LEGGE 27 dicembre 1973, n. 851

Type Legge
Publication 1973-12-27
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compreso anche quello operaio assunto per lavori di carattere stagionale, è corrisposta, a decorrere dal 1 luglio 1973, una indennità pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui alla annessa tabella. L'indennità pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio, ed è sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio. Nei passaggi di carriera o di categoria, al personale provvisto di indennità pensionabile d'importo superiore a quella spettante nella nuova qualifica o classe, è attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra l'indennità pensionabile già in godimento e la nuova, da riassorbire con i successivi aumenti della indennità di che trattasi, per progressione di carriera o di classe. Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennità pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.