LEGGE 27 dicembre 1973, n. 850
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
I ruoli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stabiliti dalla tabella A annessa alla presente legge. I ruoli organici di cui al precedente comma sono completati in due anni secondo la progressione prevista dall'allegata tabella B.
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