DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 690
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per l'interno, per le finanze e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
((Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di ordinamento, tutela, vigilanza, conservazione, custodia e manutenzione del patrimonio storico artistico e popolare sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.)) Restano ferme le attribuzioni attualmente esercitate dallo Stato nei confronti dei beni indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, numero 48, esclusi dalla competenza provinciale a norma dell'art. 109 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Art. 2
Si considerano appartenere al patrimonio storico, artistico e popolare le cose immobili e mobili soggette alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' tutte quelle che, avendo riferimento alla storia della civilta', meritano di essere conservate e tutelate. ((Per la provincia di Trento le attribuzioni di cui all'articolo 1, primo comma, riguardano anche gli archivi e i documenti della provincia, dei suoi enti funzionali, dei comuni e degli altri enti locali, degli altri enti pubblici per le materie di competenza della provincia, nonche' gli archivi e i documenti dei privati. Restano ferme le attribuzioni dello Stato sugli archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico nazionale, individuati da una commissione paritetica composta da tre rappresentanti del Ministero per i beni e le attivita' culturali e da tre rappresentanti della provincia. Presso l'archivio storico della provincia di Trento possono altresi' essere depositati, su richiesta degli interessati, gli archivi e i documenti dei privati non dichiarati di notevole interesse storico nazionale ai sensi del comma precedente. Gli archivi e i documenti dell'archivio di Stato di Trento indicati nell'allegato A al presente decreto sono affidati alla custodia e manutenzione della provincia di Trento. D'intesa tra il Ministro per i beni e le attivita' culturali ed il presidente della provincia di Trento possono essere altresi' affidati alla custodia e manutenzione della provincia medesima ulteriori archivi e documenti dell'archivio di Stato, ritenuti di interesse provinciale. Restano riservate allo Stato la tutela e la vigilanza sugli atti riservati secondo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854. La disposizione di cui al secondo periodo del comma precedente si applica anche alla provincia di Bolzano relativamente agli archivi e documenti non affidati alla medesima provincia ai sensi del titolo II della legge 11 marzo 1972, n. 118 (provvedimenti a favore delle popolazioni altoatesine).))((1))
Art. 3
I beni immobili facenti parte del patrimonio storico e artistico e le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi e delle biblioteche appartenenti alle province o che venissero comunque ad appartenere loro per acquisto, liberalita' o trasferimento qualsiasi, sono soggetti al regime del demanio pubblico. Il regime del demanio pubblico si applica anche ai diritti reali che spettano alle due province su beni appartenenti ad altri soggetti, quando i diritti stessi siano costituiti per l'utilita' di alcuno dei beni previsti dal comma precedente o per il conseguimento di fini di pubblico interesse corrispondenti a quelli a cui servono i beni medesimi. Appartengono al patrimonio indisponibile delle province le cose mobili di interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico di loro proprieta' nonche' ritrovate o scoperte nel rispettivo sottosuolo. Nel caso di individuazione di nuovi beni d'interesse storico ed artistico ciascuna provincia ne informa il Ministero della pubblica istruzione entro il termine di novanta giorni.
Art. 4
Le province esercitano le attribuzioni loro spettanti ai sensi del precedente art. 1 anche nei confronti dei beni rimasti di proprieta' dello Stato, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna, salvo quanto disposto dal capoverso dello stesso art. 1. Ove si tratti di immobili destinati a servizi pubblici di competenza statale, i provvedimenti relativi di competenza delle province, che dovessero incidere sulla destinazione in atto, saranno adottati d'intesa con la amministrazione statale competente.
Art. 5
Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le province di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni ad esse spettanti ai sensi del precedente art. 1, devono sentire il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche, ogni qualvolta il loro parere sia richiesto dalle leggi dello Stato. Ai detti organi le province possono rivolgersi altresi' per un parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno e quando sia previsto dalle leggi provinciali. Nei casi considerati dal primo e secondo comma il Consiglio superiore, ovvero la sezione competente, sono integrati da due esperti, nominati dal Ministro per la pubblica istruzione, su designazione della provincia. Alla nomina si provvede entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ad ogni nuova composizione dell'organo.
