La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Salvo quanto stabilito per i tenenti colonnelli, e gradi corrispondenti, dal successivo articolo 5, la promozione nella posizione di a disposizione prevista dalle vigenti leggi sull'avanzamento per gli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è soppressa. È altresì soppressa per i tenenti-colonnelli, i colonnelli, i generali e gradi corrispondenti delle forze armate e dei corpi di polizia anzidetti la promozione dal giorno antecedente a quello del raggiungimento del limite di età prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536. Negli articoli che seguono le parole tenenti colonnelli, colonnelli e generali devono intendersi comprensive degli ufficiali dei gradi corrispondenti e riferite agli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia.