LEGGE 8 ottobre 1973, n. 644

Type Legge
Publication 1973-10-08
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'art. 27, lettera a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due Paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 2 dell'accordo stesso.

LEONE RUMOR - MORO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Accordo-art. 1

Accordo concernente la modifica dell'art. 27, lettera a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti tra Italia ed Austria. Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente federale della Repubblica d'Austria hanno stabilito di concludere un accordo per la modifica, nei rapporti tra Italia ed Austria, dell'art. 27, lettera a) della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie e a tal fine hanno nominato come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'on. prof. ALDO MORO, Ministro per gli affari esteri, Il Presidente federale della Repubblica d'Austria: il dott. RUDOLF KIRCHSCHLAGER, Ministro federale degli affari esteri, i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Art. 1. Le norme del capo I della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie, conclusa a Strasburgo il 29 aprile 1957, si applicano, tra l'Italia e l'Austria, alle controversie concernenti l'interpretazione e l'applicazione degli accordi bilaterali in vigore tra i due Stati, anche quando le controversie riguardino fatti o situazioni anteriori all'entrata in vigore fra i due Stati della convenzione sopra citata.

Accordo-art. 2

Art. 2. Il presente accordo sara' ratificato. Esso entrera' in vigore alla data dello scambio delle ratifiche. IN FEDE DI CHE, i soprannominati plenipotenziari hanno firmato il presente accordo apponendovi i sigilli. FATTO a Roma, il 17 luglio 1971, in doppio originale in lingua italiana ed in lingua tedesca, i due testi facendo egualmente fede. Per la Repubblica d'Austria: Rudolf KIRCHSCHLAGER Per la Repubblica italiana: Aldo MORO Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.