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LEGGE 10 dicembre 1973, n. 804

Current text a fecha 2012-03-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è soppressa. È altresì soppressa per i tenenti-colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle forze armate e dei corpi di polizia anzidetti la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536. Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli e generali devono intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.