DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1973, n. 683
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con proprio decreto in data 16 aprile 1959, n. 320, e le successive modificazioni; Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della sezione nella riunione del 9 febbraio 1973; Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvata la modificazione del secondo comma dell'art. 3 dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' presso la sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, in conformita' del seguente testo: "Il fondo di dotazione e' stabilito nella misura di lire 9.500.000.000 conferito dalla sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro".
LEONE LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 10. - VALENTINI
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