La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per i lavori di consolidamento, restauro e straordinaria manutenzione dei monumenti e complessi monumentali antichi di Roma e delle zone urbane ed extraurbane della città la cui manutenzione è affidata alla Soprintendenza alle antichità di Roma, è assegnata, in via straordinaria, al Ministero della pubblica istruzione la somma di lire 5.000 milioni da ripartirsi in cinque annualità di lire 1.000 milioni all'anno, a decorrere dal 1973.