LEGGE 8 ottobre 1973, n. 675
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convezione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi, conclusa a Berna il 15 gennaio 1970.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convezione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. 9 della convenzione stessa.
LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convenzione-art. 1
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento reciproco dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO desiderosi di concludere una convenzione in vista di promuovere e facilitare gli scambi di lavori in metalli preziosi fra i due Paesi, hanno designato quali Plenipotenziari, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Sua Eccellenza Enrico MARTINO, ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia in Svizzera IL CONSIGLIO FEDERALE SVIZZERO Signor Willy SPUHLER, consigliere federale, capo del Dipartimento politico federale, i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Art. 1. Ai sensi della presente convenzione l'espressione: 1) "Legge italiana" indica la legge del 30 gennaio 1968, n. 46, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi e successive, modifiche; 2) "Legge svizzera" indica la legge federale del 20 giugno 1933 sul controllo del commercio in metalli preziosi e in lavori di metalli preziosi e successive modifiche; 3) "Lavori" indica i lavori, ivi comprese le casse da orologio, in oro, in argento, in platino o in palladio; 4) "Marchio di artefice" indica il marchio previsto, con carattere di obbligatorieta', dall'art. 9 della legge svizzera; "marchio ufficiale" indica il marchio ufficiale (marchio di garanzia) di cui all'art. 15 della legge stessa; 5) "Marchio di identificazione" indica il marchio legale previsto, con carattere di obbligatorieta', dall'art. 4 e definito dall'art. 7 della legge italiana e, transitoriamente, il marchio di cui agli articoli 1, 5 e 6 della legge 5 febbraio 1934, n. 305, che, a norma dell'art. 28 della legge italiana, conserva la sua validita' fino alla data di assegnazione dei nuovi marchi previsti dagli articoli 4 e 7 della legge stessa. Ciascuna Parte contraente si impegna a notificare all'altra Parte le eventuali modifiche che venissero apportate alle leggi di cui ai numeri 1) e 2).
Convenzione-art. 2
Art. 2. I lavori italiani recanti, al momento della loro importazione in Svizzera, il marchio di identificazione non devono essere muniti del marchio di artefice e del marchio ufficiale menzionati, rispettivamente dagli articoli 9 e 15 della legge svizzera, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa. I lavori svizzeri recanti, al momento della loro importazione in Italia, il marchio di artefice e il marchio ufficiale non devono essere muniti del marchio di identificazione dell'importatore richiesto dall'art. 5 della legge italiana, a condizione che essi siano conformi alle altre disposizioni della legge stessa.
Convenzione-art. 3
Art. 3. Il Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi rimette, franco di spese, all'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi, entro due mesi dall'entrata in vigore della convenzione, la lista dei marchi di identificazione registrati e riconosciuti in Italia. L'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi rimette, franco di spese, entro due mesi dalla entrata in vigore della convezione, al Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, la lista dei marchi ufficiali e la lista dei marchi di artefice svizzeri registrati e riconosciuti in Svizzera. Tutte le modificazioni che interverranno, rispettivamente, nelle liste di cui ai precedenti commi, saranno comunicate, nel piu' breve tempo, all'altra Parte contraente.
Convenzione-art. 4
Art. 4. L'Amministrazione italiana si impegna a non registrare i marchi tradizionali di fabbrica, di cui all'art. 8 della legge italiana, che risultino tali da potersi confondere con i marchi ufficiali svizzeri compresi nella lista prevista all'art. 3. L'Amministrazione svizzera si impegna a non registrare i marchi di artefice che risultano tali da potersi confondere con i marchi di identificazione italiani compresi nella lista prevista dall'art. 3.
Convenzione-art. 5
Art. 5. I detentori dei marchi di identificazione, domiciliati in Italia, che figurano sulla lista inviata all'Ufficio centrale federale del controllo dei metalli preziosi, sono esonerati dall'obbligo di far registrare i loro marchi di identificazione in Svizzera e di fornire la garanzia di cui al secondo comma dell'art. 11 della legge svizzera. I detentori dei marchi di artefice, domiciliati in Svizzera, che figurano sulla lista inviata al Servizio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi, sono esonerati dall'obbligo di designare un rappresentante legale ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge italiana.
Convenzione-art. 6
Art. 6. La responsabilita' sull'osservanza delle disposizioni legali sul controllo dei metalli preziosi, del fabbricante di lavori che portano il marchio ufficiale di garanzia dell'una delle Parti contraenti, si limita al territorio di tale Parte contraente.