Art. 6
((Tra le attribuzioni spettanti alle province di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 1 sono altresi' comprese, quando si tratti di beni mobili o immobili ubicati nei rispettivi territori, le funzioni attribuite ad organi dello Stato dalla vigente normativa, concernenti la cessione di beni culturali ai fini del pagamento totale o parziale delle imposte di successione e delle imposte dirette e indirette, degli interessi e delle sanzioni amministrative. Le condizioni ed il valore della cessione sono stabiliti dalla provincia interessata previo parere, ai fini della determinazione del valore, di apposita commissione composta dal Presidente della provincia o suo delegato che la presiede, da ulteriori due rappresentanti della provincia interessata, da un rappresentante del Ministero delle finanze, da un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e da un rappresentante del Ministero per i beni e le attivita' culturali. La proposta di cessione e' presentata alla provincia territorialmente competente che ne da' tempestiva comunicazione alle amministrazioni statali interessate. Qualora la provincia non intenda acquisire il bene offerto in cessione, ne da' comunicazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della proposta di cessione, al Ministero per i beni e le attivita' culturali che ha facolta' di disporne l'acquisizione entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, al valore fissato dalla predetta commissione. Nel caso di cessione del bene alla provincia, il relativo importo e' versato allo Stato direttamente dalla provincia medesima entro sessanta giorni dall'acquisizione del bene.)) Nei casi in cui e' consentita l'alienazione di beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare, spetta alle province il diritto di prelazione, da esercitarsi - quando si tratti di beni appartenenti allo Stato - nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Art. 7
Restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato per quanto concerne l'esportazione e l'importazione dei beni soggetti alla legge 10 giugno 1939, numero 1089 e successive modifiche ed integrazioni.(((Nel rispetto della legislazione statale e comunitaria in materia, sono di competenza delle province di Trento e di Bolzano le funzioni relative a: a) l'esportazione temporanea, anche per motivi di studio o di restauro, negli Stati appartenenti all'Unione europea dei beni culturali sui quali si esercita la competenza delle province; b) l'importazione temporanea, limitatamente ai territori delle rispettive province autonome, di beni culturali da Stati appartenenti all'Unione europea per manifestazioni, mostre o esposizioni organizzate da o cui partecipano la provincia o suoi enti funzionali, ovvero per motivi di studio o di restauro.)) ((La data di spedizione o di arrivo, nonche' di restituzione dei beni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente, sono preventivamente comunicate al Ministero per i beni e le attivita' culturali.)) Tuttavia, quando si tratti di beni conservati nel territorio delle due province, le denunzie relative vanno comunicate, a cura del Ministero della pubblica istruzione, alla provincia competente per territorio, cui spetta la prelazione nell'acquisto, entro il termine e con le modalita' previste dall'art. 39 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, cosi' come sostituito dall'art. 4 del decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito in legge 8 agosto 1972, n. 487. Scaduto infruttuosamente tale termine, resta ferma la facolta' di acquisto di questi beni da parte del Ministero della pubblica istruzione, da esercitarsi entro i successivi due mesi. L'esportazione temporanea dei beni conservati nel territorio delle due province e ammessi al pubblico godimento puo' essere concessa solo previo nulla osta della provincia interessata, diretto ad impedire che la esportazione pregiudichi le iniziative in atto o in programma per la tutela e la valorizzazione dei beni medesimi.
Art. 8
Le province possono avvalersi degli organismi e dei servizi tecnici dello Stato per il restauro. Sino a quando le province non disciplineranno diversamente con legge la materia, esse sono tenute ad osservare le norme tecniche sul restauro e sulle riproduzioni adottate dallo Stato.
Art. 9
La definizione dei procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilita' di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti, di competenza degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio statale, la liquidazione delle ulteriori annualita' di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello in corso, qualora l'impegno relativo alla prima annualita' abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori. Resta, altresi', fino alla data del 31 dicembre 1973, di competenza degli organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il loro finanziamento in somme mantenute nel conto dei residui ai termini del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o di altre disposizioni che ad esso facciano riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme gia' destinate per interventi nell'ambito dei rispettivi territori provinciali, che alla data predetta non risultino ancora impegnate, saranno devolute alle province.
Art. 10
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, a ciascuna provincia interessata, gli atti, sia degli uffici centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni amministrative spettanti alle province stesse e relativi ad affari non ancora esauriti, fatta eccezione di quelli disciplinati dal precedente art. 9, ovvero relativi a questioni o disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
Art. 11
La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento e' soppressa. Le attribuzioni ad essa spettanti e non trasferite alle province di Trento e Bolzano sono demandate alla soprintendenza ai monumenti di Verona e alla soprintendenza alle gallerie di Venezia per le rispettive competenze. La soprintendenza alle antichita' di Padova continua ad esercitare le attribuzioni di sua competenza in ordine ai beni archeologici indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 48. La biblioteca universitaria di Padova cessa di esercitare le funzioni gia' spettanti alla soprintendenza ai beni librari di Verona e trasferite alla stessa biblioteca a norma dell'art. 8; ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972; n. 3, mentre conserva le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12
Gli archivi ed i documenti degli uffici di cui al precedente art. 11, inerenti alle funzioni spettanti alle province nella materia di cui al presente decreto, vengono consegnati alle province stesse secondo la rispettiva competenza. La consegna avviene mediante elenchi descrittivi. In ordine agli archivi e documenti consegnati alla provincia di Trento rimangono ferme le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
Art. 13
Sino a quando le province non disporranno diversamente, le notifiche effettuate a norma delle leggi statali sui beni facenti parte del patrimonio storico, artistico e popolare continuano ad avere effetto.
LEONE RUMOR - MALFATTI - TAVIANI - COLOMBO - LA MALFA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 39. - CARUSO
Allegato A
Allegato A ((1) Archivi dei comuni. 2) Archivi della provincia. 3) Stato civile. 4) Arti, collegi e ordini professionali. 5) Opere pie, istituzioni di assistenza e beneficenza, ospedali. 6) Archivi diversi. 7) Miscellanee e raccolte. 8) Archivi notarili: registri di insinuazione o archiviazione. 9) Catasti: a) catasti antichi; b) catasti teresiani; c) mappe. 10) Corporazioni religiose.)) ((1))
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