LEGGE 15 novembre 1973, n. 739

Type Legge
Publication 1973-11-15
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Dopo il primo comma della nota in calce alla tabella n. 1, annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, è aggiunto il comma seguente: "Per gli ufficiali di cui sopra, che rivestono il grado di generale di brigata, il limite di età è di due anni superiore a quello previsto per i colonnelli, già appartenenti allo stesso ruolo".

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.