DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 687

Type DPR
Publication 1973-11-01
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici e per il tesoro; Decreta:

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di assistenza scolastica in favore degli alunni delle scuole e degli istituti di istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica), statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, nonche' degli alunni delle scuole materne, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, nell'ambito dei rispettivi territori, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.

Art. 2

Sono esercitate dalle province di Trento e di Bolzano le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai patronati scolastici ed ai consorzi provinciali dei patronati scolastici di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 261. Sono inoltre esercitate dalle province suddette le funzioni amministrative degli organi dello Stato in ordine agli altri enti, istituzioni ed organizzazioni locali operanti nella materia di cui all'art. 1. In caso di soppressione con legge provinciale degli enti previsti nei precedenti commi, il personale dipendente e' trasferito alle province, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili sono trasferiti al patrimonio delle province.

Art. 3

Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che verra' trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale indicati nell'art. 1 del presente decreto, continuano ad esercitare le proprie attribuzioni, ma i programmi di attivita' concernenti l'assistenza scolastica devono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano ed addetto alle attivita' che cessano sara' trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, conservando integralmente la posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili costituenti le strutture delle suddette sedi periferiche di tali enti e relativi alle attivita' che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra nonche' il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.

Art. 4

Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono assegnati, ai sensi dell'art. 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo art. 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province di Trento e di Bolzano, per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati stessi, passano alle dipendenze della provincia alla data prevista dalla legge provinciale che provvede in ordine ai servizi anzidetti e al relativo personale, sempreche' non abbiano chiesto nel termine stabilito dalla predetta legge di rimanere alle dipendenze dello Stato. Il personale che passa alle dipendenze delle province conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche gia' acquisite al momento del passaggio stesso nel ruolo statale di provenienza ed ha titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalle province stesse il quale esercita funzioni di corrispondente livello. Il personale di cui al primo comma che intenda rimanere alle dipendenze dello Stato puo' chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituito all'insegnamento ed assegnato a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale presta servizio.

Art. 5

Sono esercitate dalle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia scolastica. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle province di Trento e di Bolzano, in esecuzione di piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, i relativi programmi saranno formulati dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con ciascuna provincia, alla quale vengono assegnati i fondi per la loro realizzazione. I piani di cui al precedente comma sono quelli ai quali la legge dello Stato attribuisce espressamente carattere di straordinarieta'.

Art. 6

Le disposizioni della legge 28 luglio 1967, n. 641 e successive modificazioni, continuano ad applicarsi per quanto concerne le opere comprese nei programmi di edilizia scolastica previsti dalla legge stessa per il quinquennio 1967-1971. Analogamente, continuano ad applicarsi le norme statali per le opere di edilizia per le scuole materne non statali comprese nei programmi formulati in base ai finanziamenti previsti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7

La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data di trasferimento alle province di Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative contemplate dal presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane, parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento delle funzioni alle suddette province qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi anteriori al detto trasferimento. Resta, altresi', sino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai sensi dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme.

Art. 8

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alle province di Trento e di Bolzano, gli atti degli uffici centrali e periferici concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione per quelli disciplinati dal precedente art. 7 e per quelli relativi a questioni o disposizioni di massima inerenti alle dette funzioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 novembre 1973 LEONE RUMOR - MALFATTI - LAURICELLA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 40. - CARUSO

Art. 8-bis

((Sono esercitate dalla provincia autonoma di Trento le funzioni amministrative statali in ordine all'opera universitaria dell'Universita' degli studi di Trento, intendendosi sostituiti, fino a quanto non sara' diversamente disposto, i rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione dell'opera universitaria con rappresentanti della provincia. Le entrate di natura tributaria e quelle di natura contributiva dell'opera universitaria stessa previste da disposizioni di legge vigenti sono attribuite alla provincia. In caso di soppressione dell'opera universitaria i beni ed il personale dipendente saranno trasferiti alla provincia, conservando quest'ultimo la posizione giuridico-economica acquisita)).

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