DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1973, n. 744

Type DPR
Publication 1973-09-26
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238; Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione della Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, in data 5 dicembre 1972; Visto il decreto ministeriale in data 12 ottobre 1972, con il quale la predetta Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, esercente il credito fondiario, e' stata autorizzata ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 30 marzo 1973; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: E' approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita' costituita presso la Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, esercente il credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.

LEONE LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 novembre 1973

Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 50. - VALENTINI

Schema Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere ed impianti-art. 1

Schema dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' istituita presso la Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane, con sede in Palermo. Art. 1. (Costituzione e sede) La Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, in conformita' all'autorizzazione accordatale con decreto del Ministro per il tesoro in data 12 ottobre 1972, ai sensi della legge 11 marzo 1958, n. 238, istituisce una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita', con separata gestione avente contabilita' e bilancio suoi propri. La sezione ha sede in Palermo presso il credito fondiario della Cassa di risparmio V.E., e svolge la propria attivita' nello stesso territorio in cui opera il credito fondiario predetto.

Schema Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere ed impianti-art. 2

Art. 2. (Mutui) Compito della sezione e' l'erogazione di mutui a favore di enti pubblici aventi giurisdizione nella sfera di competenza territoriale della sezione stessa, di consorzi, aziende autonome e societa' da tali enti costituiti, nonche' di imprese di nazionalita' italiana, operanti nella sfera di competenza predetta, che abbiano ottenuto dai suddetti enti concessioni relative ad opere pubbliche od impianti di pubblica utilita'. I mutui previsti dal comma precedente sono effettuati ai sensi degli [articoli 2](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art2), [3](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3) e [4 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art4). Si intendono comprese fra le garanzie di cui all'art. 2 della predetta legge, anche le cessioni di annualita' o di contributi, le delegazioni su cespiti delegabili ed ogni altra garanzia a carico dell'ente regione.

Schema Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere ed impianti-art. 3

Art. 3. (Emissione di obbligazioni) L'emissione di obbligazioni da parte della sezione e' disciplinata dalle norme stabilite dall'[art. 3 della legge 11 marzo 1958, n. 238](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1958-03-11;238~art3), e, per quanto in essa non previsto, dalle vigenti disposizioni sul credito fondiario.

Schema Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere ed impianti-art. 4

Art. 4. (Patrimonio) Il patrimonio della sezione e' formato dal fondo di dotazione e dalle riserve. Il fondo di dotazione e' costituito dalla somma di L. 5 miliardi assegnata dalla Cassa di risparmio V.E. Le riserve sono formate mediante l'accantonamento degli utili annuali secondo quanto stabilito dal successivo art. 9.

Schema Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere ed impianti-art. 5

Art. 5. (Amministrazione e rappresentanza) La sezione e' amministrata dal consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio V.E., il quale stabilisce le norme, condizioni e modalita' per lo svolgimento delle operazioni attive e passive, in conformita' delle disposizioni vigenti in materia. Legale rappresentante della sezione e' il presidente della Cassa di risparmio V.E. Per la firma dei contratti e di ogni altro atto della sezione sono applicabili, anche per quanto riguarda le operazioni nei rapporti con le conservatorie dei registri immobiliari, le disposizioni dello statuto della Cassa di risparmio V.E.

Schema Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere ed impianti-art. 6

Art. 6. (Controllo del collegio sindacale) La sezione e' sottoposta al controllo del collegio sindacale della Cassa di risparmio V.E., secondo le norme stabilite dallo statuto della Cassa medesima.

Schema Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere ed impianti-art. 7

Art. 7. (Personale e servizi) Per l'adempimento dei propri compiti la sezione si avvale del personale, dei servizi e delle dipendenze della Cassa di risparmio V.E., assumendo a proprio carico le spese relative al personale assegnatole e le altre spese generali e di amministrazione, nella misura che annualmente viene determinata dal consiglio di amministrazione.

Schema Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere ed impianti-art. 8

Art. 8. (Bilancio) L'esercizio della sezione si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio annuale viene compilato ed approvato secondo le modalita' previste per il bilancio della Cassa di risparmio V.E. dallo statuto della medesima.

Schema Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere ed impianti-art. 9

Art. 9. (Destinazione degli utili) Gli utili netti di ciascun esercizio sono ripartiti nel modo seguente: a) una quota non inferiore al 10% e' destinata alla formazione e all'incremento del fondo di riserva ordinario, fino a quando questo non abbia raggiunto un ammontare pari a un decimo del fondo di dotazione; b) una quota non superiore al 7% del fondo di dotazione viene corrisposta alla Cassa di risparmio V.E. a remunerazione del fondo stesso, che essa ha erogato; c) l'eventuale parte residua puo' essere destinata ad ulteriore aumento del fondo di riserva ordinario, ovvero alla costituzione di un fondo di riserva straordinario, secondo le deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione in armonia con le disposizioni vigenti in materia.

Schema Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere ed impianti-art. 10

Art. 10. (Scioglimento e liquidazione) In caso di scioglimento e liquidazione, la sezione sara' tenuta a restituire, sulle proprie attivita', il fondo di dotazione assegnatole dalla Cassa di risparmio V.E.; l'eventuale esubero sara' devoluto ad aumento delle riserve della Cassa stessa.

Schema Statuto sezione autonoma per il finanziamento di opere ed impianti-art. 11

Art. 11. (Rinvio) Per tutto quanto non e' previsto nel presente statuto si osserveranno le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore, nonche' quelle del vigente statuto della Cassa di risparmio V.E. in quanto compatibili. Visto, il Ministro per il tesoro LA MALFA

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