La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello statuto della Regione siciliana, è commisurato, per il quinquennio 1972-1976, all'85 per cento del gettito delle imposte di fabbricazione riscosse nella Regione stessa in ciascun anno finanziario.