DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1973, n. 730

Type DPR
Publication 1973-10-08
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 127 , relativo al funzionamento del corso di laurea in medicina veterinaria e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Il funzionamento del corso di laurea in medicina veterinaria e' limitato ai primi tre anni".

Dopo l'art. 127 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo art. 128.

Art. 128. - Alla facolta' di medicina veterinaria sono annessi i seguenti istituti:

Istituto di anatomia veterinaria sistematica e comparata;

Istituto di zoologia;

Istituto di chimica;

Istituto di istologia generale e speciale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 8 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 36. - VALENTINI

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 127, relativo al funzionamento del corso di laurea in medicina veterinaria e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Il funzionamento del corso di laurea in medicina veterinaria e' limitato ai primi tre anni". Dopo l'art. 127 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' aggiunto il seguente nuovo art. 128. Art. 128. - Alla facolta' di medicina veterinaria sono annessi i seguenti istituti: Istituto di anatomia veterinaria sistematica e comparata; Istituto di zoologia; Istituto di chimica; Istituto di istologia generale e speciale.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 novembre 1973

Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 36. - VALENTINI

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