LEGGE 15 novembre 1973, n. 772
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale, con allegato, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 34 della convenzione medesima.
LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convention
ALLEGATO Convention europeenne pour la surveillances des personnes comdamnees ou liberees sous condition Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella Convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato. Convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale PREAMBOLO Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione, Considerando che scopo del Consiglio d'Europa e' la realizzazione di una piu' stretta unione fra i suoi Membri; Confermando la loro volonta' di collaborare nella lotta contro la criminalita'; Considerando che a tale scopo il loro compito, per ogni decisione emanata da una delle Parti e' quello di assicurare sul territorio delle altre Parti, sia la riabilitazione sociale delle persone condannate o liberate con la condizionale, che l'esecuzione della condanna nel caso in cui non vengano soddisfatte le condizioni prescritte; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. Le Parti contraenti si impegnano, in conformita' delle seguenti disposizioni, a prestarsi reciprocamente la assistenza necessaria alla riabilitazione sociale delle persone di cui all'articolo 2. Detta assistenza consiste in una sorveglianza dei condannati da effettuarsi sia mediante l'adozione di misure atte a facilitarne la riabilitazione e il riadattamento alla vita sociale che mediante il controllo della loro condotta al fine di permettere, ove occorra, sia l'emanazione di una sentenza sia l'esecuzione di una sentenza gia' emanata. 2. Le Parti contraenti daranno esecuzione, in conformita' delle disposizioni che seguono, alla pena o alla misura di sicurezza comportanti privazione della liberta', pronunciate contro il condannato e la cui applicazione era stata sospesa.
Convenzione-art. 2
Articolo 2 1. Ai sensi della presente Convenzione, il termine "condannato" indica qualsiasi individuo il quale sul territorio di una delle Parti contraenti sia stato oggetto: a) di una condanna giudiziaria accompagnata da una sospensione condizionale della pena; b) di una condanna comportante privazione della liberta', emanata, in tutto o in parte, con la condizionale, sia al momento della condanna, che successivamente. 2. Negli articoli che seguono, il termine "condanna" indica le decisioni prese in base ai sottoparagrafi a) e b) del precedente paragrafo 1.
Convenzione-art. 3
Articolo 3 Le decisioni di cui all'articolo 2 debbono essere definitive ed esecutorie.
Convenzione-art. 4
Articolo 4 Il reato sul quale viene basata una richiesta in base all'articolo 5 deve essere un reato punibile sia dalla legge dello Stato richiedente che da quella dello Stato richiesto.
Convenzione-art. 5
Articolo 5 1. Lo Stato che ha pronunciato la condanna puo' chiedere allo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale: a) di assicurare soltanto la sorveglianza in base al titolo II; b) di assicurare la sorveglianza e di procedere eventualmente all'esecuzione della condanna in base ai titoli II e III; c) di assicurare la completa applicazione della condanna in base alle disposizioni del titolo IV. 2. Lo Stato richiesto e' tenuto, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, a dar seguito a tale richiesta. 3. Se lo Stato richiedente ha formulato una delle richieste di cui al precedente paragrafo 1 e se lo Stato richiesto ritiene preferibile, nella fattispecie, utilizzare una delle altre possibilita' previste nel presente paragrafo, lo Stato richiesto puo' rifiutarsi di aderire a tale richiesta, dichiarandosi nello stesso tempo pronto a dar seguito ad un'altra richiesta da esso indicata.
Convenzione-art. 6
Articolo 6 A richiesta dello Stato che ha pronunciato la condanna, la sorveglianza, l'esecuzione della stessa o la sua completa applicazione di cui all'articolo precedente, sono assicurate dallo Stato sul territorio del quale il condannato stabilisce la propria residenza abituale.
