DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1973, n. 848

Type DPR
Publication 1973-09-29
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058, e modificato con regio decreto 6 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Art. 42 , relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche, e' modificato nel senso che l'insegnamento di "storia della Chiesa" muta la denominazione in quella di "storia moderna e contemporanea della Chiesa e delle altre confessioni cristiane".

Art. 49 , relativo all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di scienze politiche, e' modificato nel senso che il comma contrassegnato con il n. 5) e' abrogato e sostituito dal seguente:

"5) Istituto di studi internazionali, comprendente i seminari di diritto internazionale e comunitario, economia internazionale, storia e politica internazionale, studi anglo-americani. Alle attivita' dell'istituto possono partecipare, nei limiti e nei modi stabiliti dal direttore, anche docenti e studiosi italiani e stranieri di dette discipline, pur non appartenenti all'Universita' di Padova".

Art. 102 - all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di medicina e chirurgia e' aggiunto quello di:

Istituto di chirurgia cardiovascolare.

Art. 226 , relativo alle tasse e contributi delle scuole di specializzazione e perfezionamento della facolta' di lettere e filosofia, e' modificato nel senso che il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' determinate:

tassa di iscrizione per studenti di corso. . . . . . . L. 11.000 tassa di iscrizione per studenti fuori corso. . . . . . L. 5.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facolta' di lettere e filosofia, stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi".

Art. 244 , relativo alla scuola speciale per storici dell'arte medioevale e moderna e conservatori dei beni artistici, e' modificato nel senso che il seguente comma:

"gli iscritti alla scuola sono tenuti a versare le tasse e soprattasse e contributi secondo le disposizioni vigenti per gli studenti della facolta' di lettere e filosofia", e' abrogato e sostituito dal seguente:

"Le tasse e soprattasse annuali a carico degli iscritti restano cosi' determinate:

tassa di iscrizione per studenti di corso. . . . . . . L. 11.000 tassa di iscrizione per studenti fuoricorso . . . . . . L. 5.000 soprattassa esami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 400 Il consiglio di amministrazione dell'Universita', su proposta del senato accademico, udito il consiglio della facolta' di lettere e filosofia, stabilira' di anno in anno l'ammontare dei contributi".

Gli articoli da 245 a 255, relativi alla scuola di perfezionamento nelle discipline pedagogiche e psicologiche, sono soppressi e sostituiti dai seguenti relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in "discipline pedagogiche" e in "psicologia", con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

TITOLO XVI

FACOLTA' DI MAGISTERO

SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE

Art. 245. - Alla facolta' di magistero sono annesse le seguenti scuole di perfezionamento e specializzazione:

1) Scuola di perfezionamento e specializzazione nelle discipline pedagogiche;

2) Scuola di perfezionamento e specializzazione in psicologia.

Scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche

Art. 246. - La scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche ha lo scopo di promuovere gli studi nelle discipline pedagogiche e di creare degli specialisti tecnici operatori nella materia.

Art. 247. - La scuola ha la durata di due anni.

Art. 248. - La scuola e' retta da un direttore coadiuvato da un consiglio.

Il direttore della scuola e' nominato dal rettore su designazione del consiglio di facolta' di magistero.

Il consiglio della scuola e' composto dai professori che vi tengono insegnamenti.

Art. 249 - Il rettore, su proposta del consiglio della scuola, determina, di anno in anno, quali corsi debbono funzionare.

Art. 250. - Alla scuola di perfezionamento e di specializzazione nelle discipline pedagogiche, possono iscriversi i laureati nelle facolta' di lettere e filosofia, magistero e lingue.

Il numero dei candidati ammessi alla frequenza e' limitato ad un massimo di dodici all'anno. Le materie costitutive per conseguire il diploma della scuola sono:

Pedagogia;

Storia delle istituzioni scolastiche;

Metodologia e didattica generale;

Didattica dei mezzi audiovisivi;

Pedagogia sperimentale.

Il curriculum degli studi di ogni singolo candidato sara' fissato dal consiglio della scuola a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprendera', oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte tra le seguenti:

Psicopedagogia;

Storia della pedagogia;

Psicologia dell'eta' evolutiva;

Sociologia;

Tirocinio didattico (con esercitazioni);

Pedagogia comparata;

Pedagogia familiare;

Pedagogia degli adulti;

Pedagogia del tempo libero;

Storia e critica della letteratura per l'infanzia;

Legislazione scolastica comparata;

Didattica particolare;

Educazione sanitaria;

Educazione fisica;

Storia della filosofia;

Estetica;

Orientamenti scolastici e professionali;

Tecnica ed organizzazione di centri di lettura e di centri culturali;

Tecniche della valutazione scolastica e docimologia.

Altri insegnamenti e corsi di conferenze a carattere interpretativo potranno essere istituiti di anno in anno per deliberazione del consiglio direttivo.

I candidati che avranno superato gli esami prescritti (in numero non inferiore a otto) saranno ammessi a discutere una tesi di perfezionamento consistente in un contributo originale di argomento attinente ai seguenti settori:

1) Pedagogia generale;

2) Pedagogia sperimentale;

3) Pedagogia speciale;

4) Educazione familiare e sessuale;

5) Istituzioni scolastiche e comunita' educativa;

6) Attivita' giovanili;

7) Comunicazioni di massa.

Art. 251. - Le domande di iscrizione alla scuola di perfezionamento e di specializzazione saranno vagliate dal consiglio della scuola, il quale predisporra' eventuali prove di accertamento e decidera' dell'accettazione dei candidati.

Art. 252. - Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominate dal direttore della scuola. Le commissioni giudicatrici degli esami di diploma di perfezionamento e specializzazione sono nominate dal rettore e composte di sette membri tra cui il direttore della scuola che le presiede.

