LEGGE 11 dicembre 1973, n. 828
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
In favore dei comuni indicati alla tabella A allegata alla presente legge, già sedi di uffici giudiziari, i contributi corrisposti dallo Stato, in base alla tabella allegata alla legge 24 aprile 1941, n. 392, e successive modifiche, sono rideterminati, a seguito della istituzione negli stessi comuni di nuovi uffici giudiziari, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno di essi riportate.
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