LEGGE 27 novembre 1973, n. 811
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento delle attività musicali anche in rapporto all'ordinamento regionale e alle autonomie locali, da presentare al Parlamento in tempo utile affinchè possa divenire operante per l'esercizio 1974, sono disposti a favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, gli interventi straordinari di cui ai successivi articoli.
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