LEGGE 1 novembre 1973, n. 763
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le merci di origine e di provenienza dalla Libia, elencate nell'annessa tabella e importate a dazio sospeso nel periodo 1 gennaio 1968 - 31 dicembre 1968, sono esenti dai dazi doganali entro i limiti dei quantitativi indicati, per ciascuna di dette merci, nella tabella stessa.
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