DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 settembre 1973, n. 791

Type DPR
Publication 1973-09-20
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia, che all'art. 13 conferisce delega al Governo per l'emanazione di norme per l'effettuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia;

Sentita la regione Veneto;

Visto il parere della Commissione parlamentare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione della normativa

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, relativi alle zone ed agli immobili destinati dagli strumenti urbanistici comunali, primari ed attuativi, a restauro e risanamento conservativo, sono effettuati secondo le disposizioni contenute nel presente decreto. In ogni caso le norme relative agli interventi di restauro e risanamento conservativo si applicano agli immobili di interesse monumentale, storico, artistico ed ai complessi di immobili di cui al successivo art. 5. Fino all'approvazione del piano regolatore del comune, ai fini del primo comma e' considerato perimetro del centro storico di Chioggia quello indicato nell'allegata planimetria in scala 1: 10.000 vistata dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 2

Restauro e risanamento conservativo

Nelle zone sugli immobili e nei complessi di cui agli articoli 1 e 5 sono consentiti interventi intesi al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto storico, nel suo insieme e nelle singole unita' edilizie. A scala urbana, tali interventi sono diretti: a) a conservare il tessuto urbano nel rispetto dell'ambiente edilizio, delle aree libere, del sistema dei canali e degli spazi pubblici e privati; b) a conservare il tessuto edilizio nel rispetto dei lavori storici, architettonici, ambientali, costruttivi, tipologici e formali; c) a ripristinare le parti urbanistiche alterate; d) ad assicurare al patrimonio edilizio idonee condizioni statiche, nonche' sufficienti condizioni di igiene e di salubrita'; e) a reperire immobili e spazi da destinare agli usi pubblici, alle attivita' collettive ed ai servizi sociali. Le operazioni di restauro e di risanamento conservativo devono assicurare la salvaguardia ed il recupero dell'ambiente urbano, unitariamente considerato, anche in ordine al mantenimento delle destinazioni residenziali e di quelle commerciali ed artigianali alle prime connesse. Coerentemente con le finalita' connesse al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto urbano, sono consentite demolizioni esclusivamente di edifici o di loro parti, di epoca recente, in condizioni statiche precarie e che non si adeguino al tessuto edilizio circostante; eventuali ricostruzioni debbono rispettare i caratteri costruttivi e tipologici dell'ambiente preesistente. Le aree risultanti dalle demolizioni debbono essere utilizzate in ordine di priorita' per: i servizi pubblici di zona; il soddisfacimento degli standard urbanistici; i servizi connessi alla viabilita' acquea. Le aree libere debbono restare inedificate, salva la loro eccezionale utilizzazione per i servizi di cui al comma precedente. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sugli edifici debbono assicurare la conservazione della totalita' degli assetti costruttivi tipologici e formali che nel tempo hanno caratterizzato ciascun edificio e, in particolare, debbono essere volti: a) alla conservazione integrale delle strutture storiche superstiti; b) al ripristino delle parti distrutte ma necessarie all'integrita' dell'edificio; c) all'eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte in contrasto con l'ambiente, ripristinando il sistema degli spazi liberi esterni ed interni che formano parte integrante dell'edificio. Sono consentite destinazioni d'uso compatibili con le caratteristiche formali, tipologiche, costruttive e strutturali e con l'ambiente circostante. Sono eccezionalmente consentiti accorpamenti di piu' unita' o cellule abitative, qualora lo richieda una piu' adeguata utilizzazione funzionale ai fini residenziali, sempre che siano effettuati all'interno di ogni unita' fabbricativa architettonicamente configurata e l'intervento non comporti alterazioni sostanziali della struttura tipologica e costruttiva caratterizzante l'organismo edilizio. In ogni caso, gli interventi di restauro e risanamento conservativo debbono assicurare - salvo diversa determinazione motivata dal soprintendente ai monumenti - la conservazione: a) della veste architettonica esterna con particolare riguardo agli infissi, che vanno eventualmente sostituiti con materiali tradizionali ed agli intonaci che debbono essere risarciti con malta e tinte analoghe a quelle originarie; b) della struttura portante in quanto associata al carattere tipologico dell'edificio; c) dei solai, che possono essere sostituiti, senza modificazione della quota di calpestio, con strutture aventi gli stessi requisiti di quelle precedenti; d) delle coperture a tetto ed a terrazza che debbono restare alla stessa quota; e) delle scale interne, ogni qualvolta queste costituiscano elemento caratterizzante del tipo edilizio; f) delle porte, delle finestre e delle altre aperture che vanno ricondotte alle forme tradizionali. E' consentito procedere, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei precedenti commi, al riordino ed alla installazione di: canne fumarie; impianti generali, quali impianto idrico, di riscaldamento, di ascensore e simili; servizi interni, quali bagni e cucine anche con aereazione artificiale; impianti tecnologici di servizio.

