LEGGE 20 dicembre 1973, n. 824
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per gli ufficiali e i cappellani militari indicati nei successivi articoli 2, 3 e 7 e per i sottufficiali indicati nel successivo articolo 18 con il trattenimento in servizio si costituisce rapporto di impiego; disciplinato dalle disposizioni della presente legge.
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