LEGGE 27 ottobre 1973, n. 673
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 5 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, già prorogato con le leggi 25 gennaio 1962, n. 21; 28 luglio 1962, n. 1075; 21 febbraio 1963, n. 264; 23 marzo 1964, n. 153; 6 maggio 1966, n. 308; 12 marzo 1968, n. 315; col decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito in legge con la legge 25 ottobre 1968, n. 1089; col decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Lussemburgo - Ambasciata d'Italia, addì 27 ottobre 1973 LEONE RUMOR - DE MITA - LA MALFA - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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