DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1973, n. 833
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 141, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "microbiologia".
Scuola di specializzazione in microbiologia
Art. 142. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia e veterinaria complessivamente in numero massimo di 45 per i tre anni di corso.
Art. 143. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Chimica microbiologica;
2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
3) Analisi statistica del dosaggio biologico;
4) Genetica dei microorganismi;
5) Metodi e dosaggi microbiologici;
2° Anno:
1) Immunologia;
2) Batteriologia speciale;
3) Protozoologia;
4) Virologia generale e tecnica virologica.
3° Anno:
1) Virologia speciale;
2) Microbiologia degli alimenti;
3) Microbiologia industriale;
4) Micologia.
Art. 144. - E' obbligatoria la frequenza in istituto, come la partecipazione alle lezioni ed alle esercitazioni.
Alla fine di ogni anno gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie svolte durante l'anno.
Abbreviazioni di corso possono essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio della facolta' su proposta del direttore della scuola, una precedente particolare preparazione microbiologica.
Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver completato gli esami di tre anni, dovranno presentare e discutere una tesi scritta su di un argomento di interesse microbiologico concordato con il direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 ottobre 1973
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1973 Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 24. - CARUSO
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1905, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 141, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "microbiologia". Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 142. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha la durata di tre anni. Ad essa possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia e veterinaria complessivamente in numero massimo di 45 per i tre anni di corso. Art. 143. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Chimica microbiologica; 2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica; 3) Analisi statistica del dosaggio biologico; 4) Genetica dei microorganismi; 5) Metodi e dosaggi microbiologici; 2° Anno: 1) Immunologia; 2) Batteriologia speciale; 3) Protozoologia; 4) Virologia generale e tecnica virologica. 3° Anno: 1) Virologia speciale; 2) Microbiologia degli alimenti; 3) Microbiologia industriale; 4) Micologia. Art. 144. - E' obbligatoria la frequenza in istituto, come la partecipazione alle lezioni ed alle esercitazioni. Alla fine di ogni anno gli iscritti, ottenuta la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie svolte durante l'anno. Abbreviazioni di corso possono essere concesse a coloro che dimostrino, a giudizio della facolta' su proposta del direttore della scuola, una precedente particolare preparazione microbiologica. Per il conseguimento del diploma di specializzazione gli iscritti, dopo aver completato gli esami di tre anni, dovranno presentare e discutere una tesi scritta su di un argomento di interesse microbiologico concordato con il direttore della scuola.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1973
Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 24. - CARUSO
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