LEGGE 22 dicembre 1973, n. 832
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1974, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1974, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge e la successiva nota di variazioni, all'esame delle assemblee legislative.
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