LEGGE 16 novembre 1973, n. 728

Type Legge
Publication 1973-11-16
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici è corrisposta, a decorrere dal 1 aprile 1973, un'indennità pensionabile utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'unita tabella A. L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio. Nei passaggi di carriera, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con successivi aumenti dell'indennità stessa per progressione di carriera o di classe. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.