Art. 3

Programmi di intervento

Per l'attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo i comuni di Venezia e Chioggia predispongono programmi annuali o pluriannuali, non superiori comunque a tre anni, nei quali, tra l'altro, sono indicati: 1) le priorita' da osservare nell'attuazione dei piani particolareggiati, tenendo presente la necessita' di assegnare la precedenza alle zone urbane dove il degrado degli immobili si accompagna a prevalenza di ceti a basso reddito; 2) le fasi di attuazione degli interventi relativi alle infrastrutture ed ai servizi; 3) i comparti nei quali si intende intervenire precisando, con adeguata motivazione: a) quelli in cui il comune, per ragioni di preminente interesse pubblico, intende intervenire direttamente, acquisendo le aree e gli edifici mediante occupazione temporanea; b) quelli in cui e' previsto l'intervento da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio;. 4) gli interventi riguardanti gli immobili di interesse storico, artistico, monumentale e di uso pubblico, tenendo conto delle richieste dei soggetti interessati e della priorita' di cui al successivo art. 28; 5) i modi per assicurare, nell'ambito del centro storico, sedi sostitutive per l'abitazione nonche' per lo svolgimento delle attivita' commerciali, artigianali e di servizio, durante la esecuzione dei lavori di restauro e risanamento conservativo; 6) la spesa presunta, in relazione ai tipi di intervento, ed i mezzi finanziari necessari per l'attuazione del programma. I programmi di intervento sono adottati con deliberazione del consiglio comunale. La deliberazione e' depositata nella segreteria comunale per 15 giorni, durante i quali chiunque ha facolta' di prenderne visione. L'effettuato deposito e' reso noto mediante avviso da affiggere all'albo pretorio e da pubblicare sui giornali locali. Entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di deposito, chiunque puo' presentare osservazioni in merito al programma. Con la deliberazione di approvazione del programma il comune si pronuncia sulle osservazioni presentate. Il primo programma e' approvato entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I programmi successivi sono approvati almeno quattro mesi prima della scadenza del programma vigente. Qualora il comune non provveda nei termini suddetti, il presidente del magistrato alle acque assegna un ulteriore termine, non superiore a tre mesi, trascorso inutilmente il quale, provvede direttamente alla formazione del programma.

Art. 4

Subordinazione degli interventi ai piani particolareggiati - Interventi urgenti

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono subordinati alla formazione ed approvazione dei piani particolareggiati. Prima dell'approvazione dei piani particolareggiati sono consentiti, su conforme parere della commissione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171, interventi di restauro conservativo sugli immobili gia' notificati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e sugli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico inclusi negli elenchi di cui al successivo art. 5. Il comune, previo parere favorevole della commissione per la salvaguardia di Venezia, puo' autorizzare nel campo dell'edilizia minore, prima dell'approvazione del piano particolareggiato, interventi urgenti e non differibili intesi ad eliminare situazioni di pericolo di crollo, con il divieto di qualsiasi alterazione delle strutture interne ed esterne degli edifici, nonche' interventi che, sempre nel rispetto di dette strutture, siano intesi a dotare gli edifici stessi dei servizi igienici e dei necessari impianti tecnologici ovvero ad effettuare la manutenzione ordinaria degli edifici. La realizzazione di tali interventi non comporta esclusione dell'edificio dal comparto e dalle sue prescrizioni. Dopo l'adozione dei piani particolareggiati, gli interventi di cui al secondo e terzo comma sono effettuati con l'osservanza del piano adottato.

