LEGGE 18 dicembre 1973, n. 858
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Ai cittadini italiani i quali non siano in possesso di un grado di ufficiale nelle forze armate, che alla data dell'8 settembre 1943 frequentavano il nono corso preliminare navale per la nomina ad ufficiale di complemento della Marina militare, e che, in relazione agli avvenimenti seguiti a tale data, non ottennero tale nomina, è riconosciuto, a condizione che ne facciano domanda entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il grado di guardiamarina. Qualora gli interessati abbiano superato il limite di età stabilito per la permanenza nei rispettivi ruoli, la qualifica sarà attribuita nella riserva di complemento.
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