LEGGE 29 novembre 1973, n. 812

Type Legge
Publication 1973-11-29
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

L'articolo 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 3093, è sostituito dal seguente: "Per le banche popolari aventi un capitale non inferiore a cento milioni di lire il valore nominale delle azioni possedute da ciascun socio non può superare le lire tre milioni; per le banche popolari aventi un capitale inferiore ai cento milioni di lire nessun socio può possedere tante azioni il cui valore nominale superi le lire un milione e mezzo, a meno che l'eccedenza derivi da distribuzione gratuita. In tal caso il valore nominale complessivo non potrà superare le lire tre milioni".

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