Art. 5

Individuazione degli edifici e dei complessi di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soprintendente ai monumenti provvede a formare un elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, ed a trasmetterlo per l'approvazione al Ministro per la pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, entro i successivi 30 giorni. Il decreto e' pubblicato mediante affissione all'albo comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati. Agli effetti di quanto stabilito al secondo comma dell'art. 1, l'individuazione degli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico puo' essere fatta per complessi di immobili definiti da perimetri riferiti al tracciato di strade, piazze o canali. In tali complessi sono inclusi anche edifici che, pur non avendo singolarmente interesse monumentale, storico ed artistico, fanno parte di ambienti da tutelare nel loro insieme in relazione alle finalita' di cui all'art. 1 dalla legge 16 aprile 1973, n. 171. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4, secondo comma, per il restauro conservativo di singoli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, gli interventi di restauro e risanamento conservativo da effettuarsi nei suddetti complessi di immobili sono subordinati all'approvazione dei piani particolareggiati da attuarsi sulla base di comparti edificatori. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto i comuni di Venezia e di Chioggia provvedono alla formazione di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro lo stesso termine, nei rispettivi albi comunali. Ai fini del presente decreto sono considerati edifici di uso pubblico, oltre quelli facenti parte del demanio ovvero del patrimonio indisponibile dello Stato e degli enti territoriali, gli immobili che appartengono ad enti pubblici e siano destinati a sede di uffici pubblici ovvero a pubblico servizio, nonche' gli edifici di culto.

Art. 6

Comparti

I comparti sono formati da complessi di immobili, - esattamente delimitati, costituenti organismi unitari ai fini della sistemazione urbanistica, della progettazione edilizio-architettonica e dell'attuazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo. Nella formazione dei comparti debbono essere osservate le indicazioni del piano particolareggiato e le disposizioni di cui al precedente art. 2, relative alla disciplina degli interventi di restauro e di risanamento conservativo.

Art. 7

Elaborati del progetto di comparto

Il progetto di comparto e' costituito dagli elaborati riguardanti: 1) l'inserimento del comparto nel circostante tessuto urbanistico-edilizio; 2) l'analisi della struttura urbanistica del comparto; 3) l'individuazione degli organismi edilizi-tipo e delle relative aggregazioni con lo schema dell'attuale utilizzazione funzionale; 4) la classificazione tipologica degli edifici; 5) lo schema dell'attuale utilizzazione distributiva e funzionale di ciascun edificio, con l'indicazione delle attuali utilizzazioni d'uso; 6) il rilevamento delle condizioni igienico-sanitarie, nonche' di quelle statiche degli elementi costruttivi sia verticali che orizzontali, comprese la copertura e le fondazioni; 7) le previsioni di intervento contenenti, fra l'altro, le seguenti indicazioni: eventuali modifiche delle destinazioni d'uso, spazi riservati ad uso collettivo e a impianti di interesse pubblico; aree libere e loro utilizzazioni; elementi di collegamento orizzontali e verticali; 8) l'individuazione del comparto su mappe catastali; 9) gli elenchi catastali delle proprieta'; 10) l'indicazione della quota percentuale di pertinenza di ciascun proprietario; 11) il rilievo analitico degli immobili, con la specificazione dei materiali e degli elementi cromatici; 12) il progetto di restauro e risanamento conservativo delle singole unita' edilizie tipologicamente definite, costituito da piante, prospetti esterni ed interni e sezioni trasversali e longitudinali, con l'indicazione anche degli interventi statici sugli elementi strutturali; 13) il progetto degli impianti e dei servizi tecnologici; 14) l'analisi dei costi per l'attuazione del progetto e la ripartizione della spesa tra i proprietari; 15) la relazione tecnica.

