LEGGE 8 novembre 1973, n. 773
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 6, le restituzioni previste all'esportazione dei prodotti dell'industria meccanica dalla legge 5 luglio 1964, n. 639, non si applicano ai prodotti esportati verso i Paesi membri della Comunità economica europea.
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