LEGGE 15 novembre 1973, n. 765
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le spese occorrenti per l'espletamento di istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi relativi a domande per concessioni, riconoscimenti, licenze, autorizzazioni e nulla osta previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di utilizzazione di acque superficiali e sotterranee, di spiagge e pertinenze lacuali, di dighe di ritenuta, di linee elettriche, di opere di bonifica e miglioramento fondiario e, in generale, di tutela e di polizia idraulica fluviale sono a carico del richiedente. Tra le spese di cui al precedente comma sono comprese le indennità di missione spettanti in forza della legge 15 aprile 1961, n. 291.
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