Convenzione-art. 7
Articolo 7 1. La sorveglianza, l'esecuzione o la completa applicazione verranno negate: a) se esse sono considerate dallo Stato richiesto come di natura tale da lederne la sovranita', la sicurezza, i principi fondamentali del suo ordinamento giuridico o suoi altri interessi essenziali; b) allorche' la condanna motivante la richiesta di cui all'articolo 5 e' basata su fatti che sono stati giudicati in ultima istanza dallo Stato richiesto; c) allorche' lo Stato richiesto considera i fatti che hanno motivato la condanna sia come un reato politico sia come un reato connesso ad un reato politico sia infine come un reato esclusivamente militare; d) allorche' la sanzione sia caduta in prescrizione in base alla legge dello Stato richiedente o a quella dello Stato richiesto; e) allorche' l'autore del reato beneficia di un'amnistia o di un provvedimento di grazia nello Stato richiedente o nello Stato richiesto. 2. La sorveglianza, l'esecuzione o la completa applicazione possono essere negate: a) allorche' le Autorita' competenti dello Stato richiesto hanno deciso di non intentare procedimenti o di metter fine ai procedimenti gia' iniziati per gli stessi fatti; b) allorche' i fatti motivanti la condanna sono gia' oggetto di procedimenti nello Stato richiesto; c) allorche' la richiesta concerne una condanna pronunciata in contumacia; d) allorche' lo Stato richiesto ritiene che la condanna sia incompatibile con i principi che regolano l'applicazione del proprio diritto penale, ed in particolare se, a motivo dell'eta', l'autore del reato non avrebbe potuto essere condannato dallo Stato richiesto. 3. Nel caso di reati contro le leggi fiscali, la sorveglianza e l'esecuzione hanno luogo, alle condizioni previste dalla presente Convenzione, soltanto se e' stato cosi' deciso dalle Parti contraenti per ciascun reato o categorie di reati.
Convenzione-art. 8
Articolo 8 Qualora sia ritenuto necessario, lo Stato richiedente e lo Stato richiesto si terranno reciprocamente informati di qualsiasi circostanza avente conseguenze sulla attuazione delle misure di sorveglianza sul territorio dello Stato richiesto o sull'esecuzione della condanna in tale Stato.
Convenzione-art. 9
Articolo 9 Lo Stato richiesto informa senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla richiesta di quest'ultimo. Qualsiasi diniego totale o parziale dovra' essere motivato dallo Stato richiesto.
Convenzione-art. 10
Articolo 10 Lo Stato richiedente rende note allo Stato richiesto le condizioni imposte al condannato e, se esistono, le misure di sorveglianza alle quali quest'ultimo deve uniformarsi durante il periodo di sospensione condizionale della pena.
Convenzione-art. 11
Articolo 11 1. Nel soddisfare la richiesta dello Stato richiedente, lo Stato richiesto, se necessario, adeguera' le misure di sorveglianza prescritte alla propria legislazione. 2. In nessun caso le misure di sorveglianza applicate dallo Stato richiesto possono essere piu' severe, per natura e durata, di quelle prescritte dallo Stato richiedente.
Convenzione-art. 12
Articolo 12 Allorche' lo Stato richiesto accetta di assicurare la sorveglianza dovra' adottare le misure seguenti: 1. Informare senza indugio lo Stato richiedente del seguito dato alla sua richiesta; 2. Assicurare la collaborazione delle autorita' o degli organismi che, sul proprio territorio, sono responsabili della sorveglianza e dell'assistenza dei condannati; 3. Informare lo Stato richiedente di tutti i provvedimenti adottati e della loro applicazione.
Convenzione-art. 13
Articolo 13 Nel caso in cui il condannato divenga oggetto di una revoca della condizionale di cui all'articolo 2, o perche' sottoposto a procedimento o a condanna per un nuovo reato, ovvero perche' inadempiente agli obblighi impostigli, le informazioni necessarie vengono fornite d'ufficio e senza indugio allo Stato richiedente dallo Stato richiesto.
Convenzione-art. 14
Articolo 14 Allo scadere del periodo di sorveglianza, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto fornisce a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie.
