universita' di Ancona, giusto decreto ministeriale del 28 aprile 1971, n. 11066, autorizzato al presente atto da delibera n. 7 del 26 febbraio 1972, allegata in copia sotto la lettera A), domiciliato per la carica presso l'Universita' degli studi di Ancona, piazza Roma, 22; dott. Rolando Ricciotti, nato a Chiaravalle (Ancona) il 15 febbraio 1916, funzionario delle FF.SS., nella sua qualita' di presidente del consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona con sede in questa citta' presso l'amministrazione comunale, giusta delibera dell'assemblea consorziale del 22 dicembre 1971 ai sensi dell'art. 11 dello statuto, nell'interesse del consorzio stesso ed a norma dell'art. 16 dello statuto, autorizzato al presente atto con delibere in data 13 dicembre 1971 e 25 luglio 1972 allegate in copia rispettivamente sotto le lettere B) e C). Le parti, come sopra costituite, CONVENGONO E STIPULANO quanto segue: Art. 1. Il Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, che di seguito sara' chiamato ente, affinche' alla cattedra di "Semeiotica medica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona, venga assegnato un assistente ordinario, si impegna a versare alla universita' medesima i seguenti contributi da destinare al finanziamento di un posto di assistente di ruolo da istituire a tale uopo a norma dell'art. 1 (sub. articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465: a) L. 2.800.000 (lire duemilioniottocentomila) pari all'importo del costo medio annuo per trattamento economico di attivita', a qualsiasi titolo, di un assistente ordinario; b) L. 560.000 (lire cinquecentosessantamila) pari al 20% del contributo di cui alla lettera a) per la copertura degli oneri inerenti ai trattamenti di quiescenza e di previdenza che possono eventualmente spettare al titolare del cennato posto nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero nell'ipotesi di cessazione dal servizio conseguente al verificarsi di una delle condizioni previste nel successivo art. 6 nonche' per il rimborso dell'onere a carico dello Stato per il trattamento di assistenza sanitaria.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di Semeiotica medica-art. 2
Art. 2. I contributi di cui al precedente art. 1 debbono essere versati all'Universita' di Ancona in unica soluzione all'atto della nomina del titolare del posto e successivamente entro il mese di novembre di ciascun anno.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di Semeiotica medica-art. 3
Art. 3. Qualora il costo medio annuo di un assistente universitario di ruolo risulti per trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo, di importo superiore a quello indicato alla lettera a) del precedente art. 1, sia che il posto convenzionato venga ricoperto mediante trasferimento di assistente di ruolo in servizio presso altra sede, sia a seguito di miglioramenti economici o di carriera disposti dallo Stato, l'ente si obbliga ad elevare il relativo contributo fino ad adeguarlo al nuovo costo medio e conseguentemente, ed in proporzione, anche il contributo di cui alla lettera b) dello stesso art. 1. Nel caso in cui siano adottati provvedimenti che comportino maggiori oneri allo Stato per i trattamenti di quiescenza e di previdenza a favore degli assistenti universitari, l'ente si impegna altresi' ad adeguare proporzionalmente ed in corrispondenza l'aliquota del 20% indicata nell'art. 1, lettera b). L'aumento dei contributi suindicati avra' effetto dalla stessa data dalla quale decorreranno i miglioramenti di cui al precedente articolo.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di Semeiotica medica-art. 4
Art. 4. L'Universita' di Ancona per l'attuazione di quanto contenuto nei precedenti articoli, e' tenuta a versare allo Stato l'importo lordo degli assegni effettivamente corrisposti al titolare del posto di ruolo di assistente di semeiotica medica. L'Universita' di Ancona versera' altresi' annualmente allo Stato, con esonero da ogni altro obbligo e responsabilita', la somma prevista dal precedente art. 1, lettera b), per gli effetti suindicati e le eventuali maggiorazioni previste dall'art. 3, comma secondo.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di Semeiotica medica-art. 5
Art. 5. La presente convenzione ha la durata di anni dieci dalla decorrenza della nomina del primo titolare del posto di assistente e si riterra' tacitamente rinnovata di dieci anni in dieci anni qualora non venga disdetta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua scadenza.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di Semeiotica medica-art. 6
Art. 6. La presente convenzione s'intende decaduta: a) qualora venga disdetta nei modi previsti dall'art. 5; b) se vengono a cessare in tutto o in parte per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i contributi in essa previsti; c) se non vengono aumentati i predetti contributi a norma del precedente art. 3. Al verificarsi di una delle predette condizioni, il posto di assistente di ruolo si intendera' senz'altro soppresso ed il relativo titolare cessera' immediatamente dal servizio, salvo eventuali responsabilita', che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle vigenti leggi in materia di obbligazioni.
Convenzione per l'istituzione di un posto presso la cattedra di Semeiotica medica-art. 7
Art. 7. La presente convenzione stipulata nell'interesse dell'Universita' di Ancona, sara' registrata in esenzione di tassa di registro, a norma dell'[art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-07-24;1073~art45) e [legge 10 novembre 1970, n. 868](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1970-11-10;868). Alfredo TRIFOGLI Rolando RICCIOTTI Registrata ad Ancona, addi' 18 settembre 1972 al n. 1394. - Privati esenti. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la pubblica istruzione SCALFARO
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