Art. 8

Redazione del progetto di comparto

Il progetto del comparto e' formato dal comune nei casi di intervento diretto di cui all'art. 3, n. 3), lettera a), e dai proprietari singoli, qualora abbiano la proprieta' dell'intero comparto, ovvero riuniti in consorzio nei casi previsti dall'art. 3, n. 3), lettera b). In tale ultima ipotesi, il sindaco, in assenza di iniziative da parte del proprietario singolo o del consorzio, li invita formalmente a redigere il progetto di comparto, assegnando per la presentazione degli elaborati un termine non inferiore a quattro e non superiore a otto mesi, a secondo dell'ampiezza del comparto e della complessita' della progettazione. Il proprietario o il consorzio dichiarano entro 30 giorni se intendono effettuare la progettazione. In caso di mancato accoglimento dello invito o di ritardo nella presentazione degli elaborati, il sindaco - previa assegnazione, ove lo ritenga opportuno, di un ulteriore breve termine per detta presentazione - dispone la progettazione di ufficio stabilendo le modalita' per l'accollo della relativa spesa ai proprietari interessati. Ai fini dell'attuazione degli interventi previsti nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettera b), possono essere indicati, in sede di progetto, settori del comparto medesimo aventi dimensioni non inferiori, comunque, ad un edificio, la cui attuazione puo' essere affidata dal consorzio ai singoli proprietari.

Art. 9

Approvazione del progetto di comparto

Il progetto del comparto di restauro e risanamento conservativo e' approvato con deliberazione del consiglio comunale, sentita la soprintendenza ai monumenti, la quale si pronunzia entro il termine di 60 giorni dall'invio del progetto. Trascorso inutilmente detto termine, il comune e' autorizzato a deliberare. Prima di procedere alla completa progettazione del comparto, i proprietari possono chiedere al sindaco la approvazione di uno stralcio del progetto composto dagli elaborati di cui ai numeri da 1) a 8) dell'art. 7 e da una relazione illustrativa contenente, tra l'altro, l'indicazione della spesa di massima necessaria per l'esecuzione delle opere. Il sindaco, su conforme parere della giunta comunica le determinazioni comunali all'istante entro trenta giorni dalla relativa richiesta, sentita la soprintendenza ai monumenti. Questa fa conoscere il proprio parere al sindaco entro 20 giorni dalla presentazione degli elaborati.

Art. 10

Licenza edilizia

Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, da qualunque soggetto effettuati, sono autorizzati con licenza edilizia rilasciata dal sindaco, su conforme parere della commissione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 171. Ai fini del rilascio delle singole licenze edilizie sono vincolanti oltre le indicazioni del piano particolareggiato, le previsioni e prescrizioni del comparto. Nella licenza edilizia sono stabiliti i termini di inizio e di ultimazione dei lavori in conformita' alle norme del regolamento edilizio.

Art. 11

Interventi di restauro e di risanamento conservativo e soggetti abilitati ad eseguirli

Gli interventi di cui al presente decreto sono effettuati: a) dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica, di cui al successivo art. 12, sulla base della concessione deliberata dai comuni, per l'attuazione degli interventi nei comparti e nei casi di cui all'art. 3, n. 3), lettera a), del presente decreto; nei casi di cui all'articolo 3, n. 3), lettera b), quando il proprietario che ha la proprieta' dell'intero comparto dichiari che non intende procedere alla realizzazione dell'intervento, ovvero i proprietari non si riuniscano in consorzio; quando i, proprietari del comparto non provvedano, nei termini stabiliti, alla esecuzione dei lavori; b) dal comune o dalle aziende a prevalente partecipazione pubblica per gli interventi di cui al successivo art. 25; c) dai consorzi di proprietari ovvero da proprietari che hanno singolarmente la proprieta' dell'intero comparto, per gli interventi nei comparti di cui all'art. 3, n. 3), lettera b); d) da singoli proprietari per gli interventi nell'ambito dei comparti di cui all'ultimo comma dell'art. 8, per gli interventi urgenti di cui all'art. 4 e per i particolari interventi di cui al successivo art. 15; e) dagli enti pubblici e dai privati per il restauro ed il risanamento conservativo degli immobili di interesse monumentale, storico, artistico e di uso pubblico; f) dagli enti pubblici per il patrimonio edilizio di propria pertinenza.

Art. 12

Aziende a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione degli interventi

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.