LEGGE 26 novembre 1973, n. 817
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospedale israelitico di Roma, allorchè siano in possesso del decreto ministeriale di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono eretti, a domanda dei competenti organi deliberanti, in enti ospedalieri con decreto del Presidente della regione, sentita la giunta regionale, entro tre mesi dalla domanda.
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