LEGGE 6 dicembre 1973, n. 853
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per le esigenze funzionali dei consigli regionali, le regioni istituiscono nei propri stati di previsione della spesa, nel titolo I di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1970, n. 1171 (spese correnti), sezione I (amministrazione generale), categoria "Servizi degli organi statutari", apposita rubrica da intestare alla presidenza del consiglio regionale.
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