LEGGE 22 dicembre 1973, n. 826
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, è autorizzato a prorogare l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 34.
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