DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1973, n. 669

Type DPR
Publication 1973-10-27
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 711 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in nefrologia. Scuola di specializzazione in nefrologia Art. 712. - La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in nefrologia e' di tre anni. Il numero dei posti disponibili per gli allievi e' di dieci per ciascun anno di corso. Art. 713. - Le materie di insegnamento sono cosi' suddivise: 1° Anno: 1) Embriologia, anatomia ed istologia del rene e dell'apparato urinario; 2) Fisiologia renale e dell'apparato urinario; 3) Biochimica ed istochimica renale; 4) Semeiotica clinica e strumentale del rene e delle vie urinarie; 5) Le nefropatie mediche. 2° Anno: 1) Patologia e biochimica delle nefropatie; 2) Clinica delle nefropatie; 3) Batteriologia delle nefropatie e delle infezioni della via escretrice urinaria; 4) Farmacologia delle nefropatie e delle infezioni delle vie urinarie; 5) Nefropatie ed affezioni urologiche dell'infanzia. 3° Anno: 1) Patologia e biochimica della insufficienza renale; 2) Clinica, terapia della insufficienza renale; 3) La terapia emodialitica della insufficienza renale; 4) Il trapianto del rene; 5) La terapia delle affezioni urologiche nell'infanzia. Art. 714. - Alla fine di ciascun anno di corso, l'allievo dovra' sostenere un esame teorico-pratico sulle materie di insegnamento dell'anno. Art. 715. - Al termine del corso di specializzazione l'allievo dovra' sostenere un esame riassuntivo teorico-pratico e la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di nefrologia. Art. 716. - Durante gli anni di corso l'allievo oltre a seguire le lezioni teoriche e pratiche, dovra' frequentare i reparti clinici ed il centro di emodialisi; nell'ultimo anno dovra' prestare servizio come interno, a meno che non comprovi di essere assistente presso reparti universitari o ospedalieri della specialita'.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 8 novembre 1973

Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 15. - VALENTINI

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