DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1973, n. 743
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 97, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oculistica.
Scuola di specializzazione in oculistica
Art. 98. - Il corso di studi della scuola ha la durata di quattro anni. Il numero massimo degli iscritti e' di quindici per i 4 anni di corso.
Art. 99. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
Anatomia ed istologia dell'apparato oculare;
Nozioni di embriologia e genetica oculare;
Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
Nozioni di ottica fisiologica esame della refrazione;
Microbiologia ed igiene oculare.
2° Anno:
Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
Farmacologia oculare, terapia fisica;
Anatomia patologica oculare;
Patologia e clinica oculare (malattia delle palpebre e della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della selera).
3° Anno:
Patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma);
Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare; ortottica e pleottica;
Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
Tecnica operatoria (1ª parte).
4° Anno:
Neuroftalmologia;
Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare;
Tecnica operatoria (2ª parte).
Art. 100. - E' obbligatoria la frequenza in istituto, la partecipazione alle lezioni ed alle esercitazioni.
Alla fine di ogni anno gli iscritti, ottenuta firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie svolte durante l'anno.
Abbreviazioni di corso possono essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio del direttore della scuola, una particolare preparazione oftalmologica precedente alla iscrizione.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver sostenuto favorevolmente gli esami dei quattro anni, dovranno presentare e discutere una tesi scritta su un argomento di interesse oftalmologico, previamente concordato con il direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 51. - VALENTINI
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del "S. Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 97, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in oculistica. Scuola di specializzazione in oculistica Art. 98. - Il corso di studi della scuola ha la durata di quattro anni. Il numero massimo degli iscritti e' di quindici per i 4 anni di corso. Art. 99. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: Anatomia ed istologia dell'apparato oculare; Nozioni di embriologia e genetica oculare; Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari; Nozioni di ottica fisiologica esame della refrazione; Microbiologia ed igiene oculare. 2° Anno: Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmoscopia, perimetria, campimetria, adattometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia); Farmacologia oculare, terapia fisica; Anatomia patologica oculare; Patologia e clinica oculare (malattia delle palpebre e della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della selera). 3° Anno: Patologia e clinica oculare (malattia dell'uvea della retina, del nervo ottico e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalita' e dell'orbita, glaucoma); Anomalie e patologia della motilita' oculare e della visione binoculare; ortottica e pleottica; Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio; Tecnica operatoria (1ª parte). 4° Anno: Neuroftalmologia; Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali; Malattie professionali, infortunistica e medicina legale oculare; Tecnica operatoria (2ª parte). Art. 100. - E' obbligatoria la frequenza in istituto, la partecipazione alle lezioni ed alle esercitazioni. Alla fine di ogni anno gli iscritti, ottenuta firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie svolte durante l'anno. Abbreviazioni di corso possono essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio del direttore della scuola, una particolare preparazione oftalmologica precedente alla iscrizione. Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver sostenuto favorevolmente gli esami dei quattro anni, dovranno presentare e discutere una tesi scritta su un argomento di interesse oftalmologico, previamente concordato con il direttore della scuola.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 51. - VALENTINI
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