Convenzione-art. 7
Art. 7. I lavori provenienti dal territorio di una delle Parti contraenti che, a seguito di controllo dell'Amministrazione competente dell'altra Parte, risultino non rispondenti alle disposizioni di legge di quest'ultima, sono respinti all'esportatore e segnalati al Servizio di controllo dei metalli preziosi dell'altra Parte contraente.
Convenzione-art. 8
Art. 8. Una commissione mista, che sara' costituita nel piu' breve tempo possibile dopo l'entrata in vigore della convenzione, avra' il compito: 1) di formulare eventuali proposte tendenti a modificare la presente convenzione e il suo allegato; 2) di risolvere le difficolta' che potessero eventualmente derivare dall'applicazione della convenzione e del suo allegato. La commissione sara' composta di sei membri, tre dei quali saranno designati da ciascuna delle Parti contraenti. Essa scegliera' il suo presidente alternativamente fra i membri italiani e i membri svizzeri. Il presidente non avra' voto prevalente. I membri della commissione potranno essere assistiti da esperti. La commissione si riunira', in linea di massima, una volta all'anno o su domanda di una delle Parti contraenti. Le riunioni si effettueranno a turno in Italia e in Svizzera.
Convenzione-art. 9
Art. 9. La presente convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il piu' presto possibile a Roma. Essa entrera' in vigore trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e sara' valida per un anno; sara' rinnovata tacitamente, di anno in anno, salvo denuncia con preavviso di sei mesi. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari dei due Stati contraenti hanno sottoscritto la presente convenzione e vi hanno apposto il loro sigillo. FATTO a Berna il 15 gennaio 1970 in due esemplari in lingua italiana. Per la Repubblica italiana Enrico MARTINO Per la Confederazione svizzera Willy SPUHLER
Convenzione-Allegato
Allegato alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativa al riconoscimento dei marchi impressi sui lavori in metalli preziosi. A. - LISTA DEI MARCHI Le liste di cui all'art. 3 della convenzione devono contenere, oltre le generalita' del fabbricante e l'indirizzo del medesimo, le seguenti indicazioni: 1) per la lista dei marchi di artefice: la rappresentazione dell'impronta del marchio di artefice e la data della sua registrazione presso l'Ufficio centrale federale di controllo dei metalli preziosi; 2) per la lista dei marchi di identificazione: a) la rappresentazione dell'impronta del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, che, ai sensi dell'art. 28 della legge 30 gennaio 1968, n. 46, continuera' ad avere validita', in attesa della consegna del nuovo marchio, previsto da quest'ultima legge; b) il numero caratteristico assegnato, per ogni provincia, a ciascun fabbricante che, inserito nella predetta impronta unitamente alla sigla della provincia, completa l'impronta stessa, conferendo ad essa il carattere di marchio personale di identificazione; c) la data di assegnazione dei marchi di cui ai punti a) e b); d) la rappresentazione, analoga a quella di cui al punto a), del nuovo tipo di impronta dei marchi prevista dalla legge 30 gennaio 1968, n. 46 (per i fabbricanti gia' in esercizio, il numero caratteristico risultera' invariato). B. - MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SUL TITOLO DEI LAVORI Ai fini del controllo sulla effettiva rispondenza del titolo dichiarato al titolo effettivo dei lavori, il saggio si effettuera', di norma, col metodo della pietra di paragone o, nei casi dubbi, con metodi analitici che non comportino la distruzione dell'oggetto (prelevamento di piccole quantita', mediante raschiatura). I servizi di controllo sono tuttavia autorizzati a procedere al taglio di uno o piu' lavori, nel caso di notevoli scarti di titolo, accertati con i precedenti metodi analitici. I saggi analitici si eseguono con i metodi seguenti: per l'argento, l'analisi volumetrica di "Gay-Lussac", per attacco con acido nitrico e precipitazione con cloruro di sodio; per l'oro, la coppellazione e successivo spartimento in acido nitrico; per il platino, l'analisi gravimetrica, per attacco con acqua regia, trattamento con cloruro di ammonio e riduzione a platino metallico. Il grado di precisione dei metodi comporta, in sede di analisi, un errore non superiore a: ± 1,0 millesimi, per l'oro e l'argento; ± 2,0 millesimi, per il platino. Ai fini delle eventuali contestazioni sui risultati del saggio, l'errore ammesso in sede di analisi deve essere considerato nel senso favorevole al fabbricante, salvo che lo scarto si presenti con evidente carattere di continuita'. Nei casi di accertata irregolarita' e di rinvio della merce all'esportatore, la segnalazione al servizio di controllo dell'altra Parte contraente dovra' fare menzione dei risultati delle analisi, indicando il titolo dei lavori saggiati, in millesimi e frazioni decimali. Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
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