LEGGE 15 novembre 1973, n. 739
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è aggiunto il comma seguente: "Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per i colonnelli, già appartenenti allo stesso ruolo".
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