LEGGE 8 novembre 1973, n. 775
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Per esigenze di servizio di carattere eccezionale il Ministro per le finanze, con proprio decreto da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, può disporre che alcuni degli adempimenti previsti per il servizio di verifica e riscontro del lotto siano temporaneamente affidati ad intendenze di finanza diverse da quelle di competenza. Il provvedimento di cui al precedente comma deve specificare le operazioni demandate, i periodi estrazionali considerati e indicare le modalità da osservarsi dalle intendenze di finanza interessate per il regolare espletamento delle operazioni anzidette. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 novembre 1973 LEONE RUMOR - COLOMBO - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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