Convenzione-art. 15
Articolo 15 Lo Stato richiedente e' il solo competente a giudicare, tenuto conto delle informazioni e dei pareri forniti dallo Stato richiesto, se il condannato ha adempiuto o meno gli obblighi che gli erano stati imposti e, sulla base di tale apprezzamento, ad adottare ulteriori misure previste dalla propria legislazione. Esso informa lo Stato richiesto della propria decisione.
Convenzione-art. 16
Articolo 16 Dopo la revoca della sospensione condizionale da parte dello Stato richiedente e su domanda di detto Stato, competera' allo Stato richiesto di dare esecuzione alla condanna.
Convenzione-art. 17
Articolo 17 L'esecuzione avviene in conformita' della legge dello Stato richiesto, previa verifica dell'autenticita' della richiesta di esecuzione e della sua compatibilita' con le condizioni fissate dalla presente Convenzione.
Convenzione-art. 18
Articolo 18 Lo Stato richiesto trasmette in tempo utile allo Stato richiedente un documento attestante l'esecuzione della condanna.
Convenzione-art. 19
Articolo 19 Lo Stato richiesto sostituisce, ove occorra, alla sanzione inflitta nello Stato richiedente, la pena o la misura prevista dalla propria legge per un reato analogo. Tale pena o misura corrisponde, per sua natura, nella misura massima possibile a quella inflitta dalla condanna da eseguire. Essa non puo' eccedere il massimo previsto dalla legge dello Stato richiesto, ne' essere piu' severa, per natura e durata, della pena inflitta dallo Stato richiedente.
Convenzione-art. 20
Articolo 20 Lo Stato richiedente non puo' piu' adottare alcuna delle misure di esecuzione richieste, a meno che un rifiuto o una impossibilita' di esecuzione gli siano stati notificati dallo Stato richiesto.
Convenzione-art. 21
Articolo 21 Lo Stato richiesto e' competente in materia di liberta' condizionata. Il diritto di grazia puo' essere esercitato sia dallo Stato richiedente che dallo Stato richiesto.
Convenzione-art. 22
Articolo 22 Lo Stato richiedente comunica allo Stato richiesto la sentenza di cui chiede la completa applicazione.
Convenzione-art. 23
Articolo 23 1. Lo Stato richiesto adegua la pena o la misura inflitta alla propria legislazione penale come se la condanna fosse stata pronunciata per lo stesso reato commesso nel proprio territorio. 2. La pena inflitta nello Stato richiesto non puo' essere piu' severa di quella inflitta nello Stato richiedente.
Convenzione-art. 24
Articolo 24 Lo Stato richiesto garantisce la completa applicazione della sentenza in tal modo adeguata come se si trattasse di una sentenza pronunciata dai propri organi giudiziari.
Convenzione-art. 25
Articolo 25 L'accettazione da parte dello Stato richiesto di una domanda formulata in conformita' del presente titolo estingue il diritto di eseguire la condanna nello Stato richiedente.
Convenzione-art. 26
Articolo 26 1. Ogni richiesta di cui all'articolo 5 deve essere formulata per iscritto. Detta richiesta dovra' indicare: a) l'autorita' che l'ha emanata; b) l'oggetto; c) l'identita' del condannato ed il suo luogo di residenza nello Stato richiesto. 2. La richiesta di sorveglianza sara' accompagnata dall'originale o da una copia autentica della decisione contenente le ragioni che hanno motivato la sorveglianza e quelle che fissano le misure alle quali viene sottoposto il condannato. Detto documento deve attestare il carattere esecutivo della decisione e delle misure di sorveglianza prescritte. Precisera' inoltre, nella misura del possibile, le circostanze del reato che ha motivato la decisione relativa alla sorveglianza, il tempo ed il luogo nel quale e' stato commesso il reato, la sua qualificazione giuridica e, ove occorra, la durata della pena da eseguire. Fornira' inoltre tutte le informazioni del caso sulla natura e durata delle misure di sorveglianza di cui e' richiesta l'applicazione. Conterra' infine riferimenti alle disposizioni di legge applicabili nonche' le informazioni necessarie circa la personalita' del condannato e la sua condotta nello Stato richiedente prima e dopo la pronunzia della decisione di sorveglianza. 3. La richiesta di esecuzione sara' accompagnata dall'originale o da una copia autentica della decisione che attesti la revoca della sospensione condizionale della condanna o della sua esecuzione nonche' del provvedimento di condanna. Il carattere esecutivo delle predette due decisioni sara' certificato nella forma prescritta dalla legge dello Stato che le ha pronunciate. Allorche' il provvedimento da eseguire ne sostituisce uno emesso in precedenza senza contenere l'esposizione dei fatti, dovra' essere allegata una copia autentica del provvedimento contenente detta esposizione. 4. La richiesta di una completa applicazione della condanna sara' accompagnata dai documenti di cui al precedente paragrafo 2.
Convenzione-art. 27
Articolo 27 1. La richiesta sara' indirizzata dal Ministero della giustizia dello Stato richiedente al Ministero della giustizia dello Stato richiesto. La risposta verra' trasmessa con la stessa procedura. 2. Le comunicazioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione verranno scambiate sia col procedimento indicato al paragrafo 1 del presente articolo, che direttamente tra le autorita' delle Parti contraenti. 3. Nei casi urgenti, le comunicazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo potranno essere trasmesse tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). 4. Ogni Parte contraente puo', mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, rendere noto che essa intende derogare alle norme di trasmissione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.
Convenzione-art. 28
Articolo 28 Qualora lo Stato richiesto ritenga che le informazioni fornite dallo Stato richiedente sono insufficienti per permettergli l'applicazione della presente Convenzione, richiedera' le informazioni supplementari ritenute necessarie. Esso puo' fissare un termine per l'ottenimento di dette informazioni.
Convenzione-art. 29
Articolo 29 1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, non sara' richiesta la traduzione delle richieste e dei documenti allegati, ne' di qualsiasi altro documento concernente l'applicazione della presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente potra', al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, riservarsi la facolta' di esigere che le richieste e i documenti allegati le siano inviati accompagnati, sia da una traduzione nella lingua di detta Parte, che da una traduzione in una qualsiasi delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa o nella lingua, fra quelle menzionate, che essa indichera'. Le altre Parti contraenti potranno invocare il trattamento di reciprocita'. 3. Il presente articolo non pregiudica in alcun modo le disposizioni relative alla traduzione delle richieste e dei documenti allegati, contenute negli accordi o nelle intese in vigore o da concludere fra due o piu' Parti contraenti.
Convenzione-art. 30
Articolo 30 Gli atti e i documenti trasmessi in applicazione della presente Convenzione saranno esenti da qualsiasi legalizzazione.
Convenzione-art. 31
Articolo 31 Lo Stato richiesto e' competente a percepire su domanda dello Stato richiedente, il rimborso delle spese del processo e dell'emanazione della sentenza sopportate da quest'ultimo Stato. Se lo Stato richiesto procede a tale riscossione, sara' tenuto a rimborsare allo Stato richiedente unicamente gli onorari degli esperti che ha percepiti.
Convenzione-art. 32
Articolo 32 Le spese di sorveglianza e di esecuzione incorse nello Stato richiesto non vengono rimborsate.
Convenzione-art. 33
Articolo 33 La presente Convenzione non pregiudica in alcun modo le disposizioni di pubblica sicurezza relative agli
Convenzione-art. 34
Articolo 34 1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni altro Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, tre mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.
Convenzione-art. 35
Articolo 35 1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.
Convenzione-art. 36
Articolo 36 1. Ogni Parte contraente, al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, potra' designare il territorio o i territori ai quali verra' applicata la presente Convenzione. 2. Ogni Parte contraente, all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione o in ogni altro momento successivo, potra' estendere la applicazione della presente Convenzione mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui esso curi le relazioni internazionali o in nome del quale sia autorizzata a stipulare. 3. Ogni dichiarazione fatta ai sensi del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in detta dichiarazione, alle condizioni previste dall'articolo 39 della presente Convenzione.
Convenzione-art. 37
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