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LEGGE 22 dicembre 1973, n. 841

Current text a fecha 2008-12-22

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

I contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani, già prorogati con il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495, sono ulteriormente prorogati fino alla data di entrata in vigore della legge relativa alla disciplina organica delle locazioni anche in materia di canoni e comunque non oltre il 30 giugno 1974. Fino alla stessa data è sospesa l'esecuzione di provvedimenti di rilascio degli immobili locati, ad eccezione di quelli fondati sulla morosità del conduttore o subconduttore, ovvero sulla urgente e improrogabile necessità del locatore, verificatasi successivamente alla costituzione del rapporto locatizio, di destinare l'immobile stesso, a qualunque uso adibito, ad abitazione propria. Nulla è innovato alle norme di cui al secondo, terzo, quarto e sesto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495. I canoni delle locazioni prorogate in virtù della presente legge non possono essere aumentati anche quando l'immobile venga dato in locazione ad altro conduttore il cui reddito non sia superiore a quello indicato nel primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 426, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 495.