LEGGE 8 novembre 1973, n. 736
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Limitatamente al finanziamento dei progetti predisposti per i settori di intervento di cui alle norme sul Fondo sociale europeo dai soggetti indicati dall'articolo 8 della decisione 1 febbraio 1971, n. 71/66 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea presentati entro il 31 dicembre 1973, possono essere erogati ai soggetti stessi, sentite le regioni interessate, contributi a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, mediante decreti del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Per esigenze formative connesse con le attribuzioni residue dello Stato di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, possono essere erogati, altresì, a carico della quota statale del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori e con le procedure negli stessi articoli indicate, contributi alle regioni e ad enti istituzionalmente preposti alla formazione professionale dei lavoratori la cui idoneità tecnica e organizzativa sia stata preventivamente accertata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 novembre 1973 LEONE RUMOR - BERTOLDI - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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