DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 novembre 1973, n. 691
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentite la commissione paritetica e la commissione speciale per le norme di attuazione previste dal primo e dal secondo comma dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 12 giugno 1973;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per la grazia e giustizia, per le finanze e per il tesoro; Decreta:
Art. 1
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme contenute negli articoli seguenti.
Art. 2
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello. Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto. ((Nelle attribuzioni di cui al precedente comma rientrano anche quelle concernenti: 1) l'autorizzazione di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, riguardante la costruzione, la trasformazione e l'adattamento di sale cinematografiche; 2) il riconoscimento di circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attivita' esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale; 3) la vidimazione del registro di programmazione delle proiezioni cinematografiche di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 1965, n. 1213; 4) il rilascio del nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili o sale per spettacolo teatrale; 5) il rilascio del nulla osta di agibilita' teatrale a complessi dilettantistici operanti nel territorio provinciale)).
Art. 3
Fino a quando non sara' diversamente disposto con legge provinciale anche in ordine alle modalita' di inquadramento del personale che verra' trasferito ai sensi del successivo comma, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale di cui agli articoli 1 e 2 che hanno tra i loro fini istituzionali anche compiti nelle materie indicate negli stessi articoli continueranno ad esercitare le proprie attribuzioni e i relativi programmi di attivita' concernenti tali fini debbono essere preventivamente approvati dalla provincia interessata. Il personale in servizio presso le sedi periferiche degli enti pubblici di cui al presente articolo nelle province di Trento e di Bolzano, ed addetto alle attivita' che cessano sara' trasferito, previo consenso, alle province di Trento e di Bolzano, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita. I beni mobili ed immobili di tali enti relativi alle attivita' che cessano saranno trasferiti al patrimonio delle province medesime. I provvedimenti relativi alla liquidazione ed al trasferimento alle province del patrimonio degli enti di cui sopra, nonche' il trasferimento del personale, saranno adottati con decreto del Ministro che esercita la vigilanza sull'ente, di concerto con il Ministro per il tesoro e d'intesa con la provincia interessata, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al primo comma.
Art. 4
Hanno carattere provinciale le istituzioni culturali costituite dalle province con propria legge. Hanno altresi' carattere provinciale le istituzioni culturali da chiunque costituite che, svolgendo la loro attivita' prevalentemente nell'ambito della provincia, hanno lo scopo di promuovere attivita' culturali per le popolazioni della provincia, documentare prevalentemente la cultura locale o svolgere ricerche e studi di prevalente interesse locale. Sono considerati di carattere provinciale i musei attualmente esistenti nelle province di Trento e di Bolzano. ((L'Istituto trentino di cultura di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 29 agosto 1962, n. 11, per l'attivita' di ricerca, e' equiparato a tutti gli effetti agli enti di ricerca regionali)).
Art. 5
Ai fini del precedente art. 1, si considerano istituzioni culturali, oltre alle biblioteche, accademie e musei, i centri di studio, le biblioteche popolari, i centri di pubblica lettura istituiti o gestiti da enti locali, gli archivi storici a questi affidati, nonche' qualsiasi altro istituto od organizzazione comunque denominata, che svolga la propria attivita' nel campo delle scienze, delle lettere e delle arti.
Art. 6
Fino a quando non avranno provveduto ad istituire propri organi consultivi, le province di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle attribuzioni loro spettanti ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, devono sentire rispettivamente il Consiglio superiore delle accademie e biblioteche o il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti ogni qualvolta il parere di questi ultimi sia richiesto dalle leggi dello Stato. Ai detti organi le province possono rivolgersi altresi' per un parere ogni qualvolta lo ritengano opportuno o quando sia previsto dalle leggi provinciali. Nei casi considerati dal primo e dal secondo comma, ciascuno dei consigli superiori e' integrato da due esperti, nominati dal Ministero della pubblica istruzione, su designazione della provincia. Alla nomina si provvede entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, ad ogni nuova composizione dell'organo.
Art. 7
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali con i mezzi radiotelevisivi, esercitate dagli organi centrali o periferici dello Stato, sono esercitate nell'ambito del proprio territorio, dalla provincia di Bolzano, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto. L'esercizio predetto riguarda, tra l'altro, le funzioni amministrative previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. E' fatto divieto alla provincia di Bolzano di impiantare stazioni radiotelevisive destinate ad effettuare trasmissioni di programmi propri.
Art. 8
La commissione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 3 aprile 1947, n. 428, per la sede RAI di Bolzano e' composta dal presidente e da tre membri designati dal consiglio regionale di cui uno di lingua italiana, uno di lingua tedesca e uno di lingua ladina. La commissione svolge i compiti previsti dall'art. 2 del citato decreto legislativo, ad esclusione della sorveglianza sulla esecuzione del piano dei programmi approvati dalla provincia di Bolzano. I tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua italiana, tedesca e ladina per la provincia di Bolzano sono concordati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentito l'ente concessionario, con la provincia stessa.
Art. 9
Il personale della sede RAI di Bolzano incaricato dei programmi in lingua tedesca e ladina deve appartenere rispettivamente al gruppo linguistico tedesco e ladino. Si considera incaricato dei programmi il personale delle sezioni programmi che ha funzioni di ideazione, scelta ed organizzazione della produzione, quello tecnico addetto alle riprese e l'operatore di ripresa cinematografica, nonche' quello giornalistico. I collaboratori per l'esecuzione dei programmi sono rispettivamente di lingua tedesca o ladina salvo che esigenze dei programmi stessi richiedano diversamente. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, a richiesta, informa la provincia di Bolzano dello stato di osservanza delle norme di cui ai commi precedenti. Il coordinatore responsabile dei programmi, in lingua tedesca, previsti dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e' nominato dalla RAI d'intesa con la provincia e, d'intesa tra i due enti, puo' essere revocato. Con la qualifica di dirigente, il coordinatore formula proposte di spesa per l'attuazione dei programmi di cui al comma precedente, coordina la predisposizione degli schemi dei programmi stessi e sovraintende alla esecuzione dei programmi una volta approvati curando l'osservanza dei criteri e delle direttive che in proposito siano state emanate. Deve inoltre appartenere al gruppo linguistico tedesco il personale che, con le stesse qualifiche, e' addetto a Roma nella redazione del telegiornale in lingua tedesca (Tagesschau) e nel servizio dei programmi televisivi per l'Alto Adige.
Art. 10
In attuazione dell'art. 8, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la provincia di Bolzano e' autorizzata a realizzare e gestire una rete idonea a consentire, con qualsiasi mezzo tecnico, la ricezione contemporanea, nel territorio della provincia, delle radiodiffusioni sonore e visive emesse da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale tedesca e ladina. Il piano tecnico della rete di cui al precedente comma e le eventuali modificazioni sono concordati, nell'ambito delle rispettive competenze, tra la provincia ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche al fine del ((coordinamento con gli altri servizi di telecomunicazione)). La provincia, per il trasporto dei programmi, puo' utilizzare, ove occorra, alle condizioni di legge i collegamenti disponibili della rete pubblica nazionale di telecomunicazioni del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei suoi concessionari. Al fine della ricezione di cui al primo comma, la provincia e' autorizzata ad acquisire, per ristrutturarli e gestirli, impianti di privati esistenti nel suo territorio, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Gli impianti dei privati non acquisiti dalla provincia o successivamente non contemplati dal piano tecnico di cui al secondo comma, ricadono sotto la previsione dell'art. 195 del codice postale e delle telecomunicazioni. L'esercizio della rete di cui al primo comma e' sottoposto alla vigilanza tecnica di competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. La rete non puo' essere utilizzata per trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di cui al primo Comma. La provincia e' responsabile dell'osservanza a termini del proprio ordinamento della legge di cui all'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione per le radiodiffusioni sonore e visive ricevute dall'estero a mezzo della propria rete. Le condizioni concordate tra la provincia e gli organismi radiotelevisivi esteri per la ricezione dei programmi di cui al presente decreto sono approvate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto di autonomia e dal presente decreto, le disposizioni relative all'uso dei mezzi radiotelevisivi nella provincia di Bolzano saranno coordinate con le successive leggi di riforma. ((In considerazione degli articoli 2 e 102 dello statuto, le province autonome di Trento e Bolzano hanno la facolta' di assumere iniziative per consentire, anche mediante appositi impianti, la ricezione di radiodiffusioni sonore e visive in lingua ladina, nonche' per collegarsi con aree culturali europee, limitatamente all'ambito territoriale delle rispettive province. Si applicano i commi secondo e quinto del presente articolo.)) Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 1 novembre 1973 LEONE RUMOR - MALFATTI - TOGNI - ZAGARI - COLOMBO - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 43. - CARUSO
Art. 10-bis
((La provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia)).
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