LEGGE 27 dicembre 1973, n. 838
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il tesoro, sono designate le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero ove possono essere destinati addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè addetti aggiunti ed assistenti. Il personale di cui al precedente comma viene nominato con decreto del Ministro per la difesa, sentito il Ministro per gli affari esteri, e con la stessa procedura può essere accreditato per più Stati o per più forze armate.
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