LEGGE 12 dicembre 1973, n. 822
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico I contributi previsti dall'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, modificato dall'articolo unico della legge 26 luglio 1961, n. 719, nonchè la contrazione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti di cui al successivo articolo 11, sono ammessi anche quando gli impianti per la distribuzione di energia elettrica rimangano in esclusiva proprietà dell'E.N.E.L. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 12 dicembre 1973 LEONE RUMOR - LAURICELLA - TAVIANI - LA MALFA - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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