Art. 253. - Il consiglio di amministrazione, su proposta della direzione della scuola, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali che gli iscritti sono tenuti a versare sono le seguenti:

tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa iscrizione studenti di corso. . . . . . . . . . . " 18.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000 Art. 254. - Il funzionamento della scuola e' a carico del bilancio della facolta' di magistero.

Scuola di perfezionamento e di specializzazione in psicologia

Art. 255. - La scuola di perfezionamento e di specializzazione in psicologia ha lo scopo di promuovere gli studi nelle discipline psicologiche e di creare degli specialisti nelle applicazioni industriali e sociali della psicologia.

Art. 256. - La scuola comprende:

a)

un ramo di perfezionamento in psicologia, destinato ad accogliere persone che vogliono approfondire la loro preparazione psicologica e orientarsi verso la attivita' di ricerca;

b)

un ramo di specializzazione in psicologia, che prepara persone che intendono svolgere professionalmente la loro attivita' nel campo della psicologia applicata.

Art. 257. - La scuola ha la durata di due anni.

Art. 258. - La scuola e' retta da un direttore coadiuvato da un consiglio.

Il direttore della scuola e' nominato dal rettore su designazione del consiglio della facolta' di magistero.

Il consiglio della scuola e' composto dei professori universitari di ruolo che vi tengono insegnamenti.

Art. 259. - Titolo di ammissione al ramo di perfezionamento in psicologia e' una delle lauree conferite dalla facolta' di magistero, lettere e filosofia, sociologia, giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina.

Il numero dei candidati ammessi alla frequenza e' limitato ad un massimo di sei per anno.

Le materie costitutive per conseguire il diploma in perfezionamento in psicologia sono:

Metodologia delle scienze del comportamento;

Psicologia;

Psicologia dell'eta' evolutiva.

Il curriculum degli studi di ogni singolo candidato sara' fissato dal consiglio della scuola a completamento del corso di studi precedentemente seguito, e comprendera', oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:

Anatomia;

Antropologia;

Antropologia criminale;

Biologia generale;

Epistemologia;

Filosofia;

Filosofia della scienza;

Filosofia del linguaggio;

Fisiologia;

Genetica;

Glottologia;

Istituzioni matematiche;

Pedagogia;

Psicologia applicata;

Psicologia comparata;

Psicologia dinamica;

Psicologia industriale;

Psicologia pedagogica;

Psicologia sociale;

Psicometria;

Psicopatologia;

Psicopedagogia;

Sociologia;

Statistica;

Storia della psicologia;

Storia della scienza;

Tecnica dei metodi proiettivi;

Tecnica dei tests.

I candidati che avranno superato gli esami prescritti dal consiglio direttivo (complessivamente non meno di sci) e ottemperato all'obbligo dell'internato di due anni nell'istituto di psicologia sperimentale, saranno ammessi a discutere la tesi di perfezionamento, consistente in un contributo originale di argomento psicologico.

Art. 260. - Titolo di ammissione al ramo di specializzazione in psicologia e' una delle lauree conferite dalla facolta' di magistero, lettere e filosofia, sociologia, giurisprudenza, scienze politiche, statistica, medicina, scienze matematiche, fisiche e naturali, ingegneria, agraria.

Il numero dei candidati ammessi alla frequenza e' limitato al massimo di venti per anno.

Le materie costitutive per ottenere il diploma di specializzazione in psicologia sono:

Psicologia;

Psicologia dell'eta' evolutiva;

Psicologia dinamica;

Psicologia industriale;

Psicometria;

Tecnica dei metodi proiettivi;

Tecnica dei tests;

Tecnica delle interviste e dell'orientamento professionale.

Il curriculum degli studi sara' fissato dal consiglio della scuola per ogni singolo candidato e comprendera' oltre alle materie costitutive, altre discipline scelte fra le seguenti:

Analisi motivazionale;

Antropologia;

Diagnostica psicologica;

Istituzioni matematiche;

Psicologia applicata;

Psicologia medica;

Psicologia pedagogica;

Psicologia sociale;

Psicopatologia;

Psicopedagogia;

Sociologia;

Statistica.

E' obbligatorio un internato di almeno due mesi in un centro di orientamento professionale o in un centro di psicologia applicata giudicato idoneo dal consiglio direttivo.

Possono essere iscritti direttamente al secondo anno i candidati che data la laurea abbiano acquistato particolare competenza nelle applicazioni della psicologia.

I candidati che avranno ottemperato all'obbligo della frequenza e dell'internato e superato gli esami prescritti dal consiglio direttivo (complessivamente non meno di dodici) saranno ammessi a discutere una tesi di specializzazione consistente in un contributo originale in una delle materie del ramo di specializzazione.

Art. 261. - Le domande di iscrizione alla scuola di perfezionamento e specializzazione saranno vagliate dal consiglio della scuola, il quale predisporra' eventuali prove di accertamento e decidera' dell'accettazione dei candidati.

Art. 262. - Le commissioni giudicatrici degli esami sono nominale dal direttore della scuola. Le commissioni giudicatrici degli esami di diploma di perfezionamento e di specializzazione sono nominate dal rettore e composte di sette membri tra cui il direttore della scuola che le presiede.

Art; 263. - Il consiglio di amministrazione, su proposta della direzione della scuola, stabilisce di anno in anno l'ammontare dei contributi.

Le tasse e soprattasse annuali che gli iscritti sono tenuti a versare sono le seguenti:

tassa di immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione studenti in corso . . . . . . . . . " 18.000 soprattassa esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 7.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6.000 Art. 264. - Il funzionamento della scuola e' a carico del bilancio della facolta' di magistero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 settembre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato

alla Corte dei conti, addi' 22 dicembre 1973 Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 18. - CARUSO

Art. 1

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