LEGGE 22 ottobre 1973, n. 751
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Tunisia per evitare la doppia imposizione sui redditi provenienti dall'esercizio di navi e aeromobili, conclusa a Tunisi il 20 novembre 1969.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 3 della Convenzione stessa.
LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - PRETI - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convention
ALLEGATO Convention entre l'Italie et la Tunisie pour eviter la double imposition des revenus provenant de l'exploitation des navires et aeronefs. Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua francese qui sopra riportato. CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA TUNISIA PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DI NAVI ED AEROMOBILI. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare la doppia imposizione sui redditi derivanti dall'esercizio di navi ed aeromobili in traffico internazionale, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente accordo 1) L'espressione "Esercizio di navi ed aeromobili" significa esercizio di attivita' professionale di trasporto per via marittima ed aerea di persone, animali, merce e posta, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili per il trasporto di passeggeri e merci; detto esercizio puo' essere effettuato da esercenti, proprietari, conduttori o locatari di navi o aeromobili. 2) L'espressione "Imprese tunisine" significa lo Stato tunisino gli enti pubblici tunisini sia a carattere nazionale, che regionale o comunale le persone fisiche residenti in Tunisia e non residenti in Italia le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi tunisine ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica tunisina. 3) L'espressione "Imprese italiane" significa lo Stato italiano gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale le persone fisiche residenti in Italia e non in Tunisia le societa' di capitali e di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio della Repubblica italiana. 4) L'espressione "Imposte dirette" significa le imposte che, conformemente alla legislazione dei due Stati, sono prelevate direttamente sui redditi (redditi netti o lordi) o sul patrimonio, sia per conto degli Stati contraenti, sia per conto delle regioni, province, governatorati e comuni anche sotto forma di sovrimposta. 5) Sono considerate imposte dirette ai sensi del presente accordo a) per quanto concerne la legislazione tunisina l'imposta sulle licenze l'imposta sui redditi derivanti da attivita' non di natura commerciale l'imposta sui redditi derivanti da capitali mobiliari le imposte comunali; b) per quanto concerne la legislazione italiana l'imposta sui redditi da ricchezza mobile l'imposta sulle societa' le imposte riscosse a beneficio di collettivita' locali e gravanti sui redditi.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1) Le imposte dirette dovute sui redditi derivanti dall'esercizio di navi ed aeromobili in traffico internazionale saranno riscosse solamente nello Stato nel cui territorio si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa, a condizione che le navi battano la bandiera di detto Stato o che gli aeromobili ne posseggano la nazionalita'. 2) Le precedenti disposizioni si applicano anche a favore delle imprese italiane e di quelle tunisine di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune di "pool", ad un esercizio in comune o ad un ente internazionale d'esercizio, nel limite dei redditi di dette imprese.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Il presente accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica: esso si applichera' ai redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dalla data della firma della presente Convenzione.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Il presente accordo restera' in vigore a tempo indeterminato ma potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante il preavviso scritto di sei mesi; in questa ipotesi, esso cessera' di avere effetto dopo il 1 gennaio successivo alla scadenza dei sei mesi. IN FEDE DI CHE, i rispettivi Plenipotenziari hanno apposto la loro firma in calce alla presente Convenzione e vi hanno impresso il proprio sigillo. FATTO a Tunisi il 20 novembre 1969 in duplice esemplare. (seguono le